“Chi ha scelto di effettuare una frode fiscale ed è stato condannato a scontare 4 anni di carcere non ha i requisiti morali che sono necessari per sedere in Parlamento”. E’ questo uno dei passaggi chiave della memoria di Ulisse Di Giacomo, il primo dei non eletti in Molise che contesta l’elezione del Cavaliere. Nella memoria, messa a punto dall’avvocato Salvatore Di Pardo depositata oggi in Giunta per le Immunità del Senato, si riconosce la validità della legge Severino e si difende il lavoro della Giunta. Ulisse Di Giacomo e il suo legale Salvatore Di Pardo danno torto, insomma, su tutta la linea alla difesa di Berlusconi.

La legge Severino, secondo loro, è valida e, non essendo una norma penale, non può essere accusata di irretroattività. “Non si tratta di un effetto penale – si legge nella memoria – o di una sanzione accessoria alla condanna, bensì di un effetto di natura amministrativa” che si applica a chi è stato condannato in via definitiva. Facendogli perdere il diritto all’elettorato passivo. Ma nella memoria si rincara la dose: “Con riferimento alla specifica posizione di Berlusconi, la normativa si limita a stabilire che per poter ricoprire la carica di senatore della Repubblica è necessario avere determinati requisiti di moralità e che colui che è stato definitivamente condannato a 4 anni di reclusione per frode fiscale e che sia colpito da ordine di esecuzione per la carcerazione tali requisiti non li possiede”.

E secondo Di Giacomo, “è irrilevante per il legislatore, e quindi per il popolo italiano, la circostanza che Berlusconi al momento di commettere la frode avesse o meno la consapevolezza che avrebbe perso la possibilità di essere senatore della Repubblica. Quello che ha deciso il legislatore è semplicemente di stabilire che chi ha scelto di effettuare una frode fiscale ed è stato condannato a scontare 4 anni di carcere non ha i requisiti morali che sono necessari per sedere in Parlamento e che chi ha scelto di effettuare una frode fiscale ed è stato condannato a scontare 4 anni di carcere non ha i requisiti morali che sono necessari per partecipare alla formazione delle leggi che tutti i cittadini devono rispettare”.

“Ed è l’assenza di tale requisito morale – si scrive nella memoria – che determina l’impossibilità di ricoprire la carica non la sanzione accessoria eventualmente contenuta nella sentenza”. Ma Di Giacomo e Di Pardo difendono anche il principio dell’autodichia del Parlamento e quindi della Giunta, non riconoscendo però a questa nessun potere per investire la Consulta della questione sollevata a proposito dell’ irretroattività della legge Severino (“Solo un giudice può sollevare la questione di legittimità costituzionale. La Giunta non è un giudice non avendo i requisiti di terzietà richiesti per tale funzione”). E spezzano una lancia in favore dei senatori che hanno già detto come voteranno: “La circostanza che abbiano espresso il loro pensiero non solo è irrilevante, ma appare coerente rispetto al modo in cui viene a formarsi la volontà finale nell’ambito di ciascun ramo del Parlamento e cioè attraverso la manifestazione delle opinioni di ciascuno ed il dibattito”. La richiesta di dimissioni dei componenti della Giunta o la loro ricusazione, poi, sono da respingere in toto. Prima di tutto, ricorda il primo dei non eletti in Molise, “com’è noto, i componenti della Giunta non possono rifiutare la nomina né dare le dimissioni (art.19 comma 2 Regolamento del Senato)”. Così come “infondata è la richiesta di sottoporre i senatori alla disciplina dell’astensione e ricusazione, atteso che tali fattispecie hanno come presupposto la terzietà dell’ interessato e che comunque non potrebbe certo regolamentare l’attività già effettuata”.

Infine “è sconcertante” la tesi di investire della questione la Corte di Giustizia della Ue visto che questa si occupa di diritto comunitario e non di quello di ogni singolo Paese. In più il rinvio alla Corte non sospenderebbe l’efficacia della norma. E sempre per questo motivo “è oscuro” l’invito a rivolgersi alla Corte per i diritti dell’Uomo perchè l’eventuale ricorso a questa “non ha alcun effetto sulla sentenza di condanna ormai irrevocabile”.

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