In un recente articolo L’Espresso ha narrato di una cena avvenuta in casa del giudice costituzionale Luigi Mazzella,
cui avrebbero partecipato il Presidente del Consiglio Berlusconi, il
ministro della Giustizia, Angiolino Alfano, il sottosegretario alla
presidenza del Consiglio, Gianni Letta, e il presidente della
commissione Affari costituzionali del Senato, Carlo Vizzini, nonché un
altro giudice costituzionale, Paolo Maria Napolitano. Il fatto finora
non è stato smentito; anzi è stato indirettamente confermato dal
giudice Mazzella che ha dichiarato: “A cena invito chi voglio. Non
credo che io, da individuo privato, debba dar conto delle cene che
faccio, … In casa mia invito chi voglio e parlo di quello che voglio”.
E dunque pare proprio che la cena ci sia stata.
Naturalmente la
valutazione politica ed etica di questo avvenimento, soprattutto per
quel che riguarda i giudici costituzionali che vi hanno preso parte e
che, ad ottobre prossimo, dovrebbero pronunciarsi sulla legittimità costituzionale del lodo Alfano
(che ha assicurato al Presidente del Consiglio, loro commensale,
l’immunità per i reati da lui eventualmente commessi in passato e che
potrebbe commettere in futuro, almeno fino a quando resterà in carica)
è questione rimessa alla sensibilità di ognuno. Non intendo quindi
pronunciare giudizi che, fondati sulle mie convinzioni personali,
sarebbero soggettivi e dunque opinabili.
Mi limito a fornire alcuni elementi di riflessione, costituiti dalle norme vigenti in materia di imparzialità dei giudici e dei mezzi apprestati dall’ordinamento per assicurarla.
Secondo
l’art. 51 del codice di procedura civile “il giudice ha l’obbligo di
astenersi: …??2) se egli stesso o la moglie … è convivente o commensale
abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;?… ?4) se ha dato
consiglio … nella causa… ?In ogni altro caso in cui esistono gravi
ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell’ufficio
l’autorizzazione ad astenersi; …”
Anche il giudice penale ha
l’obbligo di astenersi (art. 36 del codice di procedura penale) “c) se
ha dato consigli o manifestato il suo parere sull’oggetto del
procedimento fuori dell’esercizio delle funzioni giudiziarie … h) se
esistono altre gravi ragioni di convenienza.”
I giudici ordinari, dunque, non possono dare consigli sui processi che trattano.
Può capitare che un giudice parli con una persona che gli ha chiesto un
consiglio giuridico; e poi si ritrova questa persona parte in un
processo che gli è stato affidato. Se gli capita deve astenersi, deve
cioè rifiutarsi di celebrare quel processo; e questo si fa con
un’istanza diretta al presidente del Tribunale a cui deve chiedere di
essere sollevato da quel processo, spiegandone i motivi.
Poi ci sono
i vari casi non prevedibili che la legge riassume con la formula “gravi
ragioni di convenienza”. Per esempio (capita spesso) il giudice si
trova un suo amico parte o imputato in un processo che è stato affidato
a lui. Si deve astenere, non può giudicare un amico, non sarebbe
imparziale; o comunque ci sarebbe il sospetto che non è imparziale.
Poi,
naturalmente le “gravi ragioni di convenienza” le si scopre quando fa
comodo e non le si vede quando non fa comodo. Per esempio, qualche
tempo fa, alcuni virtuosi uomini politici particolarmente esperti di
diritto hanno criticato il GIP Maria Teresa Belmonte che, a
parer loro, non avrebbe dovuto occuparsi di un processo concernente De
Magistris (ne aveva disposto l’archiviazione) in quanto moglie del
fratello di Michele Santoro. Naturalmente qualche ingenuo esperto di
diritto (ma esperto davvero) si è domandato quale nuova forma di
incompatibilità fosse mai questa; e ha scoperto che si trattava di una
incompatibilità assolutamente evidente: non si era forse occupato
Michele Santoro di De Magistris nel corso della sua trasmissione Anno
Zero?
Comunque, lasciando da parte le barzellette, sta di fatto
che, se il giudice che si trova in una di queste situazioni non si
astiene, può essere ricusato (art. 52 del codice di procedura civile e
37 del codice di procedura penale). Le parti del processo possono fare
un ricorso in cui spiegano qual è la situazione che avrebbe dovuto
indurre il giudice all’astensione e chiedere al presidente del
Tribunale di sollevare d’autorità il giudice da quel processo. Se la
ricusazione è ritenuta fondata, non solo il giudice non può più
celebrare quel processo, che gli viene levato, ma passa anche un sacco
di guai.
Per i giudici costituzionali norme del genere non ci sono mai state.
Però il problema, ovviamente, poteva presentarsi anche per loro.
Proprio per questo, la legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1
prevedeva (art. 3) che “I giudici della Corte costituzionale non
possono essere rimossi, né sospesi dal loro ufficio se non con
decisione della Corte, … per gravi mancanze nell’esercizio delle loro
funzioni …”. E la legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (art. 7)
prevedeva che “I giudici della Corte costituzionale possono essere
rimossi o sospesi dal loro ufficio a norma dell’art. 2 (in realtà art
3) della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, solo in seguito a
deliberazione della Corte presa a maggioranza di due terzi dei
componenti che partecipano all’adunanza.”
