Il rebus sul nuovo canone Rai in bolletta si sta pian piano risolvendo. Anche se il decreto del ministero dello Sviluppo economico non è stato ancora pubblicato (lo si attende da metà febbraio, ma l’accordo con le aziende elettriche non è ancora chiuso), è stato intanto approvato il modello (scaricalo qui) con le relative istruzioni di dichiarazione sostitutiva per evitare il pagamento del canone nel caso in cui non si abbia in casa un apparecchio tv. Dal momento che l’esenzione non è automatica, il modulo va utilizzato anche per segnalare che il canone per il nucleo familiare è già intestato a un soggetto diverso dall’intestatario della bolletta elettrica.
Da quest’anno, infatti, come ormai tutti sanno, la quota annuale del canone sarà addebitata nella bolletta elettrica per un importo di 100 euro. E, soltanto per il 2016, si pagherà una prima maxi-rata di 60 euro sulla bolletta di luglio e i restanti 30 euro nei mesi successivi. Poi, dall’anno prossimo, si pagheranno 10 euro al mese, da gennaio a ottobre. Ma, visto le bollette sono quasi tutte bimestrali, per la maggior parte degli italiani equivale a 20 euro a bolletta per 5 bimestri. Il canone va pagato dal componente della famiglia che ha intestata l’utenza della luce e risiede dove gli arriva la bolletta elettrica. Poi per la gestione agli operatori energetici andranno 14 milioni di euro per il 2016 e altrettanti per il 2017 come ristoro per provvedere ai rimborsi dei versamenti non dovuti del canone Rai.
Quando presentare il modello – Per evitare di pagare il canone 2016 se non si ha il televisore, si potrà inviare la richiesta direttamente online, per via telematica, dal prossimo 4 aprile entro il 30 maggio oppure rivolgendosi ad un Caf.
C’è tempo, invece, fino al 30 aprile nel caso in cui si inviasse per raccomandata. In questo caso il modulo va presentato, unitamente a una copia di un documento d’identità, al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.
Ricordando che le false dichiarazioni comportano sanzioni civili e penali (si rischia una condanna dagli 8 mesi ai 4 anni d carcere), meglio anche sottolineare che dal prossimo anno la dichiarazione andrà invece presentata ogni anno dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno di riferimento. Ad esempio, la dichiarazione presentata dal 1° luglio 2016 e non oltre il 31 gennaio del 2017, avrà effetto per l’intero canone del 2017.
Chi deve presentare il modello – Esclusivamente i titolari di un’utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale o l’erede se l’utenza è intestata transitoriamente a un soggetto deceduto.
Come presentare il modello – Per l’invio telematico da parte del contribuente è disponibile una specifica applicazione web sul sito dell’Agenzia delle Entrate, alla quale si accede con le credenziali Fisconline o Entratel (vale a dire quelle del modello 730 precompilato). C’è poi l’opzione a pagamento della raccomandata oppure il contribuente può delegare un intermediario abilitato. Quest’ultimo deve consegnare al dichiarante una copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia, conservare l’originale della dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal dichiarante, unitamente alla copia del documento di identità, e conservare la delega alla trasmissione.
Quando è possibile presentare il modello – L’invio della dichiarazione sostitutiva è consentito quando nessun componente della famiglia detiene apparecchi televisivi in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica per uso domestico; quando nessun componente della famiglia detiene, in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica per uso domestico, un ulteriore apparecchio televisivo oltre quello per cui è stata presentata entro il 31 dicembre 2015 denuncia di cessazione per suggellamento (va ricordato che la legge di Stabilità 2016 ha previsto che dal primo gennaio di quest’anno non sarà più possibile la denuncia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento, impacchettando il televisore e dimostrando in questo modo di non usufruire del servizio); quando il titolare di un’utenza di energia elettrica ritiene di non dover pagare il canone perché già versato da un altro componente della famiglia intestatario anch’esso di utenza elettrica, di cui si fornisce il codice fiscale. È il caso molto frequente della famiglia in cui uno dei coniugi ha sempre pagato il canone mentre all’altro è intestata la bolletta; quando c’è necessità di variare una dichiarazione sostitutiva già presentata, perché i presupposti sono cambiati.
Altri casi di esenzione – E’, inoltre, esente dal pagamento del canone Rai chi ha un reddito familiare di massimo 8.000 euro lordi e ha più di 75 anni (per informazioni è possibile chiamare il numero verde gratuito 800.93.83.62). Non pagano neanche le seconde case, né gli studenti o lavoratori fuori sede che però hanno ancora la residenza presso i propri genitori o nel nucleo familiare principale. La regola generale è, infatti, che il canone segue la residenza.
(aggiornato il 30 aprile alle ore 12.30)