In merito all’articolo “Vince le elezioni ma è condannato, cacciato consigliere regionale” riceviamo e pubblichiamo la replica di Pietro Diodato
Al Signor Direttore de “Il Fatto quotidiano”
Il quotidiano da Lei diretto, il 4 dicembre 2010, pubblica un articolo a firma Vincenzo Iurillo intitolato “Vince le elezioni, ma è condannato, cacciato consigliere regionale”. La invito formalmente, ai sensi della vigente legge sulla stampa a pubblicare la seguente rettifica.
Una corretta informazione esige, oltre che sia fornita un’esatta versione dei fatti, anche che i giudizi debbano essere espressi secondo la realtà dei loro parametri e soprattutto non dando per certo e definitivo ciò che ancora sub iudice.
Dunque,
1. Se io sia stato – ormai sono stato dichiarato decaduto e non ne faccio attualmente parte – o non un “abusivo” nel Consiglio regionale della Campania, lo deciderà la magistratura, segnatamente la Corte di Appello di Roma, cui mi sono rivolto: la questione è materia di contenzioso, e ogni espressione assertiva sul punto è quanto meno prematura e certamente inopportuna e inappropriata.
2. In materia di esecuzione e interpretazione della legge penale l’opinione del Prefetto vale quanto la mia e la Sua, cioè niente. Lo stesso dicasi sulla composizione del Consiglio regionale.
3. Non ho mai partecipato a “tafferugli e scontri con la polizia” come scrive il Suo cronista, e non sono stato condannato per simili condotte. La sentenza, ingiustamente a mio avviso – e non solo mio: il Giudice dell’Udienza Preliminare mi prosciolse ritenendo che non vi fosse materia neppure per procedere ad un dibattimento e il Procuratore Generale presso la Cassazione chiese l’annullamento della condanna -, mi ha ritenuto responsabile di “turbativa elettorale” perché con il mio intervento verbale a sostegno delle loro ragioni, avrei consentito ai cittadini in fila al seggio, che lo reclamavano, di esercitare il diritto di voto oltre l’orario consentito, secondo l’opinione non del presidente di seggio e degli scrutatori, bensì di un vigile urbano e di un poliziotto. Non ci fu alcuna violenza nei confronti di chicchessia, ma solo un’animata discussione, di cui qualcuno avrebbe approfittato per entrare nelle sezioni elettorali e votare.
4. Scrive il Signor Iurillo che “Nel dispositivo di condanna si legge che la pena è stata sospesa. Ma la sospensione non varrebbe per le sanzioni accessorie ai diritti elettorali e comunque questa sentenza è rimasta ignota per due anni e mezzo”.
Ora, che le pene accessorie della sospensione dal diritto elettorale e dell’interdizione dei pubblici uffici siano sospese come la pena principale della reclusione, non lo dico io, ma l’art. 166 del codice penale. E Lo ribadisce, se mai ve ne fosse stato bisogno, la Suprema Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 31708 del 12 maggio 2010, depositata l’11 agosto 2010: “la regola posta dall’art. 166 cod. pen. […] si estende alle pene accessorie e tali devono considerarsi la sospensione dal diritto elettorale e l’interdizione dai pubblici uffici conseguenti a condanne per reati elettorali”. Se posso comprendere che il Suo cronista sia all’oscuro di tale sentenza, comprendo meno che non si documenti sull’art. 166 del codice penale: non può permettersi di asserire, nemmeno in forma dubitativa, come invece fa, che “la sospensione non varrebbe per le sanzioni accessorie”. Inoltre la sentenza non è affatto rimasta ignota per due anni e mezzo. Fin da subito, il 22 gennaio 2008, il PM – l’unico soggetto che per la natura di essa dovesse riceverne comunicazione – è stato immediatamente informato dalla Cassazione del passaggio in giudicato della sentenza a mio carico, e se per circa tre anni non l’ha eseguita – in soldoni: NON HA ORDINATO LA CANCELLAZIONE DEL MIO NOME DALLE LISTE ELETTORALI – è perché LUI SA che le pene accessorie a me inflitte non potevano essere eseguite, siccome condizionalmente sospese.
5. Io potevo legittimamente figurare nelle liste: al momento della loro presentazione ero titolare del diritto elettorale, tanto è vero che sia prima che alle ultime regionali ho votato. Non dovevo dichiarare alcuna condanna: è sufficiente la titolarità dei diritti politici. Né sono stato condannato per reati che impediscono l’eleggibilità per così dire “a prescindere”, cioè per il fatto stesso della condanna. Mai nessuno dei mei “fans” ha occupato la sede del PDL campano.
6. L’iniziativa del prefetto è stata del tutto irrituale. Egli non ha alcun titolo ad intervenire sulla composizione del Consiglio regionale, e men che meno ad eseguire le sentenze penali. Ribadisco che, come prescrive l’art. 662 del codice di procedura penale, l’unico soggetto competente ad eseguire le pene accessorie – in soldoni: ad ordinare la mia cancellazione dalle liste elettorali – è il PM. Se oggi sono stato cancellato dalle liste elettorali – e per l’effetto dichiarato decaduto dal Consiglio regionale – è in virtù di un atto assolutamente illegittimo, anzi abnorme e giuridicamente inesistente, consistito nell’esercizio di un potere da parte di soggetti (Prefetto come organo d’impulso, Sottocommissione elettorale come organo esecutivo) che non ne sono in nessun modo e a nessun titolo facultati. E’ per questo che ho provveduto immediatamente a denunciare la cosa alle Procure di napoli e di Latina. Ogni indagine e accertamento giudiziario non può che rendermi contento e darmi soddisfazione.
