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Scuola Diaz, fu tortura

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La Corte Europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, su ricorso di un 62 enne presente all’interno della scuola Diaz durante l’irruzione delle forze di polizia nella notte tra il 21 ed il 22 luglio 2001, ha deciso all’unanimità che le violenze subite dai manifestanti all’interno della scuola, in occasione del G8 del 2001 a Genova, configurano un’ipotesi di violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. (Divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti).

Alla decisione, presa da un Collegio di sette giudici, ha contribuito in maniera determinante il magistrato Italiano Guido Raimondi, Presidente di Sezione e Vice-Presidente della Corte, succeduto nel ruolo a Vladimiro Zagrebelsky.

La Corte ha sottolineato che, secondo la Corte di Cassazione Italiana, la violenza avvenuta all’interno della scuola Diaz-Pertini può essere descritta come ‘tortura’, cosi come definita dell’articolo 1 della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, trattamenti inumani o degradanti.

La Corte ha anche ritenuto che la legislazione penale italiana sia inadeguata a reprimere atti di tortura e sia priva di disincentivi per prevenire efficacemente la loro ripetizione. Dopo aver sottolineato il carattere strutturale del problema, la Corte ricorda che, per quanto riguarda i rimedi possibili, gli Stati dell’Unione  hanno il dovere di mettere in atto un quadro giuridico appropriato, utile a prevenire la commissione di atti simili.

Ai sensi degli articoli 43 e 44 della Convenzione, la sentenza della Corte non è definitiva. Nel giro di tre mesi dalla data del deposito , ciascuna Parte può chiedere il rinvio del caso alla Grande Camera della Corte. In questo caso la Grande Camera decide se occuparsi del caso e fornire una sentenza definitiva. Se la richiesta di rinvio viene respinta, la sentenza della Camera diviene definitiva alla data del rifiuto. Una volta che una sentenza diviene definitiva, viene  trasmessa al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa per la supervisione della sua esecuzione.

Date le circostanze del caso e i risarcimenti già ricevuti dal ricorrente in sede nazionale, la Corte ha dichiarato che l’Italia deve  pagare al ricorrente 45.000 € (euro) per i danni morali.

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