Oggi dovrebbero essere resi noti i risultati ufficiali che confermeranno l’approvazione, con una maggioranza di poco sopra al 60 per cento, della Costituzione dell’Egitto.

Una Costituzione che ha spaccato in due il paese, per il modo in cui è arrivata sul tavolo del presidente Morsi e per i suoi contenuti.

Approvata in fretta e furia (234 articoli votati in 19 ore!) alla fine di novembre da un’Assemblea abbandonata dall’opposizione e dai rappresentanti delle chiese cristiane, applaudita dai Fratelli musulmani e criticata da oltre 20 associazioni egiziane per i diritti umani, la Costituzione è stata sottoposta a referendum popolare in due giornate elettorali, il 15 e il 22 dicembre, contrassegnate da una partecipazione intorno al 32 per cento (la più bassa del periodo post-Mubarak) e, a detta dell’opposizione, da numerosi brogli.

Dal punto di vista dei diritti umani, la Costituzione presenta non pochi aspetti problematici.

Intanto, non riconosce la supremazia del diritto internazionale sulle norme interne e non chiarisce come l’Egitto potrà rispettare gli impegni contenuti nei trattati internazionali sui diritti umani di cui è stato parte.

principi della shari’a, negli articoli 2 e 219, sono definiti, come ai tempi di Mubarak, rispettivamente “fonti primarie della legge”  e “regole fondamentali della giurisprudenza”. Sebbene il Principio generale IV sancisca l’uguaglianza di fronte alla legge, l’applicazione dei principi della shari’a potrebbe perpetuare l’attuale discriminazione contro le donne in materia di matrimonio, divorzio e vita familiare.

La libertà di credo è pienamente consentita alle religioni monoteiste, mentre per le altre non è previsto l’obbligo dello stato di istituire luoghi di culto.

L’articolo 45 garantisce il rispetto della libertà d’espressione, mentre quello immediatamente precedente vieta “l’insulto (…)  nei confronti di tutti i messaggeri e profeti”. Un’ambiguità profonda, che rischia di dar luogo a molti casi di persecuzione giudiziaria, come quello che nei giorni scorsi ha colpito il “blasfemo” Alber Saber Ayad.

Dal punto di vista dei diritti economici e sociali, il testo costituzionale non contiene garanzie contro gli sgomberi forzati  (preoccupazione quotidiana per alcuni milioni di egiziani che vivono in insediamenti precari e informali) e l’articolo 70 non esclude completamente il lavoro minorile.

La tortura è espressamente proibita dall’articolo 36 (e su questo aspetto, l’Italia dovrebbe prendere esempio!) così come è vietato l’uso nei processi di confessioni estorte sotto coercizione. Non vi è invece un divieto esplicito di  infliggere punizioni corporali.

Infine, l’articolo 198 trascina nel futuro dell’Egitto quella vera e propria ferita inferta al diritto costituita dai processi dei civili di fronte alle corti marziali: processi che, insieme ad altre violazioni dei diritti umani, erano stati all’ordine del giorno sotto Mubarak e che lo sono stati persino di più, con oltre 12.000 casi, nell’anno e mezzo di transizione guidata dai militari del Consiglio supremo delle forze armate.

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