Domenica 31 maggio 2015, dalle 7 alle 23, si svolgeranno le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali in Veneto, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Campania e Puglia e dei sindaci e dei consigli di 512 comuni delle regioni a statuto ordinario di cui 12 capoluoghi di provincia (qui l’elenco).
Nelle regioni a statuto ordinario, in Friuli Venezia Giulia e in Sardegna le elezioni si terranno domenica 31 maggio mentre l’eventuale turno di ballottaggio è fissato per il 14 giugno. In Sicilia, invece, si vota sia il 31 maggio che il 1° giugno.
I primi a recarsi alle urne sono stati i cittadini di Trentino Alto-Adige e Valle d’Aosta, per i quali la data delle elezioni è stata anticipata al 10 maggio.
Per poter esercitare il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione nelle cui liste risultano iscritti, gli elettori dovranno esibire un documento di riconoscimento valido e la tessera elettorale personale a carattere permanente, che ha sostituito il certificato elettorale.
Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali (non consegnate o dei duplicati), gli uffici comunali sono aperti anche venerdì 29 e sabato 30 maggio, dalle 9 alle 18 e domenica 31 maggio dalle 7 alle 23.
Come si vota nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti di regioni a statuto ordinario (scheda azzurra)
La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato.
L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto:
– per una delle liste tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso è valido sia per la lista votata sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato;
– per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, e sul contrassegno della lista o di una delle liste collegate al candidato sindaco stesso; anche in questo caso esprime un voto valido sia per il candidato alla carica di sindaco sia per la lista collegata prescelta;
– per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, e per una lista non collegata tracciando un altro segno sul relativo contrassegno; il voto così
– espresso è attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista prescelta non collegata (c.d. “voto disgiunto”);
– per un candidato a sindaco tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, non segnando alcun contrassegno di lista; il voto così espresso è attribuito solo al candidato alla carica di sindaco;
– solo per candidati alla carica di consigliere comunale, scrivendone il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) nelle righe stampate a fianco del contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa; in tal caso il voto è valido sia per i candidati consiglieri votati, sia per la lista cui essi appartengono, sia infine per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato, salvo che l’elettore non si sia avvalso della facoltà di esprimere un voto disgiunto.
E’ importante evidenziare che: le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata. Ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza. Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza dei voti validi, per l’elezione del sindaco si procede al turno di ballottaggio tra i due candidati più votati.
Come si vota nei comuni con popolazione con popolazione sino a 15.000 abitanti di regioni a statuto ordinario (scheda azzurra)
L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto:
– tracciando un solo segno di voto sul contrassegno di lista; in questo caso esprime un voto valido sia per la lista votata, sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato;
– tracciando un segno di voto sia sul contrassegno di lista, sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata; anche in questo caso esprime un voto valido sia per il candidato alla carica di sindaco, sia per la lista ad esso collegata;
– tracciando un segno di voto solo sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco; anche in questo caso il voto è valido sia per il candidato alla carica di sindaco, sia per la lista ad esso collegata;
– manifestando il voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; l’elettore infatti può scrivere il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) nelle righe stampate sotto il contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa; in tal caso il voto è valido sia per i candidati consiglieri votati, sia per la lista cui appartengono i candidati votati, e sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.
Le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ogni elettore può manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale; nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti si procede al turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco solo in caso di parità di voti fra i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Per quanto riguarda le elezioni regionali, ogni regione ha un diverso sistema elettorale: