“Solo” 560, e non 750 milioni, perché – sulla base della consulenza tecnica dello scorso ottobre – i giudici di appello hanno deciso di non riconoscere il danno di immagine alle “Compagnie industriali riunite”, quantificato in primo grado in 40 milioni, e ridurre l’importo generale del risarcimento sulla base della valutazione delle azioni del gruppo Espresso.
Rispetto alla sentenza emessa in primo grado dal giudice Raimondo Mesiano, cambia anche la ratio. Se per Mesiano la Cir era stata danneggiata da una ‘perdita di chance’, nel senso che la sentenza frutto della corruzione indeboliva la posizione negoziale di Cir nei confronti di Fininvest, per i giudici della II sezione civile della Corte d’Appello di Milano, le società di De Benedetti hanno subito un danno diretto e immediato dall’annullamento del Lodo disposto da Metta.
Scrivono oggi i giudici che se il “relatore non fosse stato corrotto […] una sentenza giusta avrebbe inevitabilmente respinto l’impugnazione e confermato il Lodo”. In sostanza, fu proprio la corruzione del giudice Metta a deviare il corso della giustizia e consegnare Mondadori a Fininvest. Per arrivare a questa conclusione, viene riletta l’intera storia giudiziaria della Guerra di Segrate, ricostruendo “che cosa avrebbe