Come era prevedibile dopo l’ordinanza sul caso de Magistris, il Tribunale ordinario di Napoli ha accolto il ricorso del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca contro la sospensione dalla carica prevista dalla legge Severino. Uno dei legali del governatore, l’avvocato Lorenzo Lentini, parla di “grande soddisfazione sia per i tempi che per il ripristino del risultato elettorale” e di “vittoria della giustizia”. Nell’ordinanza, emessa dalla I sezione civile, si legge che il decreto è sospeso e si riconosce l’urgenza per il rischio di paralisi istituzionale (c’è il governo regionale da formare, ndr). “È una questione di democrazia” aggiunge il legale. “Oggi si ripristina il rispetto della volontà popolare e si apre la fase del lavoro e dell’impegno amministrativo pieno” scrive su Facebook De Luca. E Forza Italia insorge. Brunetta: “La legge Severino è solo contro Berlusconi”.
I giudici: “Inibendo i poteri si dovrebbe ricorrere a nuove elezioni”
Per i giudici se la Consulta dovesse stabilire la incostituzionalità della norma nessun potrebbe risarcire De Luca. Inoltre non si può incidere sul funzionamento dell’ente e bloccando il percorso per la formazione del governo della Campania si dovrebbero indire nuove elezioni. In più sarebbe leso anche il diritto dei consiglieri eletti. Nelle motivazioni del provvedimento, infatti, si legge che bisogna considerare che è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale della legge Severino. Inoltre “la mancata rimozione degli effetti del provvedimento impugnato appare idonea a cagionare al ricorrente un pregiudizio non riparabile con l’eventuale decisione definitiva favorevole e a integrare, quindi, il periculum in mora, posto che” il governatore “non potrebbe recuperare il periodo di sospensione subito”. I giudici ricordano che “l’esercizio del diritto politico … ha carattere funzionale e ‘serve’ al conseguimento di una finalità di rilevanza costituzionale che va oltre il singolo e incide, in modo immediato e diretto, sul funzionamento e sull’organizzazione amministrativa della Regione”.
“Il provvedimento impugnato – ragiona il giudice citando il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato – inibendo al presidente l’esercizio dei poteri connessi alla sua carica e, impedendo l’insediamento del consiglio regionale e la nomina degli organi entro il termine del 12 luglio 2015, nonché la composizione della Giunta regionale e la nomina del vice presidente, determinerebbe la necessità di ricorrere a nuove elezioni con conseguente vanificazione dell’intero risultato elettorale e con indubbia lesione anche delle posizioni soggettive dei rimanenti eletti in consiglio”.
De Luca potrà partecipare alla prima seduta del consiglio
Ora De Luca potrà partecipare al primo Consiglio – che era stato rinviato – e nominare la nuova Giunta. Il Tribunale dovrà poi decidere nel merito della vicenda e ha fissato per il 17 luglio l’udienza collegiale per la conferma, la modifica o la revoca dello stesso. Ieri il Tar, invece, aveva respinto un ricorso d’urgenza presentato dai consiglieri regionali del M5s e aveva rinviato la trattazione nel merito alla fine del mese. “Ci batteremo perché la legge sia uguale per tutti, senza disparità tra amministratori locali ed esponenti politici nazionali, e affinché la ‘paura della firma’ non paralizzi più l’Italia – dice De Luca -. Nei prossimi mesi sarà sempre più chiaro che la vecchia Campania dei luoghi comuni non esiste più. Arriverà presto, all’Italia intera, l’immagine di un’altra classe dirigente, fatta di dignità istituzionale, di concretezza operativa, di rigore spartano. Lavoreremo, a testa alta, per affrontare e risolvere i problemi e valorizzare in pieno le nostre potenzialità”. “Ho rispettato e rispetterò rigorosamente tutte le leggi dello Stato, così come mi batterò a fondo per la difesa dello Stato di diritto e dei principi costituzionali: è necessario espellere dalla vita pubblica ladri e tangentisti, ma è altrettanto necessario tutelare a pieno – nella loro dignità e nel loro lavoro – quanti continuano ad assumersi responsabilità per cambiare il Paese, realizzare opere e creare lavoro”. “Esprimo il mio rispetto per il Tribunale che ha affrontato una questione – anche inedita – con grande attenzione e profondità, e ringrazio i miei legali per la loro professionalità”.
