Sulla base di un accordo bilaterale firmato a Beirut nel 1970 ed entrato in vigore il 5 aprile 1975, Italia e Libano di sono impegnate a “consegnarsi reciprocamente” “gli individui che, trovandosi nel territorio di uno dei due stati, sono perseguiti e condannati dalla autorità giudiziarie dell’altro stato”. La convenzione sulla reciproca assistenza giudiziaria – il cui testo è disponibile sul sito del ministero della Giustizia – si compone di 47 articoli. Il capitolo I del titolo III tratta – dall’art. 14 all’art. 32 – le procedure di estradizione.
Ferma restando la protezione che ciascuno dei due stati garantisce ai propri cittadini, la Convenzione prevede che siano sottoposti a estradizione “gli individui che sono perseguiti per crimini o delitti puniti dalle leggi delle parti contraenti con una pena restrittiva delle libertà di almeno un anno” e “gli individui che sono condannati, in contraddittorio o in contumacia dai tribunali dello stato richiedente per crimini o delitti puniti dalla legge dello stato richiesto con pena restrittiva della libertà di almeno di almeno sei mesi“. Dell’Utri, arrestato a Beirut sabato mattina, ha una condanna a 7 anni nel processo di appello bis per concorso esterno in associazione mafiosa e il 15 aprile è previsto il pronunciamento della Cassazione.
Il trattato prevede inoltre che in caso di urgenza, segnalata dalle autorità richiedenti, si proceda all’arresto provvisorio, sulla base di una domanda trasmessa anche via Interpol, in attesa che arrivi l’istanza di estradizione corredata dei documenti necessari.Riguardo invece ai casi di diniego, la Convenzione stabilisce che “l’estradizione non sarà concessa se l’infrazione per la quale è domandata è considerata dalla parte richiesta di materia politica o connessa a tale infrazione”. “Si potrà porre fine all’arresto provvisorio se, nel termine di trenta (30) giorni dall’arresto, il governo richiesto non avrà ricevuto uno dei documenti menzionati al secondo comma dello articolo 21 (i documenti relativi alla condanna, ndr). La liberazione esclude l’arresto e l’estradizione se la domanda di estradizione perviene successivamente”.