Depositate oggi le motivazioni con cui i magistrati confermano il sequestro di 23 milioni di euro della banca vaticana: "Deve adeguarsi a criteri di trasparenza e tracciabilità"
Il tribunale del riesame di Roma ha depositato oggi le motivazioni con cui è stato confermato il sequestro di 23 milioni di euro allo Ior: ”Pur richiesto dall’interlocutore bancario, l’istituto vaticano non ha comunicato per chi (per sè o per eventuali terzi, di cui comunicare le generalità) intendesse eseguire le due operazioni, nè natura e scopo delle stesse. E’ dunque documentalmente dimostrata la violazione degli obblighi penalmente sanzionati dalle norme antiriciclaggio”.
La vicenda è quella delle due operazioni di trasferimento di somme da un conto aperto presso il Credito Artigiano alla tedesca J.P. Morgan Frankfurt (20 milioni) e alla Banca del Fucino (tre milioni) che vede indagati il presidente dello Ior, Ettore Gotti Tedeschi e il direttore Paolo Cipriani. ”Correttamente il pm – si legge nelle motivazioni, scritte in tre pagine – ha osservato che ‘sino ad oggi lo Ior non ha ancora fornito al suo naturale interlocutore, cioè al Credito Artigiano, le suddette indicazioni con le impegnative modalità previste dalla normativa. Nè possono certo considerarsi equipollenti e sostitutive, a sanare l’iniziale omissione, le spiegazioni addotte dalla difesa circa ragioni, modalità e scopi dell’operazione”.
Nel ricorso al tribunale del Riesame, presieduto da Claudio Carini, i difensori di Gotti Tedeschi e Cipriani avevano sollecitato la revoca del sequestro preventivo. Secondo gli avvocati infatti, “le operazioni sospette finite al vaglio del procuratore aggiunto Nello Rossi e del sostituto Stefano Rocco Fava non costituiscono bonifici a favore di terzi, ma operazioni di girofondi o giroconti per ragioni di cassa”.
Tuttavia, nelle motivazioni del sequestro il Riesame sottolinea che lo Ior, in base alle note di Bankitalia del 18 gennaio e del 9 settembre 2010, deve considerarsi a tutti gli effetti ”una banca estera extracomunitaria, appartenente ad ordinamento non incluso nella lista dei paesi extracomunitari con ‘regime antiriciclaggio equivalente’ agli standard vigenti negli stati dell’Unione Europea (la cosiddetta White list); ciò comporta la necessità per lo Ior di uniformarsi ai criteri di trasparenza e tracciabilita delle operazioni con banche italiane”.