Uno studente a scuola va piuttosto bene, ma c’è una materia dove proprio non ingrana. Magari il professore lo prende un po’ in antipatia, i brutti voti si succedono. E a fine anno niente ammissione alla classe successiva. È una storia come tante, uno dei casi di bocciatura più frequente. Ma è illegittimo: il Tar del Veneto ha annullato il verbale di un consiglio di classe che riteneva un ragazzo “non idoneo” al passaggio all’anno successivo dopo non aver superato il debito in italiano. La motivazione è semplice: un’insufficienza in una sola materia, per quanto grave, non basta per essere bocciati.
Poco tempo fa aveva fatto notizia una decisione del Tar della Campania che riteneva illegittima una bocciatura per aver superato il limite di assenze, creando un importante precedente. Adesso la sentenza 117/2015 dei giudici amministrativi del Veneto ne stabilisce un altro. Gli atti fanno riferimento alla vicenda di uno studente di un liceo veneto, respinto e quindi riammesso su ricorso. A giugno il ragazzo era stato rimandato in italiano, subordinando la sua promozione al superamento dell’esame di riparazione. Durante l’estate, però, la scuola non aveva offerto nessun corso di recupero, e a settembre, quando i professori hanno verificato che le lacune non erano state colmate, hanno deciso di ufficializzare la bocciatura a maggioranza (7 docenti su 10 del consiglio di classe).
La decisione, però, non è andata giù a ragazzo e famiglia, che non si sono dati per vinti e si sono rivolti al tribunale. Ai professori contestavano tutta una serie di vizi formali della procedura: dal fatto che la delibera non fosse stata firmata da tutti i componenti del Consiglio alla mancanza di adeguate attività di sostegno, passando anche per le modalità di svolgimento della prova, solo in forma orale quando invece la materia (Lingua e letteratura italiana) avrebbe potuto prevedere uno scritto. I giudici hanno respinto più o meno tutte le obiezioni, accogliendo però ugualmente il ricorso per una motivazione molto più importante, sostanziale e non solo formale.
Il Tar, infatti, annulla la delibera ritenendola non esaustiva, dal momento che non dimostra “come e perché la ritenuta insufficiente preparazione in italiano influisca sulla possibilità dell’alunno di affrontare la classe successiva, tenuto conto del fatto che i voti riportati nelle altre materie erano tutti superiori o pari alla sufficienza”. La non ammissione – prosegue la sentenza – deve fondarsi non solo sulla “insufficiente preparazione dell’alunno riguardo agli argomenti del programma”, ma anche sull’influenza di questa impreparazione “sulla sua capacità di seguire proficuamente le materie del successivo anno di corso”. Un’insufficienza in una sola materia, insomma, non basta per fermare la carriera scolastica di uno studente meritevole. E neppure le troppe assenze. Per i giudici bocciare è sempre più difficile.