di Luca Boneschi *
Ogni tanto una buona notizia. E’ del 16 dicembre 2015 una sentenza del Tribunale di Milano (n. 3460/2015, giudice il dr. Nicola Di Leo) fin qui passata sotto silenzio eppure senza dubbio innovativa, contiene infatti l’affermazione di un principio sacrosanto, che interessa tutti i lavoratori subordinati: le azioni in tribunale possono esercitarsi anche dopo che il rapporto di lavoro si è concluso.

Riassumiamo il problema. Il signor Edoardo Tentenna (nome di fantasia) è impiegato nel supermercato Comprabene (altro nome di fantasia) che ha circa 30 dipendenti, e si accorge che nella busta paga, a partire dal luglio 2007, non compare più la voce “lavoro straordinario” nonostante lui continui a svolgerlo come prima. Potrebbe anche essere una voce diversa: ad esempio, il superminimo continua a comparire ma è stato dimezzato; in sostanza, la busta paga non è regolare perché manca qualcosa, in danno del dipendente.
Il nostro signor Tentenna va dal suo sindacato, che gli dice: sì, hai diritto a chiedere il pagamento del lavoro straordinario fatto e non pagato, però attenzione, sei tu che devi dare la prova delle ore di lavoro fatte in più rispetto all’orario contrattuale. Tentenna è incerto, e discute i pro e i contro, tenendo anche presente che, dopo la riforma Fornero dell’art. 18 (e a maggior ragione oggi, con i contratti a tutele crescenti) anche se il supermercato ha 30 dipendenti, il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo non è più una certezza, anzi può essere un’eventualità solo residuale: bisogna dimostrare che il licenziamento è ritorsivo (cioè interviene perché tu hai chiesto il pagamento degli straordinari non pagati) oppure discriminatorio, e l’onere della prova è sempre a carico tuo, caro Edoardo Tentenna.
Il quale Tentenna continua, a maggior ragione, a tentennare anche perché il sindacalista gli dice che, avendo l’azienda più di 15 dipendenti, decorre la prescrizione quinquennale: e già ha perduto gli arretrati dal 2007 al 2011 (perché siamo nel 2016). Il dilemma è dunque questo: rinunciare al pagamento degli straordinari e continuare a lavorare tranquillamente, oppure interrompere la prescrizione del credito e iniziare la causa davanti al giudice del lavoro?
Il paradosso, ha spiegato a Tentenna il sindacalista, è che se il supermercato avesse meno di 15 dipendenti, il tuo credito – se provato – non si prescriverebbe perché non avresti la tutela dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori e la prescrizione comincerebbe a decorrere soltanto quando il rapporto di lavoro si esaurisce, e quindi non ci sarebbe il pericolo di perdere un posto che non c’è più.
Per chi lavora in un’azienda non è semplice capire in pieno questi meccanismi, e quindi l’incertezza è giustificata, così come la scelta che il nostro amico farà: lasciamo perdere gli straordinari e continuiamo a lavorare senza sollevare questioni.
E invece no: anche in questo deserto dei diritti dei lavoratori che è stato fatto dalle ultime riforme, dalla Fornero al Jobs Act, qualche fiorellino comincia a crescere.
Fuor di metafora, il Tribunale di Milano ha affermato il principio che dal 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della legge n. 92/2012 (Fornero) la quale ha modificato la tutela reale di cui all’art. 18 Statuto dei lavoratori prevedendo, anche a fronte di un licenziamento illegittimo, una tutela solo indennitaria e non la reintegrazione nel posto di lavoro, anche per le aziende con più di 15 dipendenti la prescrizione non decorre in costanza di rapporto perché il dipendente può incorrere nel timore di essere licenziato nel momento in cui fa valere le proprie ragioni “a fronte della diminuita resistenza della propria stabilità”, cioè a fronte della non certezza del diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo, diritto che l’attuale art. 18 non garantisce più.
A questo punto, è meglio lasciar parlare il giudice: “la decorrenza o meno della prescrizione va verificata con riguardo al concreto atteggiarsi del medesimo in relazione alla effettiva esistenza di una situazione psicologica di ‘metus’ del lavoratore e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolare il rapporto (…). Così, avendo le parti formulato i conteggi condivisi dal luglio 2007, ossia nel termine di cinque anni dall’entrata in vigore della menzionata legge n. 92 del 2012, si può ritenere che con riferimento a nessuna delle somme richieste da parte attorea sia maturata la prescrizione, da calcolarsi a ritroso in cinque anni dal 18/7/12 (…)”.
