Silvio Berlusconi era convinto che la minorenne marocchina, Karima El Mahroug fosse la nipote di Mubarak. Nell’illustrare le ragioni per cui gli atti di indagine sul caso Ruby andrebbero trasmessi al Tribunale dei ministri per competenza funzionale, il legale del premier, Niccolò Ghedini, ha sostenuto che il Cavaliere riteneva Ruby parente dell’allora Presidente egiziano. Ci sarebbero svariati testimoni, stando alla ricostruzione della difesa del Presidente del Consiglio, che dimostrano il convincimento di Berlusconi: tra questi, Franco Frattini, Paolo Bonaiuti, un interprete presente all’incontro bilaterale Italia-Egitto a cui parteciparono il leader italiano e quello del Paese nordafricano, un architetto, una donna di origine egizinane e un sovrintendente della Polizia.
Tutte persone, assicura Ghedini, che con le loro dichiarazioni hanno attestato la convinzione di Berlusconi che la giovane marocchina fosse una parente di Mubarak. Dunque, è il ragionamento di Longo e Ghedini, quando la notte del 27 maggio 2010 il Presidente del Consiglio chiamò in Questura per chiedere il rilascio di Ruby e il suo affidamento alla consigliera regionale Nicole Minetti, lo fece nell’esercizio delle sue funzioni di Presidente del Consiglio, pensando di intervenire in una questione che riguardava una parente del capo di un altro Stato. Anche per questa ragione, Ghedini ha concluso il suo intervento chiedendo che gli atti vengano trasmessi al Tribunale dei ministri poiche’ vi era incompetenza funzionale della Procura di Milano. Inoltre, Ghedini ha sostenuto che, per il tipo di reato contestato a Berlusconi, quello di concussione, deve essere competente l’organo ministeriale, considerata la natura di questo tipo di reato che è il più grave che possa essere commesso contro la pubblica amministrazione. Poi un’ultima considerazione: sempre secondo i legali se si ritiene che Berlusconi, telefonando in questura, abbia agito nella veste di presidente del consiglio e quindi di pubblico ufficiale, la competenza è del tribunale dei ministri. Se si considera invece che lo abbia fatto da semplice cittadino, quindi senza essere pubblico ufficiale, non puo’ che essere prosciolto dall’accusa di concussione.
Altro capitolo discusso nell’udienza di questa mattina riguarda l’esclusione dalle parti civili di Arcidonna Onlus. La richiesta, presentata sia dalla pubblica accusa che dalla difesa di Silvio Berlusconi, è stata accolta dal collegio giudicante, presieduto da Giulia Turri, che ha ritenuto la tutela dei minorenni non rientrerebbe tra gli scopi dell’associazione.
a.b.