“Il termine dell‘1 gennaio 2011, previsto dalla legge Finanziaria 2007, perché definitivamente e automaticamente operi il divieto di commercializzazione di sacchi non biodegradabili, è certamente perentorio”. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, con ordinanza depositata lo scorso 18 aprile, nel giudizio instaurato dall’Unione nazionale delle industrie trasformatici di materie plastiche.
E’ utile riassumere i termini della vicenda.
1. Il divieto di commercializzazione dei sacchetti di plastica (1 gennaio 2011)
La legge Finanziaria per il 2007 ha previsto che “ai fini della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera, del rafforzamento della protezione ambientale e del sostegno alle filiere agro-industriali nel campo dei biomateriali, sarebbe stato avviato … un programma sperimentale a livello nazionale per la progressiva riduzione della commercializzazione di sacchi per l’asporto delle merci che … non risultino biodegradabili”. Ciò “al fine di giungere al definitivo divieto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l’asporto delle merci”.
Alcune industrie produttrici di materiale plastico non degradabile e l’Unionplast (l’Unione nazionale delle industrie trasformatici di materie plastiche), hanno proposto ricorso, lamentando la non perentorietà del termine indicato dalla legge (1 gennaio 2011), essendo quest’ultimo ancorato al pieno avvio del programma sperimentale, nella specie ancora non realizzatosi.
2. La decisione del Tar Lazio (25 febbraio 2011)
Il Tar Lazio ha osservato, in sede cautelare, lo scorso 25 febbraio, che l’avvio del programma si era già verificato e che, comunque … “all’applicazione della norma non sono connesse sanzioni per il caso della violazione”, per cui il non avvio del divieto non giustifica comunque l’adozione di una misura cautelare.
3. La decisione del Consiglio di Stato (18 aprile 2011)
Il Consiglio di Stato ha confermato, con diversa motivazione, il 18 aprile scorso, il rigetto dell’istanza cautelare delle imprese produttrici di materiale plastico, osservando che: “Appare dirimente … la constatazione della perentorietà del termine indicato dall’art. 1, co. 1130, l. 26 dicembre 2006, n. 296, perché definitivamente e automaticamente operi il divieto di commercializzazione di sacchi non biodegradabili”.
Quindi non ci sono più attenuanti e bisognerà far rispettare il divieto di commercializzazione delle buste di plastica, e questo apre uno spazio interessante sulle necessarie modifiche da apportare al nostro modello di consumo. Non si tratterà solo di cambiare la plastica con prodotto biodegradabile ma di ridurre il consumo di imballaggi. Bisogna entrare nella filosofia della prevenzione e nella riduzione nella produzione dei rifiuti. Si tratta di una rivoluzione epocale e questa sentenza è un piccolo mattone.