Si può persino evitare alle imprese di adottare le norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto. Come a dire: per superare un’emergenza ne potrei creare un’altra. Ma che problema c’è, se tanto devo andare in fretta e sono giustificato dalla contingenza?
Sembra paradossale, ma in fondo è una cosa così comoda. Funziona così. Tu scrivi l’ordinanza di Protezione civile, con un buon consulente legale; l’ordinanza finisce sulla Gazzetta Ufficiale, non passa attraverso le noiose e burocratiche procedure del normale dibattito parlamentare, non ha alcun controllo democratico ed è subito operativa. Non solo: puoi andare in deroga a una serie di norme. Quelle che decidi tu.
Certo, ti devi mantenere all’interno del rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario. Diciture talmente generiche da lasciar spazio all’interpretazione e alla fantasia del momento.
Nell’immagine, per esempio, si possono apprezzare alcune delle leggi cui si va in deroga per fronteggiare lo stato d’emergenza dovuto al maltempo in Friuli Venezia Giulia (sic). L’elenco continua per altre due pagine, e tutti dovrebbero leggersi la relativa ordinanza 3894 del 20 agosto 2010, per capire bene cosa intendo.
L’emergenza è un concetto che non compare nella nostra Costituzione. E’ perfetto per gestire tutto in deroga.
Vediamo il caso specifico: il 23 luglio 2010 il Friuli Venezia Giulia viene colpito dal maltempo; il 30 luglio si decreta lo stato d’emergenza, che durerà fino al 31 luglio 2011; in questo lasso di tempo (un anno), il Commissario delegato (in questo caso l’Assessore regionale alla Protezione civile) potrà agire con poteri speciali.
In deroga, per esempio, al contratto collettivo di lavoro del personale del comparto unico. In deroga a svariati commi della legge 241 del 7 agosto 1990 e modifiche: la legge che regola il procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Per il superamento dell’emergenza friulana, i proprietari di eventuali terreni espropriati hanno solo 10 giorni di tempo per presentare opposizioni e osservazioni. Si può costruire aggirando il parere della Commissione per le valutazioni ambientali.
E, appunto, – questo, davvero, appare sorpendente a chiunque abbia un minimo di buonsenso -, si può andare in deroga all’articolo 9 della legge sulla cessazione dell’impiego dell’amianto. Un articolo che obbliga le ditte che ne facciano uso a relazionare alle Regioni a proposito dei loro lavori, incluse le procedure di smaltimento e quelle per la sicurezza dei lavoratori. E poi all’articolo 12 della stessa legge, con norme per la rimozione dell’amianto e per la tutela dell’ambiente, e ancora, al 15, quello in cui si parla delle sanzioni applicate a chi non la dovesse rispettare.
Insomma, è chiaro il meccanismo?
Comodissimo per chi gestisce il potere, lo stato d’eccezione.
Un vero ginepraio per chi voglia provare a criticarlo: il poveretto di turno deve spulciare sistematicamente tutte le norme a cui si deroga. E sono tante, come vedete.
Non si mette in dubbio, qui, la necessità di andare in fretta quando si deve superare un’emergenza reale.
Ma la sensazione è sempre la stessa: che si vada molto oltre. Che ci sia una logica secondo la quale, per governare il paese, servano procedimenti d’urgenza, dall’alto, antidemocratici, senza un progetto a lungo termine.
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