Pensavo e continuo a pensare che in questi tempi tristi e bui di barbarie, l’ironia (che è cosa diversa dal sarcasmo) e l’autoironia fossero apprezzabili.
Prendo atto che per alcuni non è così.
Inoltre non ritenevo opportuno entrare nel merito di una questione nella quale la S.I.A.E. opera con piena legittimità e sulla quale il sig. Scorza, che ora finge di stupirsi, quasi due anni fa, su una vicenda analoga, ha denunciato per conto di un esercente la nostra società.
Mi sembrava e continua a sembrarmi quindi stupefacente, grave e non corretto aver utilizzato il blog per diffondere informazioni parziali (fornendo peraltro una rappresentazione erronea e distorta della realtà) su una situazione che è oggetto di giudizio, mirando a generare clamore artificioso su una vicenda già nota e cercando di spostare il tema su un piano giornalistico, alterando così le regole e le dinamiche che presiedono al vivere civile, anche in presenza di difformità di vedute.
Ma questo è da sempre lo stile e il modus operandi del sig. Scorza, che evidentemente persegue finalità diverse da quelle di tutela e valorizzazione del lavoro degli autori.
La S.I.A.E., che invece quelle regole del vivere civile rispetta, ha rappresentato con assoluto rigore quanto dovuto nella sede deputata, cioè al giudice, e attende il giudizio.
Per questo ed altri motivi è stata fortissima la tentazione di aderire al consiglio e alla richiesta di molti associati di non perdere tempo a rispondere a queste provocazioni.
Non è tuttavia possibile accettare sempre supinamente la menzogna ed è dunque opportuno fare chiarezza, al solo scopo di informare correttamente gli utenti e tutti i cittadini interessati.
Il primo atto di chiarezza va compiuto nei confronti dell’accusa totalmente infondata di “gravissime irregolarità nei controlli e negli incassi” da parte di S.I.A.E.: non c’è alcuna irregolarità, né lieve né tantomeno grave.
Di seguito gli approfondimenti alle questioni evidenziate e ai quesiti posti:
1. È vero che quando un accertatore/mandatario/
Non è vero. La S.I.A.E. per il diritto di esecuzione (come per tutti i diritti di utilizzazione) non agisce in modo immotivato né arbitrario, bensì applica le tariffe concordate con le associazioni di categoria degli esercenti, garantendo parità di trattamento. Tali tariffe, che variano a seconda dei tipi di utilizzazione, nel caso della cosiddetta musica d’ambiente (quella diffusa come sottofondo ad esempio negli esercizi commerciali e alla quale sembra riferirsi la domanda) sono a carattere forfettario su base mensile, trimestrale, semestrale o anche giornaliera per le attività non continuative (fiere, meeting, eccetera), in ragione di quelle che sono le dichiarazioni dell’utente sulla modalità d’uso. Non dobbiamo dimenticare che si tratta di quantificare la fruizione di beni immateriali di cui sono proprietari gli stessi autori per i quali non è possibile applicare un “listino prezzi”. Né dobbiamo dimenticare che sono gli stessi autori, mediante i propri rappresentanti eletti negli organi della società, a fissare le misure dei compensi e le modalità di utilizzazione delle loro opere, pur definendole in accordo con le associazioni di categoria degli esercenti.
2. È vero che questa indicazione è contenuta nelle istruzioni che la S.I.A.E. detta ai mandatari ed al suo personale e non è frutto solo dell’errore o della svista di qualcuno?
La domanda appare mal posta e capziosa. È vero solo che, in assenza di dichiarazioni o riscontri contrari, la verifica della presenza di determinati strumenti (quali TV, altoparlanti, impianti stereo, eccetera) atti alla fruizione di opere protette, musicali e non, rappresenta una valida presunzione ai sensi di legge, quanto meno per il periodo medio/minimo delle licenze S.I.A.E. Le istruzioni fornite dalla S.I.A.E. al proprio personale sul territorio contengono, pertanto, indicazioni formulate nel pieno rispetto delle norme di legge in materia di prova (presunzioni ex art. 2729 c.c.) e prevedono, comunque, la dichiarazione/prova contraria che può essere sempre fornita dall’organizzatore/esercente. Rispetto alla musica d’ambiente qualunque altra modalità di incasso e di controllo diversa da quella adottata da S.I.A.E. non tutelerebbe, né valorizzerebbe il prodotto degli autori, che S.I.A.E. da 132 anni rappresenta e tutela. Troppo spesso si dimentica, invece, che gli autori, in quanto creatori di opere immateriali, sono particolarmente esposti a violazioni del proprio diritto a vedere remunerato l’utilizzo delle loro opere, remunerazione che per gli autori rappresenta la naturale e talvolta unica fonte di reddito.
3. È vero che ad ogni accertamento di mancato pagamento dei diritti d’autore viene applicata una penale del 30% e che tale penale viene commisurata non alla violazione giornaliera accertata ma al compenso annuale del quale si richiede il pagamento?
Non è vero. Per quanto riguarda le penali, l’autorizzazione all’utilizzo del repertorio tutelato da SIAE comporta il pagamento del compenso ed, in caso di inadempimento, di una penale commisurata alla gravità dello stesso (5% in caso di ritardo nel pagamento fino al 15° giorno; 7% dal 16° al 30° giorno di ritardo; 10% dal 31° al 60° giorno di ritardo; 30% oltre il 60° giorno di ritardo). La penale è pertanto calcolata sul diritto d’autore dovuto ed è commisurata al periodo di inadempimento come accertato nelle modalità sopra illustrate.
4. A quanto ammonta l’incasso complessivo annuale della S.I.A.E dovuto a questa attività di accertamento?
Per quanto concerne l’ammontare degli incassi, il bilancio di S.I.A.E. è pubblicamente consultabile sul sito web www.siae.it
Siamo fiduciosi di aver fatto chiarezza pubblica su temi peraltro già noti e affrontati in precedenza e volentieri risponderemo ad altre eventuali domande ma solo nella deputata sede di giudizio.
Gaetano Blandini – Direttore Generale S.I.A.E.