L’omicidio stradale da oggi diventa un reato a sé. Con l’approvazione al Senato della legge – provocando la protesta delle opposizione per il ricorso del governo al voto di fiducia – esisteranno tre varianti dell’omicidio stradale. Resta la pena prevista oggi (da 2 a 7 anni) nell’ipotesi base, quando cioè la morte sia stata causata violando il codice della strada. Ma la sanzione sale negli altri casi. Il primo: chi uccide una persona guidando in stato di ebbrezza grave, con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro, o sotto effetto di droghe, rischierà da 8 a 12 anni di carcere. Il secondo: sarà invece punito con la reclusione da 5 a 10 anni l’automobilista il cui tasso alcolemico superi 0,8 g/l oppure abbia causato l’incidente per condotte di particolare pericolosità (eccesso di velocità, guida contromano, infrazioni ai semafori, sorpassi e inversioni a rischio). La pena può però ulteriormente aumentare della metà se a morire è più di una persona: in quel caso il colpevole rischia fino a 18 anni di carcere.
Ma non è solo il ricorso al voto di fiducia che ha portato all’approvazione a non convincere. Per esempio c’è Carlo Giovanardi (ora nel gruppo di opposizione di Gal) che parla di norme “folli che favoriscono drogati, ubriachi, pirati della strada”. Oppure il Movimento Cinque Stelle che rintraccia “forti criticità“. Soddisfatto invece in particolare il Pd, convinto che si tratti di “una risposta seria alla domanda di giustizia troppe volte rimasta in questi ultimi anni inascoltata”. Secondo il relatore Giuseppe Cucca, senatore democratico, “l’elemento centrale del ddl sull’omicidio stradale è il fatto che i reati vengono configurati esclusivamente sotto il profilo della colpa e quindi puniti con una reclusione la cui entità dipende dal grado della colpa stessa”. Una legge, prosegue Cucca, “perfettibile, ma sono certo che molto si potrà fare e si farà con la riforma del codice della strada, che è già in discussione in commissione Trasporti”. Ma la legge sull’omicidio stradale sarà “un deterrente, che contribuirà in maniera determinante alla diffusione di una regola basilare per chi si pone alla guida di un veicolo, con la consapevolezza di avere in mano un mezzo che può rivelarsi un’arma letale: bisogna cioè abituarsi al principio che chi guida non beve e chi beve non guida”.
Ecco le altre novità del testo approvato alla Camera
Lesioni stradali
Aumentano le pene se chi guida è ubriaco o drogato: da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. Se invece il colpevole ha un tasso alcolemico fino a 0,8 g/l o se l’incidente è causato da manovre pericolose la reclusione sarà da un anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime.
Conducenti mezzi pesanti
L’ipotesi più grave di omicidio stradale (e di lesioni) si applica ai camionisti e agli autisti di autobus anche in presenza di un tasso alcolemico sopra gli 0,8 g/l.
Fuga del conducente
Se il conducente fugge dopo l’incidente scatta l’aumento di pena da un terzo a due terzi, e la pena non potrà comunque essere inferiore a 5 anni per l’omicidio e a 3 anni per le lesioni. Altre aggravanti sono previste se vi è la morte o lesioni di più persone oppure se si è alla guida senza patente o senza assicurazione. La pena è invece diminuita fino alla metà quando l’incidente è avvenuto anche per colpa della vittima.
Revoca della patente
In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali viene automaticamente revocata la patente. Una nuova patente sarà conseguibile solo dopo 15 anni (omicidio) o 5 anni (lesioni). Tale termine è però aumentato nelle ipotesi più gravi: se ad esempio il conducente è fuggito dopo l’omicidio stradale, dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca.
Raddoppio della prescrizione
Per il nuovo reato di omicidio stradale sono previsti il raddoppio dei termini di prescrizione e l’arresto obbligatorio in flagranza nel caso più grave (bevuta ‘pesantè e droga). Negli altri casi l’arresto è facoltativo. Il pm, inoltre, potrà chiedere per una sola volta di prorogare le indagini preliminari.
Perizie coattive
Il giudice può ordinare anche d’ufficio il prelievo coattivo di campioni biologici per determinare il dna. Nei casi urgenti e se un ritardo può pregiudicare le indagini, il prelievo coattivo può essere disposto anche dal pm.