Sull’ipotesi che Silvio Berlusconi intenti una causa allo Stato in conseguenza dell’inchiesta nota come “caso Ruby”, il ministro degli esteri Franco Frattini ha dichiarato ai giornalisti che la violazione della privacy del premier è un fatto che “può essere portato non solo in Italia ma anche di fronte alla Corte Europea dei diritti dell’uomo”.

Cominciamo col dire che dal punto di vista tecnico ci si può rivolgere alla Corte dei diritti dell’uomo – organo del Consiglio d’Europa incaricato di sanzionare i Paesi membri che violano la Convenzione europea sui diritti – soltanto dopo aver esaurito i rimedi nazionali, quindi prima occorrerebbe agire legalmente in Italia, e solo dopo l’ultimo grado di giudizio si potrebbe adire alla Corte di Strasburgo. Non si capisce tuttavia quale sia la contestazione ai magistrati italiani, visto che sia per i Tribunali interni che per quello europeo varrebbe ciò che vale per ogni altra persona sospettata di aver avuto rapporti sessuali con minorenni (a pagamento o meno): essere messo sotto inchiesta.

Essendo peraltro Berlusconi un eletto al parlamento le cui conversazioni telefoniche sono protette dalla legge, i magistrati hanno anche escluso dalle indagini le registrazioni delle telefonate che le giovani toccate dall’inchiesta hanno ricevuto dal premier, intercettato in quel caso solo “indirettamente”. Dal punto di vista dell’informazione, invece, il Consiglio d’Europa, di cui la Corte dei diritti è espressione, ha sancito in più occasioni che la tutela per la privacy dei politici non può essere severa come quella dei semplici cittadini.

E proprio la Corte europea dei diritti dell’uomo, con sentenza del 7 giugno 2007, si è pronunciata in favore della pubblicazione di intercettazioni riguardanti figure istituzionali anche ove protette dal segreto delle indagini e quindi anche quando acquisite illegalmente dalla stampa. Nel caso esaminato dalla Corte, gli autori di un libro scottante su politici francesi avevano riportato trascrizioni di intercettazioni ottenute violando le leggi sul segreto istruttorio, ma i giudici di Strasburgo stabilivano che è prevalente l’esigenza del pubblico di essere informato sul procedimento giudiziario in corso, purché i giornalisti riportino fatti veri in modo corretto.

La sentenza europea – che non è un caso isolato nella giurisprudenza delle Corte – afferma fra l’altro che “il diritto della stampa di informare su indagini in corso e quello del pubblico di ricevere notizie su inchieste scottanti prevalgono sulle esigenze di segretezza“.

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