Una coppia di due uomini italiani, ma residenti nel Regno Unito, ha ottenuto il riconoscimento in Italia dell’adozione di due fratelli. A stabilirlo è stato il tribunale per i minori di Firenze con una sentenza storica per il nostro Paese. Fino ad oggi infatti era stato possibile ottenere, per vie giudiziarie, solo l’autorizzazione all’adozione del figlio del partner (la cosiddetta stepchild adoption). A dare l’annuncio della pubblicazione del decreto (qui la copia della sentenza) è stata Rete Lenford, l’Avvocatura per i diritti Lgbt. I due papà si sono rivolti all’associazione per ottenere in Italia la trascrizione dei provvedimenti emessi dall’Autorità straniera a cui consegue per i figli il riconoscimento della cittadinanza italiana e del medesimo status e dei medesimi diritti riconosciuti nel Regno Unito.
Il Tribunale di Firenze, con un’articolata motivazione, ha accolto integralmente le richieste dell’avvocata Susanna Lollini che li ha seguiti, compiendo una completa disamina della disciplina del riconoscimento in Italia dei provvedimenti stranieri che riguardano i minorenni e” ritenendo corretto l’inquadramento della fattispecie nell’ipotesi di cui all’art. 36 comma 4 della legge n. 184/83, in materia di adozioni”. I ricorrenti – si legge tra l’altro nel decreto – hanno prodotto ampia documentazione da cui ricavare che “effettivamente il riconoscimento di tale sentenza (ndr quella pronunciata nel Regno Unito) è assolutamente aderente all’interesse dei minori che vivono in una famiglia stabile, hanno relazioni parentali e amicali assolutamente positive, svolgono tutte le attività proprie della loro età”. E poi continua: “Si tratta di una vera e propria famiglia, di un rapporto di filiazione in piena regola e come tale va pienamente tutelato e del resto la nuova formulazione dell’ articolo 74 cc sulla parentela, dopo aver nella prima parte specificato che la parentela è vincolo tra le persone che provengono da uno stesso stipite, aggiunge, ‘sia nel caso che la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso il figlio è adottivo'”.
L’avvocata Lollini ha espresso soddisfazione per il provvedimento: “E’ innegabilmente una grande soddisfazione sotto l’aspetto personale e professionale, ma lo è ancora di più sotto l’aspetto umano. Prima di tutto per i due padri che hanno creduto fin dall’inizio nelle buone ragioni della loro richiesta, nonostante le difficoltà che avevamo loro prospettato; per i due bambini che si sentono a tutti gli effetti cittadini italiani e per l’insostituibile contributo giuridico dell’avvocato Roberto De Felice. Ogni provvedimento favorevole come questo è il risultato del paziente lavoro di studio di ciascuno di noi, avvocati di Rete Lenford o di Famiglie Arcobaleno, del coraggio delle persone omosessuali che ci affidano le loro vicende più care e dell’impegno ermeneutico dei giudici”.
La presidente di Avvocatura per i diritti Lgbti – Rete Lenford, avvocato Maria Grazia Sangalli ha detto di essere soddisfatta per quella che definisce una tappa storica per il riconoscimento dei diritti delle famiglie arcobaleno: “l’elemento di transnazionalità di queste vicende familiari gioca un ruolo fondamentale; la giurisprudenza ha stabilito che l’ordine pubblico internazionale non frappone ostacoli al riconoscimento della continuità dei rapporti che si costituiscono all’estero, per realizzare il preminente interesse dei bambini. E’ ancora più evidente, a questo punto, l’inammissibile situazione di disuguaglianza in cui versano tutte quelle famiglie che non presentano questi tratti di transnazionalità, alle quali il legislatore nega in modo ideologico qualsiasi forma di riconoscimento e tutela”. Nella nota diffusa dalla Rete Lenford si legge: “La disposizione normativa prevede che l’adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero ad istanza di cittadini italiani che dimostrino di avere soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia purché ‘conforme ai principi della Convezione’ (Convenzione dell’Aja 29 maggio 1993)”.
Si tratta di un’ipotesi che si differenzia dalla disciplina che riguarda l’adozione internazionale da parte di cittadini italiani che risiedono nel nostro paese e da quella prevista dal diritto internazionale privato che “impone il riconoscimento automatico di provvedimenti stranieri che riguardano genitori adottivi stranieri e minori stranieri o non in stato di abbandono (art. 41 L. n. 218/1995)”. Il Tribunale di Firenze ha quindi proceduto alla verifica della conformità alla Convenzione dell’Aja della sentenza britannica con la quale era stata disposta l’adozione di due fratellini, “chiarendo che la Convenzione non pone limiti allo status dei genitori adottivi, ma richiede unicamente la verifica che i futuri genitori adottivi siano qualificati e idonei all’adozione, esame che nel caso di specie è stato puntualmente effettuato dalle autorità inglesi, riservando l’eventuale rifiuto all’ipotesi che il riconoscimento sia manifestamente contrario all’ordine pubblico”.
In merito all’ordine pubblico internazionale, il Tribunale di Firenze – si legge nel comunicato diffuso dalla Rete Lenford – “fa propri i principi espressi dalla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 19599/2016 in un caso di trascrivibilità in Italia dell’atto di nascita di un bambino nato da due donne in Spagna”, una cittadina spagnola e l’altra italiana, ritenendo che esso “non è enucleabile esclusivamente sulla base dell’assetto ordinamentale interno, ma è da intendersi come complesso di principi ricavabili dalla nostra Costituzione e dai Trattati Internazionale cui l’Italia ha aderito e che hanno ai sensi dell’art. 117 Costituzione lo stesso rango nel sistema delle fonti della costituzione”. Nell’esaminare l’ulteriore parametro, rappresentato dall’”interesse superiore del minore”, il Tribunale fiorentino chiarisce che deve essere salvaguardato il diritto dei minori a conservare lo status di figlio, riconosciutogli da un atto validamente formato in un altro Paese dell’Unione Europea (preceduto da una lunga, complessa e approfondita procedura di verifica), e che il mancato riconoscimento in Italia del rapporto di filiazione esistente nel Regno Unito, determinerebbe una “incertezza giuridica” che influirebbe negativamente sulla definizione dell’identità personale dei minori. Peraltro, aggiungono i giudici fiorentini, la sussistenza dei requisiti ex art. 36 comma 4, esclude una valutazione discrezionale da parte dell’autorità giudiziaria italiana. Non di meno si sottolinea come dalla documentazione prodotta sia emerso che “si tratta di una vera e propria famiglia e di un rapporto di filiazione in pena regola che come tale va pienamente tutelato”.