Dalla sospensione all’accoglimento del ricorso
Venerdì in tarda serata era arrivata la sospensione decisa dal Consiglio dei ministri come previsto dalla norma. “Mi aspetto un suo ricorso”, aveva detto il premier Matteo Renzi, in conferenza stampa e il ricorso, come annunciato da Fulvio Bonavitacola, parlamentare Pd e avvocato dell’ex sindaco di Salerno, condannato in primo grado per abuso d’ufficio, era arrivato nel primo giorno utile dopo il decreto emesso dal governo.
Sabato quindi era stato notificato dal prefetto di Napoli il decreto di sospensione di De Luca al consigliere regionale anziano Rosa D’Amelio. A quel punto era scattata una corsa contro il tempo, dato che la mattina di lunedì 29 giugno era prevista la prima seduta del consiglio regionale: e in quella sede che si sarebbe dovuto prendere atto della sospensione del neoeletto. Tutti i poteri, quindi, sarebbero passati al vicepresidente nominato dall’ex sindaco di Salerno, che avrebbe potuto approfittare di un parere chiesto da Renzi all’avvocatura dello Stato e nominare comunque la sua giunta “per garantire governabilità“. Ma nessuna giunta è stata nominata, nessun vicepresidente in grado di amministrare i pieni poteri, ma era arrivato l’annullamento delle convocazione del primo consiglio regionale.
La seduta del Consiglio regionale della Campania si terrà il 9 o il 10 luglio la. Il consigliere anziano Rosetta D’Amelio spiega all’Adnkronos che “tra oggi e domani si deciderà tra le due date e, come previsto almeno cinque giorni prima della seduta, partiranno le convocazioni”.
I motivi del ricorso di De Luca: “Decreto illegittimo”
Nel ricorso gli avvocati Giuseppe Abbamonte, Antonio Brancaccio e Lorenzo Lentini, avevano definito “illegittimo” il decreto perché la condanna di De Luca per abuso d’ufficio è arrivata il 21 gennaio 2015, mentre la legge Severino “trova applicazione solo per le condanne che sopravvengono all’assunzione della carica”. La norma, dunque, secondo gli avvocati di De Luca, “non ha previsto la diversa fattispecie di chi sia stato condannato prima di essere eletto”. Il decreto di sospensione risulterebbe inoltre illegittimo, come si legge nel testo del ricorso, per aver trascurato la parte del parere dell’Avvocatura generale in cui si faceva riferimento a questo aspetto. E ancora, perché “l’inedita sospensione di De Luca, prima della nomina della giunta regionale si è tradotta in un impedimento con effetti dissolutori di tutti gli organi regionali democraticamente eletti, snaturando la sospensione temporanea in un’inammissibile misura di decadenza che può scaturire solo da misure definitive”.
I difensori del presidente della Regione Campania sottolineano che per la stessa condanna De Luca era già stato sospeso dalla carica di sindaco di Salerno, violando così il principio del ‘ne bis in idem‘, in base a cui non si possono subire due volte le conseguenze legali di uno stesso reato. Tra i motivi del ricorso, l’illegittimità costituzionale degli articoli 7 e 8 legge Severino (incandidabilità alle elezioni regionali e sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche regionali) sollevata dalla Corte d’appello di Bari e dal Tar della Campania, nonché dallo stesso tribunale di Napoli, che solo pochi giorni fa ha accolto anche il ricorso di Luigi de Magistris contro la sospensione dalla carica di sindaco di Napoli. Sulla Severino si attende comunque l’udienza alla Consulta il 20 ottobre; ma in questo caso al vaglio dei giudici costituzionalisti ci sono gli articoli 10 e 11 (incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità).