Scongiurata l’ipotesi del controllo a distanza per i lavoratori. È stata infatti accolta la modifica al decreto semplificazioni proposta dalla commissione Lavoro della Camera presieduta da Cesare Damiano, oggetto di discussione nella riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri di oggi (26 agosto). Nella riunione saranno esaminati in via definitiva quattro decreti legislativi della riforma del lavoro (Jobs act), già esaminati dal Parlamento e che attendono l’ok definitivo del Cdm. Il primo contiene la riforma dell’attività degli ispettori del lavoro; il secondo è il decreto attuativo della delega sui servizi per l’impiego; il terzo dlgs riguarda la semplificazione degli adempimenti a carico di imprese e cittadini e nuove norme in tema di pari opportunità; il quarto, infine, è la riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

APPROVAZIONE CDM RINVIATA A PROSSIMA SETTIMANA 

Slitta di una settimana l’approvazione dei 4 decreti attuativi del Jobs Act. Lo stesso ministro Poletti, che aveva parlato poco prima della possibile approvazione in Cdm domani, lo ha appreso su palco durante la sua partecipazione ad un convegno al Meeting di Rimini. “Ho parlato con il premier, non c’è alcun problema di merito, c’erano troppi provvedimenti all’ordine del giorno ed altri temi con scadenze più stringenti”, ha spiegato. I decreti andranno in Consiglio dei Ministri “la prossima settimana”.

TOLTO CONTROLLO A DISTANZA LAVORATORI

Uno dei temi più caldi era proprio quello relativo al controllo dei lavoratori. La prospettiva aveva fatto gridare allo scandalo, facendo temere scenari ottocenteschi aggravati dall’uso delle tecnologie più invasive. Ora, nella bozza del dlgs semplificazioni che sta per essere esaminata dal pre-Cdm, all’articolo 23 si legge: “è vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti che abbiano quale finalità il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”. In proposito, nella bozza di dlgs si legge anche che “gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere installati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali”. In mancanza di accordo gli impianti possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Inoltre, così come chiesto dalla commissione Lavoro della Camera è stato specificato che “l’accordo e l’autorizzazione” per l’installazione di questo genere di impianti “non sono richiesti per gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e per gli strumenti di registrazione degli accessi e delle uscite”. Accolta anche la terza e ultima richiesta della commissione Lavoro di Montecitorio, per cui “i dati registrati dagli strumenti” potranno essere “utilizzabili a condizione che sia data al lavoratore preventiva e adeguata informazione delle modalità d’uso, dei casi e dei limiti di effettuazione degli eventuali controlli, che in ogni caso debbono avvenire nel rispetto” del Codice della privacy.

“Siamo stati sempre chiari, fin da quando abbiamo presentato il testo: vogliamo essere assolutamente rispettosi delle regole sulla privacy, il secondo obiettivo è avere regole chiare, perché cosa si poteva fare e cosa no è stato spesso dettato dalle sentenze; pensiamo invece sia più giusto che sia una legge definirlo”. Lo ha ribadito, il ministro del Lavoro Giuliano Poletti, rispondendo ai cronisti che, al Meeting di Cl a Rimini, chiedevano chiarimenti circa gli eventuali sistemi di controllo a distanza dei lavoratori, previsti dai decreti attuativi del Jobs Act.

RIMANE CHIAMATA NOMINATIVA DISABILI

Nel dlgs di attuazione del Jobs Act sulle semplificazioni, rimane invece la chiamata nominativa per le assunzioni obbligatorie di persone disabili. Da quanto si apprende dalla relazione illustrativa della bozza di dlgs, in esame al pre Cdm di oggi e atteso in Cdm per il varo definitivo, non è stato infatti accolto il parere della commissione Lavoro della Camera che invitava ad limitare la chiamata nominativa solo ai datori di lavoro fino a 50 dipendenti, mantenendo, sopra tale soglia la quota obbligatoria di assunzioni di disabili a chiamata numerica. L’osservazione non è stata accolta perché “l’assunzione nominativa è finalizzata a favorire l’inserimento dei soggetti disabili, come richiesto dalla legge delega”.

L’intervento sulle assunzioni dei disabili ha visto l’opposizione di alcune organizzazioni sindacali (Cgil, Uil e Ugl) che a inizio agosto hanno espresso la loro contrarietà in una lettera al ministro del Lavoro Giuliano Poletti. Il testo definitivo atteso in Cdm accoglie tuttavia un’altra osservazione della XI commissione di Montecitorio, inserendo un comma aggiuntivo che prescrive, nel caso di mancata assunzione a chiamata nominativa, che gli uffici competenti avviino i lavoratori secondo l’ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili. In questo caso gli uffici, si legge nel testo, possono procedere anche previa chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro.

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