Il discorso è molto chiaro, oltre che pienamente condivisibile e in linea con le pronunce della Corte Costituzionale (n. 63/1966 e n. 174/1972) e della Corte di Cassazione (Sezioni Unite, n. 1268/1976) che hanno indirizzato le interpretazioni giurisprudenziali prevalenti. La dottrina più attenta alla tutela dei diritti dei lavoratori aveva già sollevato il problema della decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi dopo le recenti riforme ma, a quanto risulta, ancora la recente giurisprudenza non si era pronunciata in relazione al nuovo quadro normativo. “Se son rose fioriranno”, verrebbe da dire: vedremo se il nostro fiorellino cresciuto nel deserto resisterà ai molti venti contrari che soffiano da più parti e riuscirà a riprodursi. Noi, intanto, proteggiamolo con cura perché è prezioso.
* Mi sono sempre occupato di diritto del lavoro, specialmente per i giornalisti e il loro sindacato. Ho fatto anche molto diritto penale, campo che però ho da tempo abbandonato. Ho diretto per 10 anni la Scuola di alta formazione in diritto del lavoro dell’AGI Avvocati Giuslavoristi Italiani perché mi piace insegnare ai giovani e provare a trasmettere esperienza, veder crescere generazioni preparate e agguerrite, magari appassionate, con buona preparazione teorica e non solo fatta sul campo. Sono sposato e ho una figlia, vivo e lavoro a Milano.
Area pro labour
Giuristi per il lavoro
Lavoro & Precari - 13 Aprile 2016
Legge Fornero e timore del licenziamento, il lavoratore può far causa anche a fine rapporto
di Luca Boneschi *
Ogni tanto una buona notizia. E’ del 16 dicembre 2015 una sentenza del Tribunale di Milano (n. 3460/2015, giudice il dr. Nicola Di Leo) fin qui passata sotto silenzio eppure senza dubbio innovativa, contiene infatti l’affermazione di un principio sacrosanto, che interessa tutti i lavoratori subordinati: le azioni in tribunale possono esercitarsi anche dopo che il rapporto di lavoro si è concluso.
Riassumiamo il problema. Il signor Edoardo Tentenna (nome di fantasia) è impiegato nel supermercato Comprabene (altro nome di fantasia) che ha circa 30 dipendenti, e si accorge che nella busta paga, a partire dal luglio 2007, non compare più la voce “lavoro straordinario” nonostante lui continui a svolgerlo come prima. Potrebbe anche essere una voce diversa: ad esempio, il superminimo continua a comparire ma è stato dimezzato; in sostanza, la busta paga non è regolare perché manca qualcosa, in danno del dipendente.
Il nostro signor Tentenna va dal suo sindacato, che gli dice: sì, hai diritto a chiedere il pagamento del lavoro straordinario fatto e non pagato, però attenzione, sei tu che devi dare la prova delle ore di lavoro fatte in più rispetto all’orario contrattuale. Tentenna è incerto, e discute i pro e i contro, tenendo anche presente che, dopo la riforma Fornero dell’art. 18 (e a maggior ragione oggi, con i contratti a tutele crescenti) anche se il supermercato ha 30 dipendenti, il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo non è più una certezza, anzi può essere un’eventualità solo residuale: bisogna dimostrare che il licenziamento è ritorsivo (cioè interviene perché tu hai chiesto il pagamento degli straordinari non pagati) oppure discriminatorio, e l’onere della prova è sempre a carico tuo, caro Edoardo Tentenna.
Il quale Tentenna continua, a maggior ragione, a tentennare anche perché il sindacalista gli dice che, avendo l’azienda più di 15 dipendenti, decorre la prescrizione quinquennale: e già ha perduto gli arretrati dal 2007 al 2011 (perché siamo nel 2016). Il dilemma è dunque questo: rinunciare al pagamento degli straordinari e continuare a lavorare tranquillamente, oppure interrompere la prescrizione del credito e iniziare la causa davanti al giudice del lavoro?
Il paradosso, ha spiegato a Tentenna il sindacalista, è che se il supermercato avesse meno di 15 dipendenti, il tuo credito – se provato – non si prescriverebbe perché non avresti la tutela dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori e la prescrizione comincerebbe a decorrere soltanto quando il rapporto di lavoro si esaurisce, e quindi non ci sarebbe il pericolo di perdere un posto che non c’è più.
Per chi lavora in un’azienda non è semplice capire in pieno questi meccanismi, e quindi l’incertezza è giustificata, così come la scelta che il nostro amico farà: lasciamo perdere gli straordinari e continuiamo a lavorare senza sollevare questioni.
E invece no: anche in questo deserto dei diritti dei lavoratori che è stato fatto dalle ultime riforme, dalla Fornero al Jobs Act, qualche fiorellino comincia a crescere.
