Trivelle entro le 12 miglia dalla costa, ora si può. È stato pubblicato pochi giorni fa in Gazzetta ufficiale un decreto ministeriale che, di fatto, dà alle compagnie petrolifere la possibilità di modificare il programma di sviluppo previsto al momento del rilascio di una concessione e recuperare le riserve esistenti. Che significa costruire nuovi pozzi e nuove piattaforme, al contrario di quello che per mesi aveva dichiarato il Governo Renzi prima del referendum sulle trivelle del 17 aprile scorso. Stando al testo, dunque, nuove trivellazioni saranno possibili eccome, anche nelle aree ricadenti entro le 12 miglia marine, già date in concessione. È scritto nero su bianco nel Disciplinare tipo per il rilascio e l’esercizio dei titoli minerari per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale. “Fatta la legge, trovato l’inganno, altro che transizione energetica ed accordo di Parigi” ha commentano il Coordinamento No Triv. E se a ilfattoquotidiano.it Enzo Di Salvatore, costituzionalista ed estensore dei quesiti referendari, aveva già annunciato prima e dopo la consultazione del 17 aprile scorso la possibilità che la vittoria del ‘no’ al referendum potesse comportare il via libera a quelle attività necessarie per portare a termine i programmi delle compagnie petrolifere anche entro le 12 miglia, questo nuovo decreto va persino oltre. “Il nuovo Disciplinare – spiega ora Di Salvatore – consente non solo di terminare un progetto, ma persino di modificarlo, eludendo così il divieto di legge”.
IL TESTO DEL DECRETO – Al Capo III, articolo 15 si illustrano le attività consentite. “Fermo restando il divieto di conferimento di nuovi titoli minerari nelle aree marine e costiere protette e nelle 12 miglia dal perimetro esterno di tali aree e dalle linee di costa lungo l’intero perimetro costiero nazionale – recita il testo – sono consentite, nelle predette aree, le attività da svolgere nell’ambito dei titoli abilitativi già rilasciati, anche apportando modifiche al programma dei lavori originariamente approvato”. Tanto per fare un esempio: se una compagnia aveva previsto di portare a termine un’attività che necessitava di tre piattaforme e 12 pozzi, il programma andrà rispettato. Ma c’è di più. Non solo si garantisce alle compagnie petrolifere di portare a compimento i propri piani, ma si lascia aperta la possibilità di ‘varianti’. Modifiche “funzionali a garantire l’esercizio dei lavori – continua il decreto – nonché consentire il recupero delle riserve accertate, per la durata di vita utile del giacimento e fino al completamento della coltivazione, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale”.
LA REAZIONE DEI NO-TRIV – “Per titoli già rilasciati – sottolinea il Coordinamento No Triv – le compagnie potranno presentare e farsi autorizzare una qualsiasi ‘variante’ al programma originario di lavoro, che preveda la perforazione di nuovi pozzi sempre entro le 12 miglia marine dalle linee di costa e fino alla fine del ciclo di vita del giacimento”. I No Triv annunciano battaglia: “Il governo straparla di obiettivi al 2030, di ‘Winter package’ e di rispetto degli accordi di Parigi, ma nella prassi continua sistematicamente a creare corsie preferenziali per le energie fossili eludendo i divieti di legge. Con questa norma il governo ha raggirato 14 milioni di italiani e 10 regioni”.
IL COSTITUZIONALISTA: ‘SI ELUDE LA LAGGE’ – Secondo Enzo Di Salvatore in questo modo si elude il divieto di legge. Cosa dice la norma? “Prevede che entro le 12 miglia marine sia possibile solo continuare a estrarre con i pozzi esistenti e portare a termine il programma di sviluppo – spiega – mentre l’utilizzo di nuovi pozzi e nuove piattaforme è consentito solo se già previsto dal programma di sviluppo originariamente presentato”. Questo aveva confermato anche il Consiglio di Stato nel 2011, in un parere dato al Governo Berlusconi che chiedeva spiegazioni in merito ai limiti imposti dal divieto di ricerca ed estrazione entro le 5 miglia marine introdotto nel 2010. Secondo il Consiglio di Stato, per quanto riguardava i titoli già rilasciati, il divieto non comprendeva l’esecuzione del programma di sviluppo del campo di coltivazione e del programma dei lavori di ricerca, così come allegati alla domanda di concessione originaria, la costruzione di impianti e opere necessarie, gli interventi di modifica, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all’esercizio, oltre alla realizzazione di attività di straordinaria manutenzione degli impianti e dei pozzi che non comportino modifiche impiantistiche. “E questa è l’unica possibile interpretazione ammessa – aggiunge Di Salvatore – nonostante l’esito negativo del referendum del 17 aprile 2016. Eppure ora ci ritroveremo a fare i conti con tutti i progetti passibili di modifica. Che non sono pochi”.