Saranno un po’ di più, rispetto a quanto previsto dalla prima versione del decreto, gli obbligazionisti subordinati di Banca Marche, Banca Etruria, Carife e CariChieti che otterranno il rimborso automatico dell’80% dei soldi persi. E avranno tempo fino a fine anno per chiedere l’indennizzo. A prevederlo è la nuova versione del decreto banche, modificato dalla commissione Finanze del Senato e su cui il governo, per bocca del ministro Maria Elena Boschi, ha ottenuto la fiducia con 169 sì e 70 contrari. Ma è polemica sulla norma che disciplina il “patto marciano“, quello in base al quale la banca, in caso di inadempimento dell’imprenditore a cui ha fatto un prestito, può entrare in possesso del bene immobile messo a garanzia (a patto che non si tratti della prima casa) ma deve versargli la differenza tra il valore, stimato da un soggetto terzo, e l’importo del debito.

Nel testo, che ora tornerà alla Camera per il via libera definitivo senza modifiche, non c’è infatti traccia di un punto cruciale contenuto nel comunicato di Palazzo Chigi del 29 aprile, quando il consiglio dei ministri ha varato il decreto: vi si leggeva che “qualora il valore del bene sia inferiore al debito residuo, il debitore non dovrà corrispondere nulla al creditore”. Nel decreto questo non c’è scritto e sono stati respinti tutti gli emendamenti che chiedevano di specificarlo. Risultato: se il bene vale meno del dovuto, il debito non si estingue e anzi l’impresa debitrice dovrà ridare alla banca la differenza. Già mercoledì Giuseppe Vacciano, senatore del gruppo Misto, aveva denunciato che “nel decreto banche il governo smentisce se stesso a spese degli imprenditori” sostenendo che “siamo di fronte a una inspiegabile contraddizione del governo. O, forse, a una contraddizione voluta per dare l’ennesimo aiutino alle banche. Di certo non si tratta di una svista da parte dell’esecutivo”.

Per quanto riguarda gli indennizzi agli obbligazionisti, resta immutato il problema evidenziato dal viceministro dell’Economia Enrico Zanetti: i criteri di accesso rimangono ancorati al reddito, cosa che rischia di “favorire chi vive di rendita. Rispetto alla versione iniziale cambia solo che a essere inferiori a 35mila euro non dovranno essere gli introiti del 2015 ma quelli del 2014 e si terrà conto non del “reddito lordo” ma di quello “complessivo“. Quest’ultimo prende in considerazione solo i redditi ai fini Irpef, al netto delle deduzioni di cui si ha diritto. Dal reddito vanno quindi sottratti, per esempio, “canoni; spese mediche; assegni del coniuge; assegni da testamento o donazione; contributi previdenziali ed assistenziali; contributi versati alle forme pensionistiche complementari e ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, entro certi limiti di reddito; donazioni; indennità; erogazioni liberali”. Invariato l’altro paletto, alternativo al reddito: avere un patrimonio mobiliare inferiore a 100mila euro.

L’altra novità introdotta dal Senato è l’allungamento dei tempi, da quattro a sei mesi, a disposizione delle vittime del Salva banche per presentare l’istanza per il rimborso forfettario dopo che il decreto sarà convertito in legge. Non più, quindi, entro novembre 2016, ma entro fine anno, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, che dovrà essere convertito entro venerdì 1° luglio. I risparmiatori inoltre non dovranno più allegare copia della richiesta di pagamento, alla banca in liquidazione, del credito relativo agli strumenti finanziari subordinati.

Sul fronte delle misure che dovrebbero velocizzare il recupero dei crediti vantati dalle banche, passa la possibilità che ad attuare lo sfratto sia il custode giudiziario – , un professionista privato  anziché l’ufficiale giudiziario, che è un pubblico ufficiale. Sarà poi permesso lo sfratto anche degli inquilini di una casa occupata in forza di un contratto rent to buy che smettano di pagare la quota mensile. Attualmente invece la disciplina del cosiddetto affitto con riscatto non prevede che sia possibile imporre all’inquilino che interrompe il pagamento dell’affitto di lasciare l’immobile.

A parte la questione dell’estinzione del debito sono passate altre modifiche all’articolo che disciplina il patto marciano, in base al quale la banca in caso di inadempimento dell’imprenditore a cui ha fatto un prestito può entrare in possesso del bene immobile messo a garanzia (a patto che non si tratti della prima casa) ma deve versare al debitore la differenza tra il suo valore, stimato da un soggetto terzo, e l’importo che gli spetta. Aumentano da sei a nove i mesi che dovranno ricorrere dal mancato pagamento della terza rata, anche non consecutiva, di un finanziamento perché ci sia inadempimento e possa scattare il patto marciano. Qualora poi alla data di scadenza della prima delle rate, anche non mensili, non pagate di cui il debitore abbia già rimborsato il finanziamento ricevuto in misura almeno pari all’85% del debito, il periodo di inadempimento è elevato da nove a dodici mesi. Inoltre il contratto dovrà contenere l’espressa previsione di un conto corrente bancario senza spese, intestato al titolare del diritto reale immobiliare, sul quale il creditore deve accreditare l’importo pari alla differenza tra il valore di stima e l’ammontare del debito inadempiuto.

Sono state invece ritirate le proposte che avrebbero dato il via libera alla possibilità di pignorare l’intero saldo del conto corrente nella parte eccedente tre volte il minimo. E’ infine saltata la misura, che era stata approvata dalla commissione Finanze del Senato, che avrebbe permesso di cedere l’ecobonus sui condomini, ovvero il credito d’imposta al 65% per i lavori di efficientamento energetico, anche alle banche. Nella relazione tecnica di accompagnamento la Ragioneria ha chiesto infatti lo stralcio dell’articolo 12 ter perché l’effetto “è peggiorativo del debito e del deficit per l’intero importo del credito ceduto”.

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