Illegittima la giunta regionale della Lombardia. E’ il Consiglio di Stato che ieri ha emesso la sentenza perché nell’esecutivo guidato da Roberto Formigoni c’è un solo assessore donna. Una situazione che è cambiata nel frattempo rispetto al ricorso perché, dopo il rimpasto dovuto a diverse inchieste giudiziarie, tre sono le signore diventate assessore: Margherita Peroni al commercio, Valentina Aprea all’istruzione, Luciana Maria Ruffinelli allo sport. Insomma, alla Regione Lombardia viene contestato di non aver rispettato la norma sulle “quote rosa” prevista anche nello stesso statuto regionale. La Quinta Sezione del secondo grado della giustizia amministrativa ha quindi emanato la sentenza n. 3670 proprio perché nello statuto lombardo c’è scritto che “la Regione promuove il riequilibrio tra entrambi i generi negli organi di governo”. Per questo i giudici nel provvedimento sottolineano che la nomina degli assessori (“organi di governo della Regione”) è subordinata, per espressa autolimitazione statutaria, all’espletamento di tale azione positiva, ovvero alla “promozione del riequilibrio tra entrambi i generi”.
Nel motivare il provvedimento i magistrati scrivono: “La violazione di tale vincolo (previo esperimento dell’azione positiva descritta) determina l’illegittimità della o delle nomine, in quanto gli spazi della discrezionalità politica hanno superato i confini stabiliti dai principi di natura giuridica posti dall’ordinamento, tanto a livello costituzionale quanto a livello legislativo. Nel caso di specie, è evidente la violazione di legge, atteso che la nomina di un solo assessore di genere femminile contrasta – argomentano i giudici – con il vincolo di attuare la suddetta azione positiva per assicurare il rispetto del principio di una equilibrata presenza di donne e uomini nei componenti della Giunta; equilibrata presenza che non può certo esser assicurata dalla presenza di un solo assessore donna”.
Secondo i giudici – Luciano Barra Caracciolo, presidente, i consiglieri Vito Poli, Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti (estensore), Antonio Amicuzzi, Antonio Bianchi – per equilibrio di genere deve “intendersi la sostanziale approssimazione alla metà tra donne e uomini“. Per questo il collegio “ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa” . Il ricorso, che era stato respinto in primo grado dal Tar della Lombardia, è stato presentato dall’Associazione art. 51 – Laboratorio di democrazia paritaria contro il Pirellone nei confronti della giunta. Al ricorso hanno dato il loro contributo l’associazione “Donneinquota” e “Usciamo dal silenzio”. L’estate scorsa il Tar del Lazio aveva annullato la giunta del Comune di Roma