E’ illegittimo l’obbligo per il giudice di non poter disporre di misure cautelari alternative al carcere – ad esempio gli arresti domiciliari – in caso di gravi indizi di colpevolezza per il reato di omicidio volontario. Così la Corte Costituzionale boccia un altro passaggio del ‘pacchetto sicurezza 2009‘ del governo. “Sono allibito per la decisione”, commenta il ministro dell’Interno, Roberto Maroni, lasciando la riunione straordinaria tra i suoi omologhi del consiglio Ue sull’immigrazione. “Mi sembrava e mi sembra una misura efficace – ha continuato – perché non si riesce a capire questo favore ai criminali. La Corte ha dichiarato che anche chi commette un omicidio volontario può invece tornare libero a casa, e magari commettere un altro omicidio”. Ma la decisione della Corte arriva proprio per distinguere le posizioni di chi è ancora indagato o imputato da quelle di chi invece deve ricevere una pena perché giudicato colpevole di omicidio.

Motivo della bocciatura della Corte la “ingiustificata parificazione” (violazione dell’art. 3 della Costituizione) dell’omicidio volontario ai delitti di mafia, gli unici per i quali la Consulta e la Corte europea dei diritti dell’uomo hanno ritenuto giustificabile restringere le possibilità alla sola detenzione in carcere. L’unica soluzione possibile per tenere lontano l’indagato dall’organizzazione criminale. La norma, secondo i giudici costituzionali, viola anche la presunzione di non colpevolezza garantita dalla Costituzione. E, continuano, non consente l’ipotesi per cui siano stati acquisiti dal giudice “elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure”.

Anche perché, nota la Corte, l’omicidio può essere “e sovente è, un fatto meramente individuale, che trova la sua matrice in pulsioni occasionali o passionali”. E’ quindi possibile per i giudici rendere inoffensivo il sospettato anche in modi diversi dalla detenzione in carcere: arresti domiciliari – magari in un luogo diverso dalla propria abitazione – l’obbligo o il divieto di dimora o solo di accesso a determinati posti, l’allontanamento dalla casa familiare.

Una decisione simile era già stata presa lo scorso anno, a proposito dei procedimenti per violenza sessuale, atti sessuali con minorenni e prostituzione minorile. Anche per questi reati il ‘pacchetto sicurezza’ prevedeva il solo obbligo di custodia cautelare in carcere, privando il giudice di ricorrere a misure alternative. La Corte Costituzionale dà così ragione al Tribunale di Lecce e al gip di Milano che, occupandosi di due indagini per omicidio volontario, avevano fatto notare come le restrizioni della libertà dell’indagato o dell’imputato nel corso del procedimento debbano essere differenti “dalla pena, irrogabile solo dopo l’accertamento definitivo della responsabilità”.

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