Insomma un giudice
costituzionale che avesse violato le regole che valgono per i giudici
ordinari avrebbe potuto essere accusato di “gravi mancanze nell’esercizio delle sue funzioni”
e quindi “rimosso o sospeso dal suo ufficio” con una deliberazione
“della Corte presa a maggioranza di due terzi”. Certo, non era
espressamente previsto che dare consigli su un ricorso pendente avanti
alla Corte Costituzionale oppure partecipare a un giudizio concernente
un ricorso riguardante un amico potesse integrare una “grave mancanza”.
Però qualcuno degli altri giudici costituzionali, uno un po’
bacchettone, un po’ rigido, magari proveniente dalle file dei giudici
ordinari, avrebbe potuto chiedere alla Corte di valutare se, hai visto
mai, una cosa del genere fosse da considerare non tanto opportuna; e lì
si sarebbe aperto un dibattito e, a prescindere dalla eventuale
maggioranza dei due terzi, ne sarebbe venuto fuori un qualche codice di
comportamento.
Bene, questa cosa non è stata più possibile per
legge a far data dal 22 novembre 1967, quando la legge costituzionale
n. 2 ha abrogato gli articoli 3 e 7 sopra citati; adesso per il giudice costituzionale che commette “gravi mancanze” non c’è più niente da fare.
Insomma
i giudici della Corte Costituzionale non si debbono astenere, non sono
ricusabili e, se commettono “gravi mancanze”, pare che nessuno possa
dirgli niente.
Mah!
Se caliamo tutte queste norme nel caso
concreto (la cena dei due giudici costituzionali, Mazzella e
Napolitano, con Berlusconi, il cui interesse nel ricorso pendente
avanti alla Corte Costituzionale sul lodo Alfano è innegabile, e con lo
stesso Alfano, il ministro che ha predisposto il provvedimento
legislativo che reca il suo nome) possiamo trarre alcune interessanti
conclusioni.
Prima di tutto è certo che i due giudici, se
fossero stati giudici ordinari, avrebbero dovuto astenersi dal trattare
il ricorso. Sarebbero stati infatti applicabili gli articoli 51 del
codice di procedura civile (….??In ogni altro caso in cui esistono
gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo
dell’ufficio l’autorizzazione ad astenersi; …”) e 36 del codice di
procedura penale (“h – se esistono altre gravi ragioni di
convenienza”). E, per essere chiari, le gravi ragioni di convenienza
stanno nel fatto che, come ha detto lo stesso Mazzella, si trattava di
amici suoi, aventi evidenti interessi in un ricorso che lui e
il suo collega avrebbero di lì a poco contribuito a decidere (tutti i
giudici costituzionali possono partecipare alla discussione, anche se
non fanno parte del collegio).
Ricorrerebbe inoltre anche
l’altra ipotesi prevista dall’art. 51 del codice di procedura civile
secondo cui “il giudice ha l’obbligo di astenersi: …??2) se egli stesso
o la moglie … è convivente o commensale abituale di una delle parti o
di alcuno dei difensori…”. E, in effetti, è stato lo stesso giudice
Mazzella a dire che egli era amico di Berlusconi e che lo invitava a cena quando e come voleva.
Per
la verità, si potrebbe anche pensare male e supporre che la
conversazione, nel corso della cena, abbia riguardato anche (oltre ad
altri sbandierati argomenti) l’imminente decisione sul lodo Alfano.
Ché, se così fosse avvenuto, e sempre che i due giudici costituzionali
fossero parificabili ai giudici ordinari, sarebbero tornati applicabili
gli articoli 51 e 36, nella parte in cui prevedono l’ipotesi del
giudice che “4) … ha dato consiglio … nella causa…” oppure che “c – …
ha dato consigli o manifestato il suo parere sull’oggetto del
procedimento fuori dell’esercizio delle funzioni giudiziarie …”. Ma non
c’è alcuna prova che, nel corso della cena, si sia parlato del lodo
Alfano. Se lo chiedessimo a Berlusconi, giurerebbe sulla testa dei suoi
figli che mai questo genere di discorsi è stato fatto. Gli altri si
limiterebbero a negare. E altre fonti di prova non ce ne sono.
In
ogni modo, come si è detto, le norme ordinarie sull’astensione e la
ricusazione non riguardano i giudici costituzionali. Forse perché si
può essere sicuri che persone di tale levatura scientifica ed etica le regole deontologiche
le osserverebbero comunque. E dunque i giudici costituzionali Mazzella
e Napolitano possono legittimamente partecipare al giudizio di
legittimità costituzionale del lodo Alfano. Possono legittimamente
argomentare (e votare, se faranno parte del collegio) sulla
costituzionalità di una legge che assicura l’impunità, tra altri, ad un
loro amico e commensale abituale. Così dice la legge.
Però io mi
chiedo; ma se, quando facevo il procuratore della Repubblica, mi
avessero beccato a cena con un imputato di un processo in cui facevo il
pubblico ministero (o, se è per questo, con un imputato, anche se io
con il suo processo non c’entravo per niente); a parte l’astensione, la
ricusazione, togliermi il processo e tutte le belle cose previste dalla
legge; ma cosa mi avrebbe detto (e fatto) il ministro della Giustizia
Alfano?