Roma, 26 mar. - (Adnkronos) - Confindustria Nautica ha presentato alcuni quesiti alla Direzione Generale del trasporto marittimo in merito all’ammissione agli esami per il titolo professionale di Ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe. A seguito dell’emanazione del decreto direttoriale n. 40 del 14 marzo 2025, diversi uffici marittimi hanno offerto risposte con diversi orientamenti. “Grazie al lavoro del Ministro Salvini, del Vice Ministro Rixi e della stessa Direzione Generale, il nuovo titolo semplificato del diporto è stato adottato con decreto del 13 dicembre 2023, n. 227” - afferma il Presidente di Confindustria Nautica, Saverio Cecchi, “ora è urgente che sia reso immediatamente disponibile e operativo alle migliaia di persone che ne hanno bisogno per lavorare”.
“Sono infatti venti anni che il rilascio del precedente certificato di Conduttore del diporto è stato sospeso, lasciando un vuoto normativo, mentre, al contempo, si sono moltiplicati i controlli nei confronti degli operatori del settore, sempre più in difficoltà nel reperire il personale per le attività di noleggio”, conclude Cecchi. Confindustria Nautica stima un fabbisogno, tra regolarizzazioni e nuove posizioni, di circa 2.000 unità lavorative. Sulla base delle richieste dell’Associazione nazionale di categoria di Confindustria, il Direttore Generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Patrizia Scarchilli, ha fornito i seguenti chiarimenti.
Il decreto n. 40/2025, all’articolo 2, comma 3, dispone che la prova pratica per il conseguimento del titolo professionale di Ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe si svolga in acque marittime, su un’unità da diporto di lunghezza non inferiore a 15 metri. Tale requisito dimensionale dell’unità non è invece richiesto per le previste 5 ore obbligatorie di familiarizzazione attestate da una scuola nautica.
A scanso di dubbio alcuno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti chiarisce che i percorsi professionali dei titolari della patente nautica da almeno dieci anni che presentano i requisiti di cui all’articolo 4 decreto n. 40/2025, sono da considerare equivalenti alle 5 ore di familiarizzazione.
Infine, a differenza di quanto previsto per la patente nautica (Allegato II decreto 30 agosto 2023, n. 142), non è indicata una specifica formalità di attestazione delle ore di familiarizzazione, ove necessaria. Quindi al candidato è sufficiente produrre la dichiarazione della scuola nautica, su carta intestata, datata e firmata dal legale rappresentante, di aver svolto almeno 5 ore di familiarizzazione con le capacità inerenti la prova finalizzata al conseguimento del titolo di Ufficiale di II Classe.