Il ministro dell’Interno, Angelino Alfano, comunica che il prefetto di Roma, Giuseppe Pecoraro, ha nominato la Commissione d’indagine incaricata dell’attività di accesso e accertamento presso il Comune di Roma Capitale, ai sensi dell’art. 143 del Testo unico degli enti locali, composta dal prefetto Marilisa Magno, dal viceprefetto Enza Caporale e da Massimiliano Bardani, dirigente di II fascia del Ministero dell’Economia e delle Finanze. E’ quanto si legge in una nota del Viminale. Entro tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una sola volta per ulteriori tre mesi – informa ancora il Viminale – la Commissione dovrà portare a termine gli accertamenti e rassegnare al Prefetto le proprie conclusioni.
Cosa dice la normativa? Il Tuel prevede la possibilità di sciogliere i consigli comunali e provinciali quando “emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori”…, “ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento e l’imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica“.
Tocca al prefetto disporre gli accertamenti per verificare se sussistano queste condizioni, di norma promuovendo l’accesso presso l’ente. In questo caso il prefetto nomina una commissione d’indagine che, entro tre mesi dalla data di accesso, gli consegna le proprie conclusioni. Entro 45 giorni dal deposito delle conclusioni, il prefetto invia al ministro una relazione nella quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi. Lo scioglimento è quindi disposto con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del ministro dell’Interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione.
Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell’ente, composta di tre membri scelti tra funzionari dello Stato e magistrati, che rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento, il ministro, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione del prefetto, emana comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui dà conto degli esiti dell’attività di accertamento.