Fuor di metafora, il Tribunale di Milano ha affermato il principio che dal 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della legge n. 92/2012 (Fornero) la quale ha modificato la tutela reale di cui all’art. 18 Statuto dei lavoratori prevedendo, anche a fronte di un licenziamento illegittimo, una tutela solo indennitaria e non la reintegrazione nel posto di lavoro, anche per le aziende con più di 15 dipendenti la prescrizione non decorre in costanza di rapporto perché il dipendente può incorrere nel timore di essere licenziato nel momento in cui fa valere le proprie ragioni “a fronte della diminuita resistenza della propria stabilità”, cioè a fronte della non certezza del diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo, diritto che l’attuale art. 18 non garantisce più.
A questo punto, è meglio lasciar parlare il giudice: “la decorrenza o meno della prescrizione va verificata con riguardo al concreto atteggiarsi del medesimo in relazione alla effettiva esistenza di una situazione psicologica di ‘metus’ del lavoratore e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolare il rapporto (…). Così, avendo le parti formulato i conteggi condivisi dal luglio 2007, ossia nel termine di cinque anni dall’entrata in vigore della menzionata legge n. 92 del 2012, si può ritenere che con riferimento a nessuna delle somme richieste da parte attorea sia maturata la prescrizione, da calcolarsi a ritroso in cinque anni dal 18/7/12 (…)”.
Il discorso è molto chiaro, oltre che pienamente condivisibile e in linea con le pronunce della Corte Costituzionale (n. 63/1966 e n. 174/1972) e della Corte di Cassazione (Sezioni Unite, n. 1268/1976) che hanno indirizzato le interpretazioni giurisprudenziali prevalenti. La dottrina più attenta alla tutela dei diritti dei lavoratori aveva già sollevato il problema della decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi dopo le recenti riforme ma, a quanto risulta, ancora la recente giurisprudenza non si era pronunciata in relazione al nuovo quadro normativo. “Se son rose fioriranno”, verrebbe da dire: vedremo se il nostro fiorellino cresciuto nel deserto resisterà ai molti venti contrari che soffiano da più parti e riuscirà a riprodursi. Noi, intanto, proteggiamolo con cura perché è prezioso.
* Mi sono sempre occupato di diritto del lavoro, specialmente per i giornalisti e il loro sindacato. Ho fatto anche molto diritto penale, campo che però ho da tempo abbandonato. Ho diretto per 10 anni la Scuola di alta formazione in diritto del lavoro dell’AGI Avvocati Giuslavoristi Italiani perché mi piace insegnare ai giovani e provare a trasmettere esperienza, veder crescere generazioni preparate e agguerrite, magari appassionate, con buona preparazione teorica e non solo fatta sul campo. Sono sposato e ho una figlia, vivo e lavoro a Milano.
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Washington, 16 mar. (Adnkronos) - Steve Witkoff, ha definito "inaccettabili" le ultime richieste di Hamas in merito al cessate il fuoco a Gaza. Riferendosi alla conferenza del Cairo di inizio mese, l'inviato statunitense per il Medio Oriente ha detto alla Cnn di aver "trascorso quasi sette ore e mezza al summit arabo, dove abbiamo avuto conversazioni davvero positive, che descriverei come un punto di svolta, se non fosse stato per la risposta di Hamas".
Hamas avrebbe insistito affinché i negoziati per un cessate il fuoco permanente iniziassero lo stesso giorno del prossimo rilascio di ostaggi e prigionieri palestinesi. Secondo Al Jazeera, Hamas ha anche chiesto che, una volta approvato l'accordo, i valichi di frontiera verso Gaza venissero aperti, consentendo l'ingresso degli aiuti umanitari prima del rilascio di Edan Alexander e dei corpi di quattro ostaggi. Inoltre, il gruppo ha chiesto la rimozione dei posti di blocco lungo il corridoio di Netzarim e l'ingresso senza restrizioni per i residenti di Gaza che tornano dall'estero attraverso il valico di Rafah.
"Abbiamo trascorso parecchio tempo a parlare di una proposta di ponte che avrebbe visto il rilascio di cinque ostaggi vivi, tra cui Edan Alexander, e anche, tra l'altro, il rilascio di un numero considerevole di prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane", ha detto Witkoff. "Pensavo che la proposta fosse convincente: gli israeliani ne erano stati informati e avvisati in anticipo". "C'è un'opportunità per Hamas, ma si sta esaurendo rapidamente", ha continuato Witkoff. " Con quello che è successo ieri con gli Houthi, ciò che è successo con il nostro ordine di attacco, incoraggerei Hamas a diventare molto più ragionevole di quanto non sia stato finora".
