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Falso in bilancio, sul nodo valutazioni deciderà la Cassazione a Sezioni unite

Dovranno chiarire se alla luce della nuova legge varata nel 2015 dal governo Renzi i "falsi valutativi" sono punibili. A partire dal giugno scorso la Quinta sezione penale ha emesso tre sentenze di segno opposto: l'ultima esclude gli elementi discrezionali dal perimetro dei fatti sanzionabili
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Dopo una serie di sentenze di segno opposto, le Sezioni unite della Cassazione sono chiamate a dirimere la questione dell’inserimento o meno delle “valutazioni” sul valore di immobili, magazzini, crediti incagliati e altri attivi nel perimetro del reato di falso in bilancio. La V Sezione Penale della Suprema Corte mercoledì ha infatti rimesso alle Sezioni unite penali la decisione “oggetto di contrasto giurisprudenziale”, “con particolare riferimento alla punibilità o meno dei così detti ‘falsi valutativi‘”.

Il problema nasce con la nuova legge varata dal governo Renzi nel 2015, che ha sì reintrodotto nell’ordinamento il reato di falso in bilancio e inasprito le pene, ma ha anche cancellato dal testo precedente l’espressione “ancorché oggetto di valutazioni”. Con il rischio che gran parte delle voci dello stato patrimoniale e del conto economico potessero sfuggire alle indagini e alla punibilità visto che la stragrande maggioranza del bilancio è frutto di valutazioni sul valore degli attivi e non di meri “fatti materiali”.

La prima interpretazione della Cassazione era stata che la riforma escludeva che le valutazioni potessero avere un peso penale. E con questa motivazione la Quinta sezione, a giugno, aveva annullato la condanna in primo grado per bancarotta a 6 anni e 9 mesi dell’ex sondaggista di Berlusconi, Luigi Crespi, per l’affaire Hdc. Poi, a novembre, i giudici si sono espressi su un altro caso, relativo a una srl che aveva sottostimato l’ammontare dei propri crediti incagliati, e hanno deciso in senso contrario: valutazioni dentro il perimetro del falso perché l’inciso soppresso dalla riforma aveva solo “finalità ancillare, meramente chiarificatrice”, e “non può dubitarsi che nella nozione di rappresentazione dei fatti materiali e rilevanti non possano non ricomprendersi anche e soprattutto tali valutazioni”, la cui esclusione avrebbe l’effetto di risolversi in una “improponibile” abrogazione della nuova fattispecie del reato.

Il 22 febbraio nuovo cambio di linea: la Corte è tornata a sancire che alla luce della nuova legge rilevano solo i “fatti materiali” mentre gli elementi discrezionali sono esclusi da sanzioni. Di qui la necessità di fare chiarezza una volta per tutte sull’interpretazione della legge con l’intervento delle Sezioni unite.

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