Il d.lgs. n. 152/2006 individua le aree da inserire tra i “siti di bonifica di interesse nazionale” (SIN) sulla base di criteri di ordine sanitario, ambientale e sociale.
Balangero, Emarese, Casale Monferrato, Broni, Bari-Fibronit e Biancavilla, ad esempio, sono stati inseriti tra i SIN a causa della contaminazione da amianto. A questi si aggiungono altri sei siti, tra cui Pitelli, Massa Carrara, Priolo e l’Area del litorale vesuviano, dove, oltre all’amianto, sono presenti altri fattori inquinanti. Nell’insieme dei SIN contaminati da amianto, nel periodo 1995-2002, sono stati osservati 416 casi di tumore maligno della pleura in eccesso rispetto alle attese.
Ancora, nei SIN di Gela, Porto Torres, Taranto e nel Sulcis-Iglesiente-Guspinese non è esclusa la connessione tra incrementi di mortalità per tumore polmonare e malattie respiratorie e le emissioni di raffinerie, poli petrolchimici e stabilimenti metallurgici. Se si prendono in considerazione le cause connesse alle esposizioni ambientali, in tutti i SIN, si riscontrano 2.439 decessi in eccesso rispetto alle attese per gli uomini e 1.069 per le donne.
Sono i risultati dello studio SENTIERI sulla mortalità in 44 Siti di Interesse Nazionale per le bonifiche (SIN), grandi centri industriali attivi o dismessi e aree oggetto di smaltimento di rifiuti industriali e/o pericolosi inseriti nel “Programma nazionale di bonifica”.
Se il quadro è questo, sarebbe logico pensare che quando si parla di SIN e di bonifiche, la ratio legis di eventuali provvedimenti normativi debba essere la tutela dell’ambiente e della salute delle popolazioni residenti.
Lo scorso dicembre, il governo ha emanato il decreto n. 145\2013 con titolo, degno di un romanzo di Jules Verne, “piano Destinazione Italia”, attualmente in fase di conversione in legge.
All’art. 4, appare, tronfio, il titolo “Misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei Siti di interesse nazionale”, al comma primo, si legge che il Ministero dell’ambiente e quello dello Sviluppo Economico possono stipulare accordi di programma con uno o più proprietari di aree contaminate o altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza e bonifica, nonché di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nei SIN; il fine dichiarato è quello di promuovere il riutilizzo di tali siti in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale. Il risultato concreto è invece tutt’altro; di sicuro non la tutela delle popolazioni residenti nei SIN.
Tanto per cominciare, secondo il Testo unico ambientale, art. 240, gli interventi di messa in sicurezza si differenziano in funzione del grado di inquinamento dell’area, ovviamente, poi, messa in sicurezza e bonifica, sono due cose distinte e diversi sono gli interventi che è possibile realizzare, anch’essi in funzionali al grado di inquinamento. Da tali interventi dipende la tutela di interessi fondamentali come quello della salute delle comunità residenti; dovrebbe essere compito dello Stato, quindi, stabilire se sia sufficiente la messa in sicurezza, di che tipo essa debba essere, se si debba invece procedere alla bonifica e le modalità di intervento. Nel testo normativo in esame, non v’è traccia di poteri impositivi in materia da parte dello Stato, emerge anzi un’ampia discrezionalità, quasi contrattualistica, da parte del “soggetto o proprietario” anche rispetto ai progetti di “riconversione industriale e sviluppo economico produttivo”, sui quali nulla è detto riguardo all’abbattimento degli impatti su salute e ambiente.
Gli accordi di programma saranno finanziati con “contributi pubblici e altre misure di sostegno economico finanziario disponibili” a favore delle stesse imprese che, dopo aver inquinato per decenni, prometteranno, non tanto la bonifica quanto “riconversione industriale” e nuovo “sviluppo economico produttivo”. Indipendentemente dal ruolo svolto nello stupro dei territori, dulcis in fundo, viene previsto che “l’attuazione da parte dei soggetti interessati degli impegni di messa in sicurezza, bonifica, monitoraggio, controllo e relativa gestione, e di riparazione, individuati dall’accordo di programma esclude per tali soggetti ogni altro obbligo di bonifica e riparazione ambientale e fa venir meno l’onere reale per tutti i fatti antecedenti all’accordo medesimo.” Nella stragrande maggioranza dei casi, i soggetti interessati sono colossi industriali, spesso con procedimenti giudiziari in corso proprio per le condotte inquinanti tenute nella gestione delle attività produttive. È lecito chiedersi cosa accadrà se, successivamente alla stipula degli accordi, vi saranno sentenze che accertino responsabilità degli stessi “soggetti o proprietari interessati” o se il livello reale di inquinamento dell’area venga accertato da analisi ulteriori. In questi casi il risultato delle norme in questione sarebbe un vero e proprio condono ambientale.
Non è un caso, allora, che l’iter di conversione in legge di queste norme coincida con l’esame, alla Camera dei Deputati, della riforma del codice penale in materia di reati ambientali con l’introduzione del nuovo titolo VI bis intitolato “Dei delitti contro l’ambiente” in cui dovrebbero collocarsi i reati di “inquinamento ambientale” (art. 452 bis c.p.), punito con la reclusione da uno a cinque anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro, e quello di “disastro ambientale” (art. 452 ter), punito con la reclusione da quattro a venti anni.
I nuovi reati prefigurerebbero comunque problemi di natura giudiziale per ciò che riguarda l’accertamento del rapporto causa-effetto tra la condotta inquinante e la compromissione o il deterioramento delle matrici ambientali, in più, i risultati di processi in corso o futuri, già complessi per loro stessa natura, rispetto all’accertamento di responsabilità civili – consistenti nel risarcimento dei danni inferti ai territori e alle comunità che li abitano – e penali vengono compromessi, si da ora, da norme il cui scopo sembra essere proprio quello di deresponsabilizzare gli inquinatori e, anzi, continuare a concedere loro fondi pubblici che li agevolino in opere di nuova industrializzazione. Ammesso, dunque, che ci sia un reale interesse alla bonifica, si intende bonificare per poi tornare ad inquinare?
L’art. 4 del decreto “destinazione Italia” risponde a logiche di carattere economico più che eco-logico e se pensiamo che tra i SIN, ad esempio, c’è Taranto, è difficile non collegare questi provvedimenti ad operazioni di lobbismo messe in campo nelle segreterie dei ministeri. Dubbio più che fondato, ad esempio, se si dà uno sguardo al rapporto di Greenpeace che fornisce un’idea sui maggiori beneficiari del sopra descritto condono. La Syndial (ex Enichem), ad esempio, controllata di Eni che ha “vertenze” aperte sulle bonifiche nei siti di Porto Torres, Priolo, Napoli Orientale, Brindisi, Pieve Vergonte, Cengio, Crotone, Mantova e Gela.
In Parlamento si percorrono dunque strade contraddittorie, per questo la vera “destinazione Italia” sembra essere una sorta di terra di nessuno in cui lasciare irrisolta una chiara ingiustizia: l’iniqua distribuzione dei rischi sanitari connessi ad un secolo di sviluppo industriale; il 60% della popolazione dei SIN appartiene a fasce svantaggiate dal punto di vista socio-economico. Alle classi sociali che più stanno pagando le conseguenze economiche della crisi, si chiede di sopportare, in termini di danni alla salute, anche il costo ambientale di un sistema economico sempre più al collasso, incapace di reggersi se non agevolato da politiche pubbliche di compressione dei diritti del lavoro e del welfare e di deresponsabilizzazione rispetto al limite ecologico. Estrattivismo e processi di deprivazione vanno ancora a braccetto.