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Previdenza, l’Inpgi alza contributo ammortizzatori e rivede disoccupazione

L'istituto guidato da Andrea Camporese motiva le delibere con il "progressivo acuirsi dello stato di crisi del settore dell’editoria, che ha determinato una crescita esponenziale delle prestazioni temporanee, soprattutto per applicazione di contratti di solidarietà e Cigs"
Previdenza, l’Inpgi alza contributo ammortizzatori e rivede disoccupazione
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Contributo per finanziare gli ammortizzatori sociali “temporaneamente elevato, nella quota a carico del solo datore di lavoro, della misura dell’1%”. E abolizione del trattamento di disoccupazione “in caso di dimissioni volontarie, o risoluzione consensuale, anche in presenza di crisi aziendale“. E’ quanto prevedono le delibere dell’Istituto di previdenza dei giornalisti (Inpgi) varate dal Consiglio di amministrazione il 30 luglio scorso, che hanno ricevuto semaforo verde dai ministeri vigilanti.

Il primo provvedimento, spiega la cassa guidata da Andrea Camporese, nasce dal “progressivo acuirsi dello stato di crisi del settore dell’editoria, che ha determinato una crescita esponenziale delle prestazioni temporanee, soprattutto per applicazione di contratti di solidarietà e Cigs. Pertanto”, in base all’intesa del 24 giugno 2014 tra le parti sociali in occasione del rinnovo del Contratto nazionale di lavoro giornalistico, “è stato previsto che, fino al 31 dicembre 2016, il contributo per finanziare gli ammortizzatori sociali (già disciplinato in delibera Inpgi n.82/2009) sia temporaneamente elevato, nella quota a carico del solo datore di lavoro, della misura dell’1%”.

Quanto, invece, alle modifiche della disciplina della disoccupazione, con effetto dal 16 ottobre 2014, si dispone “l’abolizione di tale trattamento, in caso di dimissioni, o risoluzione consensuale, anche in presenza di crisi aziendale”. Si precisa però che “continueranno a essere tutelati i casi di licenziamento, cessazione di contratti a termine, dimissioni per giusta causa, dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità e risoluzioni consensuali intervenute nell’ambito di una procedura di licenziamento per motivo oggettivo”.

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