Responsabile, ma prescritto. Silvio Berlusconi non sarà punito per la vicenda della pubblicazione della telefonata tra l’ex segretario Ds Piero Fassino e l’ex presidente di Unipol Giovanni Consorte, ma ne ha tratto “vantaggio nella lotta politica”. A scriverlo la Corte d’Appello di Milano nelle motivazioni della prescrizione del reato dell’ex presidente del Consiglio e del fratello Paolo. Il giudice estensore Alberto Puccinelli nel confutare quanto ha sostenuto la difesa di Berlusconi, ha sottolineato che benché non ci sia stato un interesse di “ordine patrimoniale” nel concorso di Berlusconi nel reato di rivelazione del segreto d’ufficio, “presumere” un “interesse di tipo diverso, commisurato al vantaggio acquisito nella lotta politica, non appare in contraddizione” con l’accusa contestata. Infatti in quel periodo stava cominciando la campagna elettorale per le elezioni politiche della primavera successiva, vinte poi con un leggero vantaggio dal centrosinistra.
L’intercettazione al centro della vicenda e in cui Fassino diceva a Consorte “abbiamo una banca”, risale al luglio del 2005, ai tempi della scalata a Bnl da parte di Unipol. La pubblicazione di quella telefonata, ancora coperta da segreto istruttorio e di cui non esisteva la trascrizione, avvenne il 31 dicembre dello stesso anno sulle pagine de Il Giornale, il quotidiano della famiglia Berlusconi. In primo grado il leader di Forza Italia il 7 marzo 2013 era stato condannato a un anno di carcere e il fratello Paolo a 2 anni e 3 mesi. Lo scorso 31 marzo la seconda Corte d’appello, presieduta da Fabio Paparella, ha dichiarato la prescrizione del reato, ma ha riconosciuto la responsabilità penale dei due fratelli Berlusconi confermando il risarcimento da 80mila euro all’attuale sindaco di Torino.
La ”condotta” di Berlusconi di “avallo e consenso all’uso pubblico” dell’intercettazione Fassino-Consorte “ha costituito un concreto contributo causale alla produzione del danno” nei confronti dell’allora segretario Ds, scrive la Corte d’Appello di Milano nelle motivazioni. Secondo i giudici “è condivisibile” la tesi del legale dell’attuale sindaco di Torino, l’avvocato Carlo Federico Grosso: l’allora leader diessino “avrebbe ritratto un danno personale e diretto” dalla pubblicazione di quella telefonata. Un “danno connesso alla perdita di immagine politica e consistente – spiega ancora il collegio – nella profonda sofferenza personale seguita alla vicenda in sé, ed all’impatto mediatico che essa aveva avuto, sviluppandosi fra l’altro con toni studiatamente e smisuratamente scandalistici, diretta a colpire individualmente la sua persona”. Il riferimento fatto dalla parte civile, scrive ancora il collegio, “all’esito delle elezioni” della primavera del 2006 “non vale ovviamente ad individuare un soggetto danneggiato (il partito) rimasto estraneo al processo, ma può costituire (…) un utile parametro pratico della natura del profondo disagio patito a livello personale e morale dall’esponente politico”. Fassino, infatti, si legge nelle motivazioni, “ha creduto di aver ‘contribuito’ con quella sua vicenda personale ad un risultato elettorale al di sotto delle aspettative e dei sondaggi che avevano preceduto quella campagna di stampa”. E di “tale pregiudizio deve rispondere in solido anche Silvio Berlusconi”.
I giudici d’appello per spiegare che gli elementi processuali sono “lontani dal configurare prova immediata di estraneità” di Berlusconi e del fratello rispetto al reato di rivelazione di segreto d’ufficio, riportano numerosi passaggi della sentenza di primo grado. Secondo il tribunale che nel marzo del 2013 aveva condannato l’ex premier a un anno, quella conversazione, di cui era nota “la natura segreta” e il cui contenuto venne “sfruttato politicamente“, perché erano vicine le elezioni poi vinte con un leggero vantaggio dal centrosinistra, non sarebbe stata resa pubblica senza l'”apporto” dell’ex premier e senza il suo “benestare” come “capo della parte politica avversa” a quella dell’ex segretario Ds. La responsabilità penale di Berlusconi e del fratello è stata quindi riconosciuta anche dai giudici d’appello, che si sono richiamati alle motivazioni di primo grado ma hanno dichiarato la prescrizione del reato. Prescrizione che si è “consumata, al più tardi, il 2 agosto 2013”.