Affermazioni “assolutamente approssimative, generiche e inefficaci in relazione ai doveri di previsione e prevenzione”: lo afferma il giudice del tribunale dell’Aquila Marco Billi nelle motivazioni della sentenza che nell’ottobre scorso ha condannato i componenti della Commissione Grandi Rischi in relazione al sisma del 6 aprile 2009. Erano stati condannati a 6 anni tutti gli imputati, cioè i componenti della commissione: Franco Barberi, presidente vicario della Commissione Grandi Rischi, Bernardo De Bernardinis, già vice capo del settore tecnico del dipartimento di Protezione Civile, Enzo Boschi, presidente dell’Ingv, Giulio Selvaggi, direttore del Centro nazionale terremoti, Gian Michele Calvi, direttore di Eucentre e responsabile del progetto Case, Claudio Eva, ordinario di fisica all’Università di Genova e Mauro Dolce direttore dell’ufficio rischio sismico di Protezione civile.
Nel documento di 940 pagine, depositato due giorni prima del termine previsto, si definisce la riunione che produsse una mancata analisi del rischio e risultanze rassicuratorie, che hanno indotto gli aquilani a restare in casa mentre, con una condotta più prudente, si sarebbero potute salvare alcune vite. La “migliore indicazione” sulle rassicurazioni della commissione, si legge nelle motivazioni della sentenza, “si ricava dalla lettura della frase finale della bozza del verbale della riunione, laddove l’assessore alla Protezione civile regionale Daniela Stati, in modo emblematico, dice: “Grazie per queste vostre affermazioni che mi permettono di andare a rassicurare la popolazione attraverso i media che incontreremo in conferenza stampa”.
Billi sottolinea che “la rassicurazione non costituisce un segmento della condotta che il pm contesta agli imputati, ma costituisce in realtà l’effetto prodotto dalla condotta contestata”. Le affermazioni emerse nel corso della riunione della Commissione sui temi “della prevedibilità dei terremoti, dei precursori sismici, dell’evoluzione dello sciame in corso, della normalità del fenomeno, dello scarico di energia indotto dallo sciame sismico quale situazione favorevole, che costituiscono il corpo principale del capo di imputazione” hanno una “indubbia valenza rassicurante”.
Insomma non è stato un processo “alla scienza”. “Non è volto – scrive il giudice – alla verifica della fondatezza, della correttezza e della validità sul piano scientifico delle conoscenze in tema di terremoti. Non è sottoposta a giudizio ‘la scienza’ per non essere riuscita a prevedere il terremoto del 6 aprile 2009”. “Il compito degli imputati, quali membri della commissione medesima, non era certamente quello di prevedere (profetizzare) il terremoto e indicarne il mese, il giorno, l’ora e la magnitudo, ma era invece, più realisticamente, quello di procedere, in conformità al dettato normativo, alla ‘previsione e prevenzione del rischio’”, prosegue il giudice su un tema, quello del “processo alla scienza” è stato il più discusso durante tutta la vicenda e ha generato polemiche tra le istituzioni e sui media in Italia e nel mondo. “E’, dunque, pacifico – prosegue Billi – che i terremoti non si possano prevedere, in senso deterministico, perché le conoscenze scientifiche (ancora) non lo consentono; ed è altrettanto pacifico che i terremoti, quale fenomeno naturale, non possono essere evitati: il terremoto è un fenomeno naturale non prevedibile e non evitabile. Per gli stessi motivi nessuno è in grado di lanciare allarmi, scientificamente fondati, circa una imminente forte scossa”.
“Proprio sulla corretta analisi del rischio andava, di pari passo, calibrata una corretta informazione”, continua il giudice Billi. “L’affermazione secondo cui il terremoto è un fenomeno naturale non prevedibile e non evitabile – spiega nelle motivazioni – costituisce, infatti, solo la premessa dei compiti normativamente imposti agli imputati poiché, per quanto previsto dalla legge e per quanto richiesto dalla loro qualità e dalle funzioni della commissione da essi composta, il giudizio di prevedibilità/evitabilità, su cui si basa la responsabilità per colpa contestata nel capo di imputazione, non andava calibrato sul terremoto quale evento naturale, bensì sul rischio quale giudizio di valore”.