Tel Aviv, 16 mar. (Adnkronos) - L'esercito israeliano ha scoperto un nascondiglio di armi nel campo profughi di Nur Shams, fuori Tulkarem, nella Cisgiordania settentrionale. Lo ha reso noto l'Idf, precisando che sono state rinvenute diverse borse contenenti armi, una delle quali conteneva anche un giubbotto con la scritta 'Unrwa'. Le armi confiscate sono state consegnate alle forze di sicurezza per ulteriori indagini.
Tel Aviv, 16 mar. (Adnkronos) - Un missile lanciato dagli Houthi è caduto a Sharm el-Sheikh, nella penisola egiziana del Sinai. Lo ha riferito la radio dell'esercito israeliano, aggiungendo che l'Idf sta indagando per stabilire se il missile fosse diretto contro Israele.
Passo del Tonale, 15 mar.(Adnkronos) - Che l’aspetto competitivo fosse tornato ad essere il cuore pulsante di questa quinta edizione della Coppa delle Alpi era cosa già nota. Ai piloti il merito di aver offerto una gara esaltante, che nella tappa di oggi ha visto Alberto Aliverti e Francesco Polini, sulla loro 508 C del 1937, prendersi il primo posto in classifica scalzando i rivali Matteo Belotti e Ingrid Plebani, secondi al traguardo sulla Bugatti T 37 A del 1927. Terzi classificati Francesco e Giuseppe Di Pietra, sempre su Fiat 508 C, ma del 1938. La neve, del resto, è stata una compagna apprezzatissima di questa edizione della Coppa delle Alpi, contribuendo forse a rendere ancor più sfidante e autentica la rievocazione della gara di velocità che nel 1921 vide un gruppo di audaci piloti percorrere 2300 chilometri fra le insidie del territorio alpino, spingendo i piloti a sfoderare lo spirito audace che rappresenta la vera essenza della Freccia Rossa.
Nel pomeriggio di oggi, dalla ripartenza dopo la sosta per il pranzo a Baselga di Piné, una pioggia battente ha continuato a scendere fino all’arrivo sul Passo del Tonale, dove si è trasformata in neve. Neve che è scesa copiosa anche in occasione del primo arrivo di tappa a St. Moritz e ieri mattina, sul Passo del Fuorn. Al termine di circa 880 chilometri attraverso i confini di Italia, Svizzera e Austria, i 40 equipaggi in gara hanno finalmente tagliato il traguardo alle 17:30 di oggi pomeriggio all’ingresso della Pista Ghiaccio Val di Sole, dove hanno effettuato il tredicesimo ed ultimo Controllo Orario della manifestazione.
L’ultimo atto sportivo dell’evento è stato il giro nel circuito, all’interno del quale le vetture si sono misurate in una serie di tre Prove Cronometrate sulla neve fresca valide per il Trofeo Ponte di Legno, vinto da Francesco e Giuseppe Di Pietra. L’altro trofeo speciale, il Trofeo Città di Brescia, ovvero la sfida 1 vs 1 ad eliminazione diretta di mercoledì sera in Piazza Vittoria, era stato anch’esso vinto da Aliverti-Polini.
Sana'a, 15 mar. (Adnkronos) - Gli attacchi aerei non scoraggeranno i ribelli yemeniti, i quali risponderanno agli Stati Uniti. Lo ha scritto sui social Nasruddin Amer, vice capo dell'ufficio stampa degli Houthi, aggiungendo che "Sana'a rimarrà lo scudo e il sostegno di Gaza e non la abbandonerà, indipendentemente dalle sfide".
"Questa aggressione non passerà senza una risposta e le nostre forze armate yemenite sono pienamente pronte ad affrontare l'escalation con l'escalation", ha affermato l'ufficio politico dei ribelli in una dichiarazione alla televisione Al-Masirah.
In un'altra dichiarazione citata da Ynet, un funzionario Houthi si è rivolto direttamente a Trump e a Netanyahu, che "stanno scavando tombe per i sionisti. Iniziate a preoccuparvi per le vostre teste".
Damasco, 15 mar. (Adnkronos) - L'esplosione avvenuta nella città costiera siriana di Latakia ha ucciso almeno otto persone. Lo ha riferito l'agenzia di stampa statale Sana, secondo cui, tra le vittime della detonazione di un ordigno inesploso, avvenuta in un negozio all'interno di un edificio di quattro piani, ci sono tre bambini e una donna. "Quattordici civili sono rimasti feriti, tra cui quattro bambini", ha aggiunto l'agenzia.
Sana'a, 15 mar. (Adnkronos) - Almeno nove civili sono stati uccisi e nove feriti negli attacchi statunitensi su Sanaa, nello Yemen. Lo ha dichiarato un portavoce del ministero della Salute guidato dagli Houthi su X.