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Shalabayeva, la Cassazione: “Espulsione viziata da illegittimità originaria”

La corte accoglie il ricorso della moglie del dissidente kazako Ablyazov, prelevata dalla polizia il 29 maggio 2013, contro una sentenza del giudice di pace. Il caso costò una mozione di sfiducia al ministro Alfano
Shalabayeva, la Cassazione: “Espulsione viziata da illegittimità originaria”
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Alma Shalabayeva, moglie del dissidente kazako Muktar Abliazov, non doveva essere espulsa dall’Italia e il provvedimento di rimpatrio è viziato da “manifesta illegittimità originaria“. Lo afferma la Cassazione che ha accolto il ricorso della Shalabayeva contro il decreto del giudice di Pace di Roma del 31 maggio 2013.

L’irruzione nell’abitazione di Casal Palocco dove risiedeva Alma Shalabayeva, effettuata dalle forze dell’ordine, era stata fatta per cercare suo marito e non per finalità di prevenzione e repressione dell’immigrazione irregolare. Lo sottolinea la Cassazione elencando l’irruzione notturna – avvenuta nella notte tra il 28 e il 29 maggio 2013 – tra le anomalie che hanno caratterizzato il caso Shalabayeva e l’operato delle forze di polizia. Un caso che ha poi coinvolto il ministro dell’Interno Angelino Alfano, oggetto di interrogazioni e di una mozione di sfiducia, poi respinta dal Parlamento. 

“La contrazione dei tempi del rimpatrio e lo stato di detenzione e sostanziale isolamento” nel quale è stata tenuta Alma Shalabayeva “dall’irruzione alla partenza, hanno determinato nella specie un irreparabile vulnus al diritto di richiedere asilo e di esercitare adeguatamente il diritto di difesa”, sottolinea la Cassazione.

“Peraltro il controllo della sussistenza di due titoli validi di soggiorno intestati ad Alma Shalabayeva”, proseguono i giudici, “sarebbe stata operazione non disagevole, attesa la conoscenza preventiva della sua identità che ha costituito una delle ragioni determinanti il sospetto (rivelatosi errato) dell’alterazione del passaporto diplomatico in quanto intestato non ad Alma Shalabayeva ma ad Alma Ayan“.

La moglie del dissidente kazako ha dunque diritto a un risarcimento per il trattenimento nel Cie di Ponte Galeria. “Il trattenimento illegittimo determina il diritto al risarcimento del danno per la materiale privazione della libertà personale, non giustificata dalla sussistenza delle condizioni di legge”. Una delle conseguenze della dichiarata illegittimità originaria della misura dell’espulsione costituisce “una delle condizioni indispensabili per l’eventuale rientro e permanenza in Italia” della Shalabayeva, che è tornata a Roma con la figlioletta Alua lo scorso 27 dicembre

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