Fino a dodici anni di carcere, con particolari aggravanti per chi si dà alla fuga o guida senza patente o assicurazione e prescrizione raddoppiata. E’ questo uno dei punti del ddl approvato alla Camera che introduce il reato di omicidio stradale, approvato con 276 voti a favore, 20 contrari e 101 astenuti. Contro ha votato Sel, mentre Fi e M5S si sono astenuti. Ora il testo torna al Senato in seconda lettura per il suo terzo passaggio parlamentare. Il testo include anche le lesioni stradali – gravi o gravissime – a seguito delle quali la pena può arrivare fino a 7 anni, anche in questo caso con aggravanti omologhe a quelle per l’omicidio. Come pena accessoria resta la revoca della patente che, nei casi più gravi, potrà arrivare fino 30 anni.

Il testo del ddl: omicidio stradale – Il nuovo articolo 589-bis del codice penale (omicidio stradale) prevede, come l’attuale aggravante dell’omicidio colposo, da 2 a 7 anni di carcere per chi commette il reato in violazione delle norme sulla circolazione stradale. Da 8 a 12 anni per chi commette il reato in grave stato di ebbrezza (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o sotto l’effetto di droghe. Se si tratta di un conducente professionale per attività di trasporto di persone e di cose la stessa pena si applica anche con tassi alcolemici più bassi (superiori a 0,8 grammi per litro). Da 5 a 10 anni di carcere se l’omicidio colposo stradale viene commesso in lieve stato di ebbrezza (con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro) o in violazione di alcune norme del codice della strada (eccesso di velocità, passaggio col rosso, circolazione contromano, inversione a u e sorpassi azzardati). Se l’incidente è provocato con colpa della vittima la pena è diminuita fino alla metà. La pena è invece aumentata se l’autore del reato non ha la patente o è privo di assicurazione. In caso di morte di più persone la pena viene triplicata, anche se “la pena – si legge – non può superare gli anni diciotto”. In caso di fuga la pena viene aumentata da un terzo a due terzi e non può, comunque, essere inferiore a 5 anni.

Lesioni personali stradali – Il nuovo articolo 590-bis del codice penale (lesioni personali stradali) prevede, anche in questo caso come nell’attuale aggravante del reato di lesioni personali colpose, punendo con la pena da 3 mesi a 1 anni chi commette il reato in violazione del codice della strada. Da 1 a 3 anni in caso di lesioni gravissime. Da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 anni per lesioni gravissime se il reato è commesso in grave stato di ebbrezza (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o sotto l’effetto di droghe. Se si tratta di un conducente professionale per attività di trasporto di persone e di cose la stessa pena si applica anche con tassi alcolemici più bassi (superiori a 0,8 grammi per litro).

La pena è la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per lesioni gravissime se il fatto viene commesso in lieve stato di ebbrezza (con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro) o in violazione di alcune norme del codice della strada (eccesso di velocità, passaggio col rosso, circolazione contromano, inversione a u e sorpassi azzardati). Come per l’omicidio stradale se se l’incidente è provocato con colpa della vittima la pena è diminuita fino alla metà. Il reato sarà procedibile a querela se la malattia della persona offesa ha una durata non superiore a 20 giorni e non concorrono circostante aggravanti. In questo caso le pene sono diminuite della metà. Pena aumentata fino al triplo rispetto al massimo della pena in caso di lesioni a più di una persona (in questo caso non potranno essere inflitti più di 7 anni). In caso di fuga del conducente la pena può aumentare da un terzo a due terzi con un minimo di pena di 3 anni.

La revoca della patente – Per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali consegue la revoca della patente, anche in caso di richiesta di patteggiamento. In caso di omicidio stradale l’interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi 15 anni dalla revoca (10 anni se al fatto ha concorso la condotta colposa della vittima). Il termine viene elevato a 20 anni nel caso in cui l’interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di guida in stato di ebbrezza grave o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il termine viene elevato a 30 anni in caso di fuga. In caso di lesioni personali stradali l’interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi 5 anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l’interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di guida in stato di grave ebbrezza (con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l) o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il termine è ulteriormente aumentato sino a 12 anni in caso di fuga.

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