Con una mano si danno pochi spiccioli a chi a proprie spese si farà installare in auto una “scatola nera“, con l’altra invece si regalano centinaia di milioni alle assicurazioni sotto forma di un drastico taglio dei risarcimenti alle vittime degli incidenti stradali. Il disegno di legge Concorrenza approvato dal consiglio dei ministri venerdì 20 febbraio conferma infatti l’impostazione già emersa dalle bozze che non solo rivede al ribasso l’attuale tabella per i risarcimenti del danno biologico di “lieve” entità (tra cui rientrano a titolo d’esempio la perdita di un dito o la perdita totale dell’olfatto), ma con un’operazione lessicale cancella il danno morale e infine interviene sui danni non lievi mettendo un tetto. Le nuove tabelle non sono ancora pronte ma dalle prime stime il risparmio per le compagnie può superare il 40% per i danni biologici di lieve entità e arrivare ai 400-500mila euro a caso per i danni più gravi.
Sui danni più lievi il governo è intervenuto in due modi: da un lato ha tagliato la base di calcolo per i risarcimenti che dai 795,91 euro attuali per un punto di invalidità è stata ridotta del a 674,78 euro. Dunque le nostre dita, il nostro olfatto, la nostra vista, le nostre ossa, valgono meno. Esattamente il 15,21% in meno. Poi con un blitz lessicale degno dei migliori (o peggiori, a seconda dei punti di vista) azzeccagarbugli, è stato cambiato il titolo all’articolo 139 che non recita più “danno biologico per lesioni di lieve entità”, bensì “danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità”. In questo modo, spiega l’avvocato Marco Bona, è stato di fatto eliminato il danno morale che “viene ora liquidato assieme al danno biologico nella misura ridotta stabilita dalle nuove tabelle”
Il governo ha tagliato la base di calcolo per i risarcimenti che dai 795,91 euro attuali per un punto di invalidità è stata ridotta del a 674,78 euro
Per fare un esempio concreto, se un ragazzo di 30 anni è vittima di un incidente e subisce un’invalidità dell’8%, quale ad esempio la limitazione di un quarto dei movimenti dell’anca, con il sistema attualmente in vigore avrebbe diritto al riconoscimento del danno biologico per poco più di 12mila euro ai quali si aggiungerebbe un 25-30% per il danno morale e un’ulteriore quota di personalizzazione del danno che può arrivare a un ulteriore 20% se ad esempio la vittima dell’incidente fosse un’atleta o un ballerino. In totale dunque alla vittima spetterebbero circa 18mila euro di risarcimento. Con le nuove regole, invece, per la stessa invalidità si avrebbero poco più di 10.200 euro comprensivi anche del danno morale, più l’eventuale personalizzazione del danno calcolata su una base già comunque decurtata. Questa mossa da sola vale centinaia di milioni per le compagnie.
Ma non basta, perché le nuove norme toccano anche il danno biologico non lieve e il cambio lessicale vale anche per l’articolo 138 il cui titolo diventa “danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità”. Dunque anche in questo caso la liquidazione del danno prevista dalle tabelle nazionali ricomprenderà i danni morali, mentre i danni temporanei di grave entità vengono addirittura equiparati ai danni lievi stabilendo lo stesso risarcimento di 39,37 euro al giorno per ogni giorno di inabilità. “E’ vergognoso – sottolinea l’avvocato Bona – ed è profondamente ingiusto perché le vittime di incidenti stradali sono sempre più vittime di serie B. Queste tabelle infatti valgono solo per gli incidenti stradali e per la responsabilità medica, guarda caso anch’essa coperta da assicurazione. In tutti gli altri casi si applicano invece le tabelle messe a punto dall’Osservatorio Giustizia Civile di Milano, che prevedono risarcimenti molto, ma molto più elevati”. Per il caso del 30enne, ad esempio, di solo danno biologico la tabella prevede oltre 16.200 euro, mentre il risarcimento per i danni temporanei di grave entità arriva a 140 euro giornalieri anziché 39,37. Com’è possibile che lo stesso danno venga liquidato in modi diversi a seconda se la vittima è stata investita da un’auto o è stata colpita da un’insegna caduta da un negozio? “La Consulta ha sancito con la sentenza 235 del 2014 che ciò è perfettamente costituzionale”, conclude amaro Bona.