Martedì 8 ottobre è prevista a Palermo la sentenza d’appello di un processo che sta passando nel più completo silenzio.

Riteniamo importante raccontarvi la storia di questo processo e dell’uomo che lo sta subendo: nel 2008 un maresciallo dei carabinieri prende la sua macchina e, in un’operazione di polizia giudiziaria antimafia, va a parlare con un confidente. Ha fretta e durante il tragitto prende una multa. Mesi dopo arriva la contravvenzione e il carabiniere in questione, dopo aver controllato le date, scrive una relazione che attesta che la macchina privata era stata usata per motivi di servizio, vi allega una lettera di accompagno di un suo superiore, e manda il tutto alla prefettura. Poco dopo giunge al comando dei Carabinieri una richiesta di conferma che accerti che il carabiniere in questione fosse veramente in servizio quel giorno ma il suo superiore, invece di confermare, manda un avviso di notizia di reato alla Procura competente e il carabiniere del nostro racconto viene rinviato a giudizio e processato per i reati di falso materiale, falso ideologico e truffa.

La Procura della Repubblica di Palermo accusa il maresciallo di aver compilato una relazione falsa (si contesta la sua effettiva presenza in servizio quel giorno), di aver falsificato materialmente la relazione (la lettera di accompagno, invece di essere firmata dal superiore del maresciallo, era stata siglata dal maresciallo stesso con l’aggiunta della dicitura “APS”, assente per servizio, riferita al superiore) e di aver voluto truffare lo Stato per farsi togliere una multa ottenuta non nell’esercizio delle sue funzioni di pubblico ufficiale. 

Durante il processo i superiori del maresciallo, dichiarano di non averlo mai autorizzato ad usare vetture private, che l’uso di queste è di regola escluso dalle indagini di polizia giudiziaria. Il maresciallo viene condannato in primo grado alla pena di otto mesi di reclusione e al pagamento delle spese processuali

Cosa c’è che non va in questo racconto?  

In attesa che la Corte di Appello di Palermo, presieduta dal giudice Daniele Marraffa, emetta la sentenza ci sentiamo in dovere di evidenziare a chi legge alcuni elementi che ci appaiono quantomeno singolari:

1) dagli accertamenti svolti (produzione di un memoriale di servizio) e dalla sentenza di primo grado risulta che il maresciallo fosse “comandato” nella data in oggetto per “indagini di polizia giudiziaria”, cioè è appurato che fosse veramente in servizio;

2) l’avvocato del maresciallo, Giorgio Carta, ha svolto indagini difensive con l’audizione di testimoni (anch’essi carabinieri) che confermano l’uso ripetuto e continuativo di autovetture private per indagini investigative – anche dagli stessi superiori del maresciallo – e l'”ufficiosità” di questa procedura, con relativa assenza di tracce di essa in documenti ufficiali. La Corte d’Appello ha respinto la richiesta di acquisizione di queste testimonianze giudicandole, con l’appoggio della procura, intempestive e irrilevanti; 

3) l’avvocato del maresciallo ha chiesto al Comando dell’Arma dei Carabinieri l’accesso ad atti quali i fogli di viaggio e i memoriali di servizio (i cosiddetti “brogliacci”) compresi tra il 2000 e il 2008, che avrebbero confermato l’assenza di tracce scritte dell’uso di auto private nelle varie indagini. La richiesta è stata rifiutata. Al che l’avvocato ha fatto ricorso al TAR ed ha chiesto alla Corte di Appello di aspettarne la sentenza. Altra richiesta rifiutata; 

4) il maresciallo ha chiesto l’acquisizione della copia del suo passaporto e di una relazione di servizio come prova della mancata volontà di contraffare la nota di servizio con il nominativo del suo superiore, nella quale era infatti apposta la scritta A.P.S. (assente per servizio), seppur molto piccola, accanto alla sua sigla. Ennesima richiesta rifiutata;

5) il procuratore generale Salvatore Messina, nella sua requisitoria conclusiva, afferma: “…documenti e testimonianze ci dicono che nessun ufficiale aveva mai chiesto al maresciallo o lo aveva mai autorizzato ad usare il mezzo proprio per indagini di polizia giudiziaria…”. Però contestualmente ritiene “intempestive” e “irrilevanti” le acquisizioni di documenti che potrebbero mettere in dubbio quelle certezze. E ancora sostiene che, relativamente alle possibili false testimonianze dei superiori del maresciallo riguardo l’uso di mezzi privati, “se indagini in questo senso si dovranno fare, si potranno fare in quei processi per falsa testimonianza ai quali ha accennato la difesa”.

Questi sono i fatti. 

Poi ci sono delle considerazioni che non possiamo esimerci dal fare, che riguardano l‘uomo dietro alla divisa da maresciallo capo, che ha un nome e un cognome: Saverio Masi. Quest’uomo ha investigato per anni la criminalità organizzata, prima la camorra a Napoli e poi la mafia a Palermo, molto spesso utilizzando auto private, pagando la benzina e le riparazioni necessarie di tasca sua; deve ancora compilare decine e decine di richieste di rimborso che spettano ai carabinieri che rimangono oltre un certo limite di ore lontano dalla città dove prestano servizio, per un ammontare complessivo che supera di gran lunga i centosei euro della multa da cui è scaturito questo processo penale. Rimborsi che Masi non ha mai avuto intenzione di chiedere. Possiamo credere che sia diventato tutto ad un tratto così attaccato ai soldi da commettere dei reati che gli avrebbero fatto rischiare la destituzione da un lavoro che, per sua stessa ammissione, ama? 

La seconda considerazione è relativa alla figura di testimone di Saverio Masi che, depose il 21 dicembre 2010 nel processo contro il generale Mario Mori e il colonnello Mauro Obinu per la mancata cattura di Bernardo Provenzano e che deporrà nel da poco aperto processo per la trattativa Stato-mafia per riferire, come si legge nella lista testimoniale della procura, sugli “ostacoli incontrati nell’ambito della sua attività investigativa finalizzata alla cattura di Bernardo Provenzano”.

Ma la considerazione più importante che ci sentiamo di fare riguarda l’ipocrisia di uno Stato che costringe i suoi servitori ad uscire fuori dalle “regole” (utilizzando, per esempio, autovetture private per assenza di disponibilità o per ragioni di “sicurezza”) per continuare ad arrestare latitanti e che poi li lascia al loro destino quando, per una ragione o per un’altra, queste procedure ufficiose diventano oggetto di azioni disciplinari o, peggio, penali. 

C’è un articolo nel codice di procedura penale italiano, il 603, che regola le modalità di istruzione dibattimentale e nel suo comma 3 spiega come il giudice abbia il diritto e, soprattutto, il dovere, di “rinnovare l’istruzione dibattimentale se egli la ritiene assolutamente necessaria” e non ha limiti di tempo per fare ciò se non la sentenza finale. Forse, visti gli elementi, le circostanze e la persona in esame, sarebbe il caso di riflettere sull’applicazione di questo articolo, per far sì che la legge si sovrapponga ancora una volta alla giustizia.

Salvatore Borsellino e Federica Fabbretti 
Movimento delle Agende Rosse

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