Non è ancora nemmeno iniziato l’esame in commissione che già divampano le polemiche. Da una parte gli autori del provvedimento, Francesco Sanna (Pd) e Francesco Paolo Sisto (Forza Italia). Dall’altra Sel e Movimento 5 Stelle. Stiamo parlando della “nuova” bozza della legge sul conflitto di interessi, il cui testo base è stato approvato ieri dal Comitato ristretto in commissione Affari costituzionali alla Camera e dal quale, rispetto alla prima versione, è scomparso il comma 2 all’articolo 4 che riguardava i conflitti non patrimoniali. Circostanza che ha scatenato le proteste delle forze di opposizione, che non hanno partecipato al voto. Anche perché scontente di altri aspetti importanti della normativa. “Il Comitato ristretto, che Sel e M5S avrebbero voluto sciogliere, è riuscito, anche se tra molti distinguo, a produrre un testo condiviso che sarà emendato e migliorato come è giusto che sia – commenta il presidente della commissione Affari costituzionali Andrea Mazziotti (Scelta civica) –. A questo punto la cosa più importante era sbloccare il testo e consentirne l’esame”. Ma cosa prevede davvero questa bozza? Cosa cambia rispetto alla legge Frattini, varata nel 2004 dal secondo governo Berlusconi e in seguito bocciata dal Consiglio d’Europa?
DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE – La proposta di Sanna e Sisto cerca di fare dei passi in avanti nel risolvere l’annosa questione. Pur non senza diverse criticità. La futura legge si applicherà ai titolari di cariche di governo nazionali, dal presidente del Consiglio ai ministri, vice, sottosegretari e commissari straordinari nominati dall’esecutivo. Ma anche ai titolari di cariche di governo regionali (a cominciare dai presidenti), ai parlamentari e ai consiglieri regionali. A vigilare sull’attuazione della legge sarà l’Antitrust. Ma non è tutto. Per i due proponenti di Pd e Forza Italia, stavolta “sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una carica di governo” sia, allo stesso tempo, “titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l’esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza”. Per questo, entro venti giorni dalla nomina, i titolari di cariche di governo nazionali devono obbligatoriamente presentare una serie di dichiarazioni: da quella delle cariche di cui sono eventualmente titolari a quella dei redditi. Compresa anche quella riguardante “la possibile esistenza di un’interferenza tra un interesse pubblico e un interesse pubblico o privato tale da influenzare – dice il testo – l’esercizio obiettivo, indipendente o imparziale di funzioni pubbliche, anche in assenza di uno specifico vantaggio economicamente rilevante”. Dichiarazioni che “sono rese anche dal coniuge non legalmente separato e dai parenti e affini entro il secondo grado del titolare della carica di governo nazionale o comunque dalla persona con lui stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico”. E che andranno presentate anche al termine del mandato, pena una sanzione amministrativa che varia da 5 mila a 35 mila euro.
OCCHIO AL BLIND TRUST – Ma, come detto, non mancano gli aspetti più controversi, che saranno oggetto di un’accesa discussione parlamentare. Come quello sul cosiddetto blind trust, cioè l’affidamento dei beni che compongono il patrimonio di un soggetto al fine di evitare proprio situazioni di conflitto di interessi patrimoniale. Vale a dire tutti i casi nei quali il titolare della carica di governo nazionale possiede, anche per interposta persona o tramite società fiduciarie, partecipazioni nei settori della difesa, dell’energia, eccetera. Oppure quando queste siano tali da condizionare l’esercizio delle sue funzioni pubbliche alterando le regole di mercato. Quando rilevi una forma di conflitto di interesse patrimoniale, l’Antitrust potrà affidare le attività ad una gestione fiduciaria. Il gestore sarà scelto “tra banche, società di gestione del risparmio e società di intermediazione mobiliare”, è scritto nel testo, e sarà “tenuto ad amministrare i beni e le attività patrimoniali conferiti con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle sue specifiche competenze, apprestando altresì a tal fine, salvo diverso accordo tra le parti, idonee garanzie assicurative”. Secondo Andrea Pertici, professore di diritto costituzionale all’Università di Pisa, che ha letto il testo, quello del conflitto di natura patrimoniale è “il problema principale” della proposta di Sanna e Sisto. Il motivo? “Il ricorso alla gestione fiduciaria non esclude la conoscibilità dei propri interessi da parte del titolare – risponde –. La caratteristica principale del blind trust, utilizzato negli Stati Uniti in queste situazioni, è invece quella per cui i beni vengono trasformati dalla persona alla quale sono affidati e reinvestiti senza che il titolare ne venga a conoscenza, proprio per evitare che nell’esercizio delle sue funzioni pubbliche possa favorire i propri interessi privati, agendo in conflitti di interessi”. In questo caso, invece, “il possessore saprà dove sono i suoi averi, quindi nella propria attività pubblica e al momento di prendere decisioni rischierà di essere influenzato da questo aspetto specifico”. Con un unico distinguo. “Il testo dice che ‘qualora non vi siano altre misure possibili per evitare il conflitto di interessi, l’Autorità può disporre che il titolare della carica di governo proceda alla vendita dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti’. Ma si tratta di un caso indicato come eccezionale e che rimane molto indefinito – conclude il docente –. Probabilmente la sua applicazione sarà assai controversa e, anche per questo, limitatissima”.
ASTENERSI PER FAVORE – Ma sorge spontanea un’altra domanda: cosa accadrebbe nel caso in cui uno dei titolari di cariche pubbliche dovesse trovarsi a prendere decisioni tali da provocare un indebito vantaggio a sé o a persone a lui strettamente vicine? Leggendo il testo verrebbe da rispondere: niente. O quasi. “L’Autorità (…), se rileva che il titolare di una carica di governo nazionale, nell’esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite, può prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni che, pur destinati alla generalità o a intere categorie di soggetti, sono tali da produrre, nel patrimonio dello stesso o di uno dei soggetti di cui al comma 5 dell’articolo 5 (cioè il coniuge non legalmente separato più i parenti e affini entro il secondo grado, ndr), un vantaggio economicamente rilevante e differenziato, ancorché non esclusivo, rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento – è scritto nel testo – informa il medesimo soggetto della rilevata ricorrenza, nei suoi confronti, dell’obbligo di astensione”. E anche in caso di violazione di tale obbligo non sembra succedere granché. Perché se “il titolare di una carica di governo nazionale prende una decisione, adotta un atto, partecipa a una deliberazione o omette di adottare un atto dovuto, conseguendo per sé o per uno dei soggetti di cui al comma 5 dell’articolo 5 un vantaggio economicamente rilevante e differenziato rispetto a quello conseguito dalla generalità dei destinatari, ovvero un vantaggio economicamente rilevante e incidente su una categoria ristretta di destinatari della quale il medesimo fa parte, salvo che il fatto costituisca reato, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dai soggetti interessati”.
Twitter: @GiorgioVelardi