Inutile, a rischio di incostituzionalità e portatore di un “contenzioso fenomenale“. Così Gabriele Fava, avvocato giuslavorista e consulente del presidente della commissione Finanze della Camera, descrive il decreto sugli assenteisti partorito dalla riforma della pubblica amministrazione. La norma, approvata in via preliminare dal consiglio dei ministri del 20 gennaio, è stata ideata per contrastare il fenomeno dei cosiddetti “fannulloni” del pubblico impiego, in particolare dopo casi mediatici come quello dei dipendenti del comune di San Remo. Eppure, spiega l’avvocato del lavoro, questa norma può avere un effetto paradossale: anziché semplificare i licenziamenti degli assenteisti, rischia di aumentare i ricorsi in tribunale, con buone probabilità di vittoria per i lavoratori. E di conseguenza, innalzerà i costi a carico della pubblica amministrazione. Esattamente il contrario delle sue intenzioni.
Il decreto interessa un preciso illecito disciplinare, cioè la falsa attestazione della presenza in servizio. In altre parole, chi timbra il cartellino ma poi non va a lavorare. L’assenza ingiustificata può riguardare sia l’intera giornata sia qualche ora. Se il lavoratore viene colto in flagranza o registrato dalle videocamere, entro 48 ore scatta la sospensione dal servizio e dalla retribuzione. Il provvedimento partirà d’ufficio, mentre finora era rimasto facoltativo: l’obbligatorietà era prevista solo per casi più gravi. Ad accertare l’illecito potrà essere il dirigente o l’ufficio procedimenti disciplinari (Upd).
Ma proprio su questo punto, sorgono i problemi. “Mentre la sola sospensione dal servizio rappresenta una misura cautelare, – fa notare l’avvocato Fava – la sospensione dal servizio e della retribuzione costituisce già una sanzione disciplinare, comminata in questo caso senza dare al lavoratore la possibilità di difendersi, e dunque in violazione del principio del contraddittorio”. Questa norma, segnala il giuslavorista, potrà dare luogo a una lunga serie di ricorsi da parte dei lavoratori sanzionati. Che avranno tutte le carte in regole per vincere le cause. “Prima ancora di entrare nel merito dei motivi della sanzione, – prosegue Fava – il lavoratore avrà così l’opportunità di lamentare che il licenziamento è illegittimo per il solo fatto che non è stato rispettato il principio del contraddittorio. In altri termini, non ci sarà neanche bisogno di discutere del fatto materiale, se si sia verificato o meno”. E davanti al giudice il ricorso del dipendente troverebbe terreno fertile: “Stando così le cose, ci sono tutti i presupposti affinché il dipendente licenziato ottenga la reintegrazione nel posto di lavoro ed il pagamento delle retribuzioni sospese. E se il dipendente dovesse chiedere anche il risarcimento dei danni, ci sono buoni elementi per supporre che possa ottenerlo”.
Secondo l’avvocato, il decreto potrà ottenere effetti contrari alle intenzioni del governo: “Il rischio paradossale di questa legge è di aumentare incertezze e iniquità, con l’effetto a cascata di innalzare il contenzioso giudiziale e di conseguenza i costi pubblici”. Con un’altra conseguenza potenzialmente dirompente, cioè “la possibilità che vengano sollevate questioni di illegittimità costituzionale di una norma destinata a creare disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati in materia di procedimenti disciplinari e connessi diritti di difesa”. Insomma, in questo caso la discriminazione sarebbe a sfavore dei dipendenti pubblici, che avrebbero meno tutele dei colleghi del privato.
Tornando alle novità del decreto, dopo la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, partirà il procedimento disciplinare. Che dovrà durare solo 30 giorni, mentre oggi il termine è di 120 giorni. Durante questo periodo, il lavoratore potrà difendersi secondo quanto stabilito dalla legge e dal contratto. Se l’illecito sarà confermato, il dipendente sarà licenziato. Intanto, entro 15 giorni dall’avvio del procedimento, l’amministrazione dovrà fare una denuncia al pubblico ministero in sede penale e una segnalazione alla Corte dei conti. Naturalmente il lavoratore può impugnare l’eventuale licenziamento e, se il giudice gli dà ragione, ottenere la reintegrazione al posto di lavoro. Almeno finché la stessa riforma Madia non chiarisca il nodo dell’applicazione dell’articolo 18 al pubblico impiego. Inoltre, la Corte dei conti può condannare il dipendente per danno d’immagine nei confronti dell’amministrazione: in questo caso, il lavoratore dovrà pagare una cifra pari ad almeno sei mesi di stipendio. Insomma, la riforma Madia imprime un’accelerazione all’iter sui licenziamenti. “Ma poi, velocizzare serve davvero? – si chiede l’avvocato Fava – Talvolta è meglio ragionare di più sulle situazioni, specie se delicate, anziché fare in fretta correndo il rischio di sbagliare. Velocizzare può sembrare un bello slogan. Ma la compressione dei tempi può anche andare a detrimento della migliore gestione delle cause”.
Un’altra novità è che non rischia solo il lavoratore infedele, ma anche il dirigente inerte. Il superiore che conosce un illecito e non procede, andrà incontro al licenziamento disciplinare. Finora invece rischiava al massimo una sospensione per tre mesi. In questo caso, tuttavia, la procedura non sarà quella accelerata, ma rimarrà con i tempi previsti dalla precedente normativa. Ma oltre al licenziamento, il dirigente rischia anche sul piano penale: il decreto precisa che la mancata attivazione del procedimento disciplinare comporta l’omissione di atti di ufficio, reato punibile con la reclusione fino ad un anno. “Già oggi è possibile incriminare il dirigente inerte per omissione di atti di ufficio – afferma Fava – Questa legge è di fatto inutile perché non fa altro che trattare fattispecie già esistenti. La riforma Brunetta aveva già fornito lo strumento legislativo per punire i fannulloni. Questo decreto è la parafrasi di quello già esistente“.