Era stata istituita dal governo Renzi con il Jobs act in via sperimentale in caso di disoccupazione. Avviata nel 2015, era stata prorogata per il 2016. Ma non per il 2017: per i collaboratori non sarà più possibile ricevere l’indennità di disoccupazione Dis-Coll istituita nel 2015 a fronte delle cessazioni involontarie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Pertanto, in assenza di previsione normativa, spiega l’Inps, “non sarà possibile procedere alla presentazione delle domande di indennità Dis-Coll per le cessazioni involontarie dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, verificatesi dal 1°gennaio 2017″. Una denuncia che il governo ha provato a placare annunciando l’inserimento nel Milleproroghe di una disposizione per “garantire la continuità dell’erogazione dell’indennità di disoccupazione Dis-coll ai collaboratori che perdono il lavoro”. Una nota del ministero del Lavoro precisa però che tale proroga avverrà “solo in vista però della definizione di una nuova norma strutturale nella legge delega sul lavoro autonomo non imprenditoriale all’esame della Camera”.

La vicenda – La misura prevedeva che fosse corrisposta mensilmente per la metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l’evento stesso (con almeno tre mesi di contribuzione accreditata) fino a un massimo di sei mesi. La fruizione dell’indennità Dis-coll non dava diritto alla contribuzione figurativa. La misura della prestazione era pari al 75% del reddito medio mensile se inferiore all’importo di 1.195 euro. In ogni caso l’importo dell’indennità non poteva superare la misura massima mensile di 1.300 euro per l’anno 2015, rivalutato annualmente. “La prestazione di disoccupazione Dis-coll – istituita in via sperimentale dall’art. 15 del Decreto legislativo n. 22 del 2015 a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2015 e successivamente prorogata dall’art. 1 comma 310 della Legge n. 208 del 2015 per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2016, non è stata oggetto di proroga in relazione agli eventi di disoccupazione intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2017″, scrive l’Inps. L’istituto di previdenza aggiunge inoltre che “in assenza di previsione normativa, non sarà possibile procedere alla presentazione delle domande di indennità Dis-Coll per le cessazioni involontarie dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, verificatesi dal 1°gennaio 2017″.

I beneficiari – Obiettivo della Dis-coll – che sostituiva l’indennità una tantum prevista dalla legge Fornero – era assicurare un sostegno a co.co.co. e co.co.pro., esclusi amministratori e sindaci, rimasti disoccupati. Per comprovare il proprio status di disoccupato, il richiedente doveva prima presentarsi al centro per l’impiego, dichiarare l’attività lavorativa appena cessata e l’immediata disponibilità a trovare lavoro. I beneficiari dovevano essere iscritti solo alla gestione separata dell’Inps, non potevano essere pensionati né avere partita Iva. Inoltre, dovevano avere versato almeno tre mesi di contributi a partire dal 1 gennaio 2014, di cui una mensilità nel 2015. Quest’ultimo requisito era soddisfatto anche con un mese di lavoro che abbia generato un reddito pari ad almeno 647,83 euro.

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