Oscurato dalle polemiche sulla parte delle unioni civili tra le coppie omosessuali, le norme sulle convivenze è passata un po’ in sordina. Eppure il ddl Cirinnà regola anche le coppie eterosessuali che vivono sotto lo stesso tetto, ovvero quelle persone che in termini burocratici sono unite da “legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”. Poche – e meno controverse – le modifiche rispetto agli articoli sulle unioni civili che comunque hanno reso un po’ più leggere le norme rispetto alla versione Cirinnà.
Chi sono i conviventi
Si intendono conviventi di fatto “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”. Per l’accertamento della “stabile convivenza” si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica.
I diritti “automatici”
I conviventi avranno gli stessi diritti dei coniugi qualora uno dei due fosse arrestato. Inoltre in caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, previste per i coniugi e i familiari. E ancora: ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati: in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
Il ddl interviene anche per i casi di affitto: in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. I conviventi di fatto possono godere del titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare. Il convivente, in caso di cessazione dell’istituto, ha diritto di ricevere dall’altro convivente quanto necessario per il suo mantenimento per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza. Questi diritti scattano automaticamente, senza la stipula di alcun contratto.
Diritti nell’impresa
Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato. Anche questi sono automatici.
Il contratto di convivenza (solo per il patrimonio)
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la stipula di un contratto di convivenza. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità.