Facebook e le fotografie: un rapporto difficile a causa delle differenze tra norme dei diversi Paesi e di una interpretazione a volte molto semplicistica dell’utilizzabilità delle foto reperite su Internet, che confonde le idee ai più.
Su questo tema ci sarebbe, secondo le agenzie, un Provvedimento della IX sezione del Tribunale di Roma, relativa al caso della pubblicazione di alcune foto nella pagina personale Facebook di un giovane fotografo scattate dallo stesso in una nota discoteca romana. Le foto erano poi apparse, all’insaputa dell’autore, su un quotidiano nazionale a corredo di una serie di articoli giornalistici, relativi al fenomeno della frequentazione dei locali notturni da parte di soggetti di giovane età e, successivamente, riutilizzate anche da alcuni programmi televisivi di rilievo nazionale.
Occorrerà leggere attentamente il provvedimento del Tribunale perché il tema delle immagini sui social network e del diritto d’autore ad esso associato, per le mille sfaccettature che questo comporta, è tra i più complessi del mondo del diritto. Talmente complesso, come tutti i profili del diritto d’autore in rete, da necessitare l’attenta disamina da parte di un Giudice.
In via generale ogni fotografia è coperta – o almeno può essere coperta – dai diritti d’autore che spettano a chi l’ha scattata (fotografo o utente che sia). Inoltre se la foto ritrae una o più persone, l’immagine contiene altresì dati personali dei soggetti che vi sono ritratti. Nel caso in cui una fotografia raffiguri una persona entra in gioco quindi anche la disciplina della privacy poiché la sua immagine, se riconoscibile, costituisce dato personale che non può essere diffuso senza il suo consenso. In casi particolari l’immagine potrebbe diventare dato sensibile, in quanto fornisce informazioni sullo stato di salute della persona, oppure sul suo orientamento religioso, e per essere trattato necessita del consenso scritto e informato della persona ritratta.
Infine c’è da considerare il diritto all’immagine dei medesimi soggetti ritratti. Questo principio soffre delle limitazioni legate all’esercizio di altri diritti di rilievo per cosi dire “sociale”. Ad esempio la pubblicazione delle fotografie che ritraggono una persona è giustificata solo in presenza di necessità di giustizia o di polizia, di scopi scientifici, didattici e culturali, ovvero dal collegamento a fatti, avvenimenti o cerimonie di interesse pubblico.
In ogni caso l’interesse sociale alla conoscenza del fatto svoltosi in pubblico deve sussistere non solo al momento dello scatto della fotografia, ma anche successivamente per tutto il tempo della divulgazione della stessa. Chi pubblica immagini su Facebook concede alla piattaforma una licenza non esclusiva ampia che è legata alla messa a disposizione delle stesse immagini sul social network, e che può riguardare anche attraverso l’opzione “pubblico” la visione al di fuori del social network. Il senso di tutto ciò è che l’immagine è legata alla circolazione nell’ambito del social network e, dovrebbe terminare, quanto tale circolazione viene interrotta (ad esempio con la cancellazione del profilo).
Questo però non significa che la foto possa essere prelevata ed usata in altri media liberamente, né che questo possa accadere senza il consenso del titolare e delle persone ritratte, a maggior ragione quando siano coinvolte anche terze persone. A meno che ovviamente non sussistano gli interessi “sociali” di cui sopra. E’ questo che avrebbe in soldoni stabilito il Tribunale, ovvero che la libertà di utilizzo dei contenuti pubblicati dagli utenti con l’impostazione ‘pubblica’ “non riguarda i contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale degli utenti, rispetto ai quali l’unica licenza è quella non esclusiva e trasferibile concessa a Facebook”.
In definitiva sembra proprio che il Tribunale abbia applicato a Facebook i tradizionali principi in tema di immagini fotografiche e di tutela della privacy dei soggetti ritratti.