7. Ho querelato dieci volte negli ultimi nove mesi il signor De Cicco e Julienews, chiedendo alla Procura se le loro condotte integrassero gli estremi del reato di stalking. Sono stato sì intercettato – e a mio avviso indebitamente, tanto che anche per questo ho presentato un esposto alla Procura della Repubblica – ma l’indagine si è risolta in una bolla di sapone. Nessuna delle mie conversazioni è per me imbarazzante, e tali non sono state giudicate dalla Procura che tali intercettazioni ha voluto, tanto che non ha proceduto nei miei confronti. Osservo solo che il nostro codice non contempla ancora il reato di parentela, e che in ogni caso il mio “parente” non ha attualmente alcun problema con la giustizia, né serio né lieve, se non come parte offesa nei confronti del signor De Cicco; gli ultimi li ha avuti nel 1982 ed è riabilitato giuridicamente dal 2002.
Cordiali saluti
Pietro Diodato
Di seguito la risposta dell’autore dell’articolo Vincenzo Iurillo
Prendo atto dell’interessante lettera del signor Diodato. E’ una lettera molto utile per comprendere le argomentazioni giuridiche con le quali il consigliere regionale Pdl dichiarato decaduto venerdì scorso intende appellarsi per riottenere lo scranno che ha perso in seguito a una decisione della giunta per le elezioni della Regione Campania, e a una successiva presa d’atto dell’aula. Peraltro il mio articolo dà notizia del ricorso proposto da Diodato contro un provvedimento che egli ritiene ingiusto e frettoloso.
Ma da cronista ritengo di dover dare qualche risposta e fornire ulteriori elementi di chiarezza.
Scrive Diodato di essere stato condannato per “turbativa elettorale” a causa di “un intervento verbale” a sostegno delle ragioni di chi, in fila da ore davanti al seggio, voleva votare oltre l’orario consentito. Risulta al cronista che Diodato è stato condannato a un anno e sei mesi, con interdizione per cinque anni dai pubblici uffici, sospensione per cinque anni dal diritto di elettorato, e con la sospensione condizionale della pena, per il reato di “falsificazione, alterazione e/o uso di schede o altri atti destinati alle operazioni elettorali, ovvero sostituzione, soppressione o distruzione di uno degli atti medesimi continuato in concorso”. Nella tarda serata del 13 maggio, nel seggio di Pianura, tra disordini, cancelli sfondati e tafferugli con la polizia che vigilava sulle operazioni elettorali, successe qualcosa che non può essere descritto con le minimizzanti circostanze illustrate dal consigliere decaduto.
Scrive Diodato che il cronista “non può permettersi di asserire, nemmeno in forma dubitativa, come invece fa, che ‘la sospensione non varrebbe per le pene accessorie’”. Peccato che il cronista non abbia asserito questo: ha invece asserito “che la sospensione non varrebbe per le sanzioni accessorie ai diritti elettorali”. E solo a quelle. La legge di riferimento, che Diodato non cita, è la numero 15 del 16 gennaio 1992. Che all’articolo 1, comma 2, dice testualmente: «Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato». Ed è in base a questa legge che il Comune di Minturno, ritenendo Diodato privo dei diritti elettorali, lo ha cancellato dalle liste. Dando il via alle procedure culminate nella dichiarazione di decadenza del consigliere regionale.
Scrive Diodato che poteva “legittimamente figurare nelle liste”. E’ vero. La cancellazione dalle liste elettorali è avvenuta molti mesi dopo le elezioni. Il cronista si limita a sollevare un interrogativo sul perché questa cancellazione sia avvenuta soltanto a quasi tre anni dalla conferma definitiva della condanna da parte della Cassazione.
Scrive Diodato che “mai nessuno dei miei fans ha occupato la sede del Pdl campano”. Il cronista è assai meravigliato di questa smentita. Fa a pugni con la ricostruzione delle agenzie di stampa e dei principali quotidiani, documentata anche da fotografie, di quel che avvenne nel pomeriggio del 26 febbraio scorso. Quando, mentre mancavano pochissime ore per la definizione delle candidature per le regionali, decine di militanti azzurri vicini a Diodato accorsero a frotte con pacchi di manifesti elettorali del ticket Diodato-Carfagna presso la sede Pdl di piazza Bovio, a Napoli, per protestare contro la paventata esclusione del consigliere uscente dalle liste. Ecco cosa pubblicò il Corriere del Mezzogiorno nel numero del 27 febbraio: “Alla fine sono volati stracci nel Pdl sulle esclusioni eccellenti dalle liste causa incompatibilità o problemi giudiziari. (…) Si parte dal caso più clamoroso: quello di Pietro Diodato. (…) Immediata la corsa a Roma, a incontrare i dirigenti del partito per chiedere spiegazioni. Intanto a Napoli un centinaio di suoi sostenitori hanno presidiato per tutta la giornata l’edificio in cui ha sede il coordinamento regionale del Pdl campano. Gli attivisti, tra loro diversi consiglieri comunali di Napoli e dei comuni della provincia hanno atteso fino a sera notizie da Roma”. E questo è l’articolo del 28 febbraio uscito sul sito Internet di Repubblica: “Oltre a Conte, Gambino e Lonardo c´è Pietro Diodato. Consigliere regionale Pdl, per strappare la ricandidatura ha scatenato i suoi fan, consiglieri comunali di città e provincia, che l´altro ieri hanno occupato la sede del partito in piazza Bovio. Alla fine Diodato, coinvolto in diverse vicende giudiziarie, è entrato in lista anche con il parere favorevole della Carfagna: «Lo conosco e lo apprezzo»”.