La notizia rimbalza dal Tribunale di Milano – uno dei fiori all’occhiello del processo civile telematico – ed ha fatto in pochi giorni il giro della Rete, partendo dalle aule della giustizia ed arrivando sino in Parlamento dove l’On. Mirella Liuzzi (M5S) ne ha appena fatto oggetto di un’interrogazione parlamentare rivolta al Ministro della Giustizia Orlando.

La storia è tanto semplice quanto allarmante anche se – va detto – non rappresenta certamente uno scoop per chi frequenta i tribunali.

La disciplina sul processo civile telematico – come suggerisce il nome stesso prima ancora che le norme – prevede che gli avvocati debbano [ndr e non possano] depositare gli scritti difensivi su supporto informatico e per via telematica. Una disciplina, peraltro, coerente con il Codice dell’Amministrazione digitale che sin dal 2005 riconosce a tutti i cittadini ed imprese il diritto – inattuato ed inapplicato – di utilizzare le tecnologie digitali e telematiche nei rapporti con le amministrazioni dello Stato.scorzablog

Il digitale, tuttavia, pur essendo entrato in modo straordinariamente rapido e pervasivo nel quotidiano di milioni di cittadini italiani – tanto che oggi faremmo probabilmente fatica ad immaginare di dover fare a meno di uno smartphone, dei servizi di home banking o della posta elettronica – continua a far fatica ad affermarsi nelle nostre amministrazioni, amministrazione della giustizia inclusa e, anzi, probabilmente, amministrazione della giustizia per prima.

Una delle migliori conferme di questa naturale resistenza alla digitalizzazione della giustizia è rappresentata dalla circostanza che all’indomani dell’entrata in vigore delle norme sul processo civile telematico, in decine di uffici giudiziari italiani, hanno cominciato a fare capolino, avvisi, circolari e comunicazioni per informare gli avvocati della necessità di accompagnare il deposito dei propri scritti difensivi in formato digitale, con il deposito di una “copia di cortesia” cartacea [ndr. L’Avv. Simone Aliprandi, sul suo blog, ne ha da poco iniziato una istruttiva raccolta per immagini].

Una prassi – nonostante la delicatezza dell’espressione “cortesia” – in aperta violazione della disciplina di legge o almeno elusiva delle regole che, oggi – nel 2015 – esigerebbero, vien da dire finalmente, che la carta restasse sulla porta dei nostri Tribunali, almeno salvo quelle ipotesi in cui ciò non risulti davvero indispensabile.

Eppure, in alcuni fori, questa prassi è stata addirittura cristallizzata in appositi protocolli d’intesa tra i Consigli degli Ordini degli Avvocati e gli Uffici Giudiziari.

E’ in questo contesto che, nelle scorse settimane, un giudice del Tribunale di Milano – poco conta il suo nome – nel decidere un giudizio nel corso del quale uno degli avvocati si era limitato a depositare la propria memoria difensiva in formato digitale, omettendo il deposito della c.d. “copia di cortesia” – previsto in un protocollo d’intesa tra Consiglio dell’ordine degli avvocati e Tribunale – non ha saputo resistere alla tentazione di condannare la parte da questi rappresentata a versare all’avversario cinque mila euro, proprio in ragione di tale “mancanza di cortesia” che, si legge nel provvedimento, avrebbe reso “più gravoso per il Collegio esaminare le difese”.

Una condanna pronunciata ex art. 96 – probabilmente una delle norme meno utilizzate dell’intero codice di procedura civile – che punisce la “responsabilità aggravata” della parte che tenga, nel corso del processo, un comportamento gravemente colposo o che agisca in mala fede.

La vicenda ha poi avuto – nei giorni scorsi – un lieto fine o, almeno, un epilogo meno grottesco del suo inizio perché la parte vittoriosa – il curatore di un fallimento – ha rinunciato ai 5000 euro che l’altra parte avrebbe dovuto versargli per la “mancata cortesia”.

Resta, però, una vicenda piena zeppa di inquietanti ma sintomatici paradossi che non possono essere lasciati cadere nel silenzio.

Una “cortesia” che diventa “obbligo” proprio in un’aula di giustizia dove la differenza tra i due termini dovrebbe essere straordinariamente chiara tanto che chi omette di essere “cortese” si ritrova addirittura condannato per responsabilità aggravata come se avesse depositato documenti falsi o provato a prendersi gioco del giudice in malafede.

Una serie di obblighi di legge – quelli che vogliono che il processo, ormai, sia telematico – violati o, almeno, elusi da giudici che dell’applicazione delle leggi dovrebbero essere supremi garanti, ivi incluse, naturalmente, quelle che rendono loro più onerosa l’attività e persino quelle scritte male e, magari, pensate peggio.

E poi, il più grosso di tutti i paradossi in questa storia: la presa di coscienza che il processo civile telematico, in decine di tribunali italiani, senza carta non funzionerebbe.

Guai, naturalmente, a puntare l’indice solo contro i giudici o i capi degli uffici giudiziari davanti a responsabilità che devono, invece, essere equamente distribuite tra chi ha scritto regole barocche – o divenute tali a causa dei ritardi con i quali le si è attuate – ed il mondo degli addetti ai lavori che, per ragioni diverse, salvo eccezioni, è complice nelle resistenze e negli ostruzionismi che rallentano la digitalizzazione della giustizia che pure potrebbe garantire ai cittadini maggiore efficienza e rapidità nella tutela dei loro diritti.

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