La prescrizione di reati relativi a frodi nel campo dell’Iva è “incompatibile con il diritto dell’Unione” e quindi “deve essere disapplicata”. Questa la conclusone a cui è giunto l’avvocato generale dalla Corte di giustizia Ue in vista del pronunciamento definitivo su una domanda pregiudiziale posta dal Tribunale di Cuneo. La Corte europea dovrà comunque dare un giudizio definitivo. Secondo l’avvocato, però, le direttive Ue devono essere interpretate nel senso che esse “obbligano gli Stati membri a prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per irregolarità commesse nel settore dell’Iva” e, in particolare, “almeno nei casi di frode grave, pene privative della libertà“. Quindi una normativa nazionale sulla prescrizione dei reati come quella italiana “per motivi sistemici, comporta in numerosi casi la non punibilità dei responsabili di frodi nel settore dell’Iva”.
La domanda di pronuncia pregiudiziale avanzata da un giudice di Cuneo riguardava una frode fiscale scoperta in Italia, effettuata tramite una banda nel campo del commercio di champagne. Diversi imputati sono accusati di aver rilasciato, nell’ambito di un’associazione per delinquere, tramite l’impiego di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazioni Iva fraudolente. Le loro manovre appaiono essere simili ad una frode di tipo carosello. “Con ogni probabilità”, si spiega dalla Corte di giustizia della Ue, i reati “saranno prescritti ancor prima della pronuncia di una sentenza penale definitiva”. Situazione dovuta non solo alle circostanze del caso, ma “a un problema strutturale del diritto penale italiano, il quale prevede diverse possibilità di interruzione della prescrizione dei reati, ma non la sua sospensione durante un processo penale in corso”. Inoltre viene applicato un termine di prescrizione assoluto, il quale, a causa di una legge del 2005, nel caso di interruzione, è aumentato di un quarto rispetto al termine originario e non più, come in precedenza, della metà. Questo termine assoluto di prescrizione “sembra comportare, in una pluralità di casi, la non punibilità degli autori dei reati”.