Il Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, ha promulgato la legge di riforma dell’università. Il testo è quello recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”.
Il presidente della Repubblica ha voluto indirizzare una lettera al presidente del Consiglio dei ministri, Silvio Berlusconi, nella quale si auspica che con successiva legislazione ministeriale si risolvano le “talune criticità” riscontrate nel testo. Scrive infatti Napolitano: “L’attuazione della legge sulla riforma dell’Università è demandata a un elevato numero di provvedimenti, a mezzo di delega legislativa, di regolamenti governativi e di decreti ministeriali” e aggiunge “quel che sta per avviarsi è dunque un processo di riforma, nel corso del quale saranno concretamente definiti gli indirizzi indicati nel testo legislativo e potranno essere anche affrontate talune criticità, riscontrabili in particolare negli articoli 4, 23 e 26” si legge ancora nella nota diffusa dal Quirinale “per quel che riguarda l’articolo 6, concernente il titolo di professore aggregato – pur non lasciando la norma, da un punto di vista sostanziale, spazio a dubbi interpretativi della reale volontà del legislatore – si attende che ai fini di un auspicabile migliore coordinamento formale, il governo adempia senza indugio all’impegno assunto dal ministro Gelmini nella seduta del 21 dicembre in Senato, eventualmente attraverso la soppressione del comma 5 dell’articolo. Per quanto concerne l’art. 4 relativo alla concessione di borse di studio agli studenti – osserva – appare non pienamente coerente con il criterio del merito nella parte in cui prevede una riserva basata anche sul criterio dell’appartenenza territoriale”.
Il capo dello Stato poi cita l’articolo 23, quello riguardante i contratti degli insegnanti: “Nel disciplinare i contratti per attività di insegnamento, appare di dubbia ragionevolezza nella parte in cui aggiunge una limitazione oggettiva riferita al reddito ai requisiti soggettivi di carattere scientifico e professionale. Infine è opportuno che l’art. 26, nel prevedere l’interpretazione autentica dell’art. 1, comma 1, del decreto legge n. 2 del 2004 sia formulato in termini non equivoci e corrispondenti al consolidato indirizzo giurisprudenziale della Corte Costituzionale”. Prosegue poi Napolitano: “Al di là del possibile superamento – nel corso del processo di attuazione della legge – delle criticità relative agli articoli menzionati, resta importante l’iniziativa che spetta al governo in esecuzione degli ordini del giorno Valditara e altri G 28.100, Rusconi ed altri G24.301, accolti nella seduta del 21 dicembre in Senato, contenenti precise indicazioni anche integrative – sul piano dei contenuti e delle risorse – delle scelte compiute con la legge successivamente approvata dall’Assemblea”.
Il ministro Mariastella Gelmini ha dichiarato alle agenzie di stampa in merito alle osservzioni fatte dal Quirinale: “La promulgazione è un fatto positivo. Insieme al presidente Berlusconi terremo certamente conto delle osservazioni del Colle. Appare evidente dall’analisi dei punti rilevati – continua la Gelmini – che nessuno di essi tocca elementi portanti e qualificanti della legge” e aggiunge “aver approvato la legge sull’università è un segnale positivo per il Paese perché dimostra che, seppur tra mille difficoltà, è possibile realizzare le riforme”.