De Magistris si avvale dell’immunità europarlamentare. Cori di insulti, schiamazzi scomposti, offese. D’accordo, detta così riecheggia nell’inconscio collettivo intessendo sinistre assonanze di mastelliana memoria. A beneficio di chi avesse ancora le vesti integre e potesse aspettare una decina di minuti prima di stracciarsele, proviamo a fare un ragionamento insieme.
Luigi De Magistris si avvale dello strumento dell’immunità così come è declinato al Parlamento Europeo, ma poiché siamo italiani, ragioniamone dal nostro punto di vista. Cosa dice l’art. 68 della Costituzione italiana? «I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza»
L’Italia tutela dunque il parlamentare, anche dopo la riforma del 1993, sotto due profili sostanziali: quello del diritto di espressione nell’esercizio delle sue funzioni e quello della tutela rispetto al sovvertimento del potere politico ottenuto mediante quello giudiziario. Perlomeno a grandi linee questa vorrebbe essere l’intenzione. Ma di buone intenzioni, si sa, sono lastricate le vie dell’inferno.
La prima parte è certamente condivisibile. L’attività di un politico, che dovrebbe essere la più nobile – tanto da conferire a chi la esercita il titolo di onorevole – impone di non omettere informazioni essenziali che possano evitare ai cittadini di compiere scelte elettorali sbagliate. L’ottica è quella del bene comune: se ad esempio io venissi a sapere che una cordata imprenditoriale ha infiltrazioni nella classe dirigente tali per cui ne può derivare un danno alla comunità, il mio compito sarebbe certamente quello di denunciarlo pubblicamente, sottraendo consenso alla cricca. Lo scontro politico è preminentemente verbale, aspro, polemico, o così almeno dovrebbe essere in una democrazia vitale, dove le spinte opposte sono bilanciate in un gioco di poteri istituzionali che deve agevolare il conflitto ma anche dargli un solco costituzionale entro il quale scorrere. Tanto che si dice da tempo che l’opposizione in Italia non esista, proprio perché fare opposizione, e quindi fare politica, presuppone un livello di scontro manifesto che scongiuri il rischio di accordi e accordicchi perpetrati in segreto.
Da qui l’esigenza di uno strumento che tuteli il politico dalla sua esposizione giudiziaria, proprio nell’interesse della comunità che egli rappresenta: imbavagliare un deputato minacciandolo di ritorsioni legali equivale a togliere libertà di espressione ai cittadini che lo hanno eletto.
Di natura diversa è il secondo ordine di tutele, quello che impedisce a un parlamentare di essere arrestato senza il consenso della Giunta per le autorizzazioni, salvo rare eccezioni. Se nel primo caso parliamo più che altro di querele per diffamazione, ovvero di strumenti giudiziari che, essendo alla portata di tutti, costituiscono facili leve per intimidire il parlamentare e inibire la sua vis politica, nel secondo caso si entra già in un quadro più complesso, perché generalmente si vuole creare uno scudo immunitario che difenda il politico da un contesto accusatorio circostanziato e ricco di elementi probatori, solitamente di rilevanza penale, tanto da essere oggetto di richiesta di autorizzazione a procedere da parte della magistratura, emessa dopo un iter di valutazioni preliminari che ne accertano la consistenza e la pertinenza.
In questo contesto, da cosa si vuole realmente difendere il parlamentare? Essendo solitamente le accuse gravi e circostanziate, o si ritiene che l’accusato sia potenzialmente colpevole, e dunque nulla giustificherebbe la negazione di tale autorizzazione, oppure si ritiene che la tesi sia politica, e dunque che vi sia il cosiddetto fumus persecutionis, ovvero la «parvenza di persecuzione»: le azioni compiute dalla magistratura, cioè, non sembrano giustificate dalla mera applicazione della legge o dalla ricerca della verità, ma sembrano nascondere l’intenzione di nuocere a una persona in particolare. Con la seconda parte dell’art. 68, insomma, in linea di massima ci si tutela dalla possibilità del sovvertimento del potere politico ad opera di quello giudiziario.
Che uso di quest’ultima facoltà si faccia in Italia, alla fine, lo sappiamo tutti. L’immunità parlamentare non viene quasi mai usata per difendere la libertà di espressione politica, ma viene quasi sempre invocata per sottrarsi all’arresto e ai procedimenti penali.
Quale uso ha fatto De Magistris dell’immunità europarlamentare? Non vi è nessun dubbio che parliamo della tutela della libertà di critica. Una volta se ne è avvalso per una querela depositata da Clemente Mastella, mentre in questi giorni se ne avvale per difendersi dalla causa civile che Bagnoli Futura SpA ha intentato contro di lui dopo la sua affermazione, datata 3 giugno 2010: “Bagnoli è una pagina vergognosa di commistione tra politica e crimine attorno al denaro pubblico”. E’ evidente che non si tratta di accuse di rilevanza penale che possano alimentare l’infamante sospetto che l’eurodeputato abbia commesso un reato, se non l’eventuale diffamazione (in questo caso tutta da provare), che però, come abbiamo visto, rientra nei rischi del mestiere di chi fa politica e, se è commessa nell’esercizio del ruolo istituzionale, deve essere tutelata e lo è quasi ovunque. In Spagna, in Germania, in Belgio e in Francia, per esempio, i parlamentari non sono responsabili né civilmente né penalmente, né possono essere soggetti a un’inchiesta a causa di qualsiasi dichiarazione o opinione fatta in Parlamento, o nell’esercizio della loro funzione di rappresentante (anche se in Germania la calunnia è esclusa da questa forma di libertà di espressione). Lo stesso accade nei Paesi Bassi, in Svezia, in Belgio, nel Regno Unito e in tanti altri paesi del mondo.
E’ giusto dunque rinunciare all’immunità parlamentare in nome di un principio, di un’ideologia tranchant, che non fa distinguo, rischiando di spuntare i (pochi) e preziosi strumenti di critica che la Costituzione ci assegna? Possiamo permetterci il lusso di mettere il bavaglio ai parlamentari eletti, proprio quando questi, puntando il dito, si rendono più utili alla collettività?
In virtù di questa riflessione, se De Magistris si sottrae alle querele di Mastella sfruttando le prerogative che gli derivano dalle funzioni cui è stato preposto dopo una delle poche competizioni elettorali che ancora prevedono la preferenza diretta, confesso che non agita più di tanto i miei sonni, pur già molto inquieti. Diverso se De Magistris fosse invece stato indagato per crimini che esulano dal quadro della libertà di espressione politica. In questo secondo ipotetico caso, avvalersi dell’immunità europarlamentare sarebbe certamente un gesto incoerente e condannabile.
Se invece lo stesso abbandona il Parlamento Europeo, dove i cittadini l’hanno espressamente mandato con un compito ben preciso, per cambiare in corso d’opera la sua “destinazione d’uso” e candidarsi con un coup de théâtre a sindaco di Napoli, ecco… questo invece confesso che desta in me qualche perplessità di ordine deontologico.