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Kabobo, uccise passanti a picconate. Il giudice: “Malato ed emarginato”

Il giudice, nelle motivazioni della sentenza che ha condannato il 31enne ghanese a 20 anni, sottolinea la sua "condizione di emarginazione sociale e culturale"
Kabobo, uccise passanti a picconate. Il giudice: “Malato ed emarginato”
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Nel “riconoscimento della seminfermità mentale” per Adam Kabobo, il ghanese che nel maggio 2013 uccise 3 passanti a colpi di piccone, la ”condizione di emarginazione sociale e culturale” è stata “valutata quale concausa della patologia mentale riscontrata”. A scriverlo è il gup di Milano Manuela Scudieri nelle motivazioni della sentenza che lo scorso 15 aprile ha condannato l’uomo a 20 anni (più tre anni di misura di sicurezza a pena espiata) come chiesto dal pm Isidoro Palma. Si tratta del massimo della pena che poteva essere inflitta, tenendo conto della semi-infermità mentale e dello ‘sconto’ previsto per il rito abbreviato.

Il ghanese, all’alba dell’11 maggio dello scorso anno, seminò il terrore nel quartiere Niguarda a Milano, ammazzando tre persone che ebbero la sfortuna di trovarselo di fronte, armato di un piccone, e in preda ad una furia omicida dettata dalle “voci”, come lui stesso le definì. Determinante nella commisurazione della pena (la difesa con i legali Benedetto Ciccarone e Francesca Colasuonno aveva chiesto l’assoluzione con la totale incapacità di intendere e volere) è stato lo ‘sconto’ per la semi-infermità mentale, che è stata riconosciuta così come chiesto dal pm che nel corso della sua requisitoria si era richiamato alla perizia psichiatrica depositata lo scorso ottobre.

Perizia che aveva accertato un vizio parziale di mente: Kabobo soffre di “schizofrenia paranoide”, ma la sua capacità di intendere al momento dei fatti non era “totalmente assente” e la sua capacità di volere era sufficientemente “conservata”. Secondo il gup, come si legge nelle motivazioni, “la condizione di emarginazione sociale e culturale dell’imputato è già stata (…) valutata, quale concausa della patologia mentale riscontrata, nel riconoscimento della seminfermità mentale ed è già stata quindi oggetto di adeguata considerazione ai fini della quantificazione della pena”.

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