Parte ufficialmente l’operazione rientro dei capitali. L’Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare che detta istruzioni e regole per la voluntary disclosure prevista dalla legge varata lo scorso dicembre, dando di fatto il via alla procedura, alla quale si potrà accedere fino al 30 settembre 2015. La collaborazione volontaria prevede il pagamento dell’intero importo sottratto al fisco, pur con sanzioni ridotte, e stando agli auspici dovrebbe rappresentare un tassello fondamentale nella nuova strategia di lotta all’evasione del governo. Ecco le precisazioni fornite dalle Entrate.
Disclosure anche per i residenti nei Paesi in black list – Alla procedura di rientro agevolato possono accedere le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni equiparate, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Ma anche gli “estero residenti fittizi“, i cittadini trasferiti in Paesi black list, i soggetti “esterovestiti”, i trust e i trust “esterovestiti” e i contribuenti che detengono attività all’estero senza esserne formalmente intestatari, avendo fatto ricorso a soggetti interposti o a intestazioni fiduciarie estere.
Possono accedere i capitali rimasti in Italia – La procedura di collaborazione volontaria può essere anche nazionale. Si potranno regolarizzare tutte le violazioni dichiarative relative a imposte sui redditi e addizionali, alle imposte sostitutive, a Irap e Iva.
Escluso chi è già indagato – Il contribuente non può accedere alla procedura se prima di presentare la domanda è venuto a conoscenza di accessi, ispezioni o verifiche, di altre attività amministrative di accertamento o della propria condizione di indagato o di imputato in procedimenti penali per violazioni di norme tributarie. Nel caso di controlli che interessano un solo anno, è possibile attivare la procedura per le annualità non interessate dal controllo.
Domande solo via web e con relazione analitica – Le richieste di attivazione della voluntary vanno presentate esclusivamente per via telematica. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, e comunque non oltre il 30 settembre 2015, i contribuenti dovranno quindi inviare la documentazione e una relazione contenente la descrizione analitica delle informazioni e dei dati sull’ammontare degli investimenti e delle attività di natura finanziaria costituite o detenute all’estero, anche indirettamente, i redditi che servirono per costituirli o acquistarli e gli eventuali maggiori imponibili.
Sì ai pagamenti a rate – I versamenti delle somme dovute possono essere effettuati in un’unica soluzione o in tre rate. L’Agenzia ricorda che comunque non è prevista la possibilità di avvalersi della compensazione. Inoltre, nel caso di mancato pagamento, anche di una sola delle rate, la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e gli uffici provvederanno a inviare al contribuente un nuovo avviso di accertamento e un nuovo atto di contestazione.