Chi vuole riportare in Italia i capitali nascosti all’estero ha una garanzia in più. Potrà aderire alla procedura di voluntary disclosure inserendo nella pratica anche le violazioni di norme fiscali commesse prima del 2009-2010, con la sicurezza di uscirne senza conseguenze penali: basterà che versi le imposte dovute e le sanzioni previste. A specificarlo è l’ultima versione del decreto legislativo sulla certezza del diritto, tornato venerdì 17 luglio in Consiglio dei ministri per la seconda lettura dopo che il testo è stato modificato sulla base delle indicazioni delle Commissioni parlamentari. Ma lo schema di decreto, che ora torna alle Camere per i pareri definitivi, chiarisce anche quando l’amministrazione fiscale potrà continuare a beneficiare del raddoppio dei termini di accertamento. La nuova formulazione punta tra l’altro a rispondere alle critiche del procuratore aggiunto di Milano Francesco Greco, secondo il quale i paletti inseriti nella prima versione si sarebbero tradotti in “un condonocon gravi perdite per le casse dello Stato.

“Scudo” penale anche per gli anni per cui sono scaduti i termini di accertamento – La voluntary disclosure, da cui il governo Renzi conta secondo dati ufficiosi di ricavare almeno 5 miliardi, è partita in sordina a causa di numerose incertezze nell’interpretazione della nuova legge. Per eliminare uno dei principali disincentivi individuati da commercialisti e tributaristi, il testo del decreto specifica ora che “possono accedere alla collaborazione volontaria e quindi beneficiare della riduzione delle sanzioni amministrative tributarie e della non punibilità penale le attività e le imposte riferite ad annualità per le quali siano scaduti i termini per l’accertamento fiscale”. Per capire qual è il punto va ricordato che i termini per l’accertamento da parte del fisco sono normalmente di 4 anni per la dichiarazione infedele e di 5 anni per l’omessa dichiarazione, ma raddoppiano se c’è il sospetto di rilevanza penale del fatto. Fino ad oggi dunque non era chiaro se il contribuente che aderiva al rientro dei capitali regolarizzando la propria posizione per fatti precedenti al 2009-2010 rischiasse contestazioni sul fronte penale. Da ora in poi, invece, chi ha evaso e nascosto soldi all’estero ha a disposizione uno “scudo” completo. E la certezza che non rischierà il carcere.

Rimane il raddoppio dei termini quando le Entrate hanno avviato processo di constatazione – Proprio sul nodo del mancato raddoppio dei termini e delle conseguenze per le entrate fiscali si era concentrato Francesco Greco durante un seminario alla Camera sui decreti attuativi della delega fiscale. Le critiche del magistrato riguardavano in particolare la previsione che il raddoppio fosse ammesso solo nei casi in cui l’amministrazione finanziaria avesse presentato denuncia nei confronti del contribuente entro i termini canonici (quattro o cinque anni a seconda del reato contestato). Unica eccezione, gli “atti impositivi” notificati prima dell’entrata in vigore della norma. Peccato, aveva sottolineato Greco, che la definizione di atto impositivo escludesse per esempio il “processo verbale di constatazione” dell’Agenzia delle Entrate. Di conseguenza sarebbe stato messo a repentaglio il recupero di gran parte della base imponibile accertata dal fisco ma non ancora oggetto di denuncia alle Procure.

Nella versione del decreto approvata venerdì, stando al comunicato di Palazzo Chigi, viene chiarito invece che sono fatti salvi gli avvisi di accertamento, i “provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie” e “gli altri atti impugnabili con i quali l’Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore del decreto”. Il raddoppio continua a valere anche per “gli inviti a comparire notificati alla data di entrata in vigore del decreto” e “i processi verbali di constatazione dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la stessa data, sempre che i relativi atti recanti la pretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015”.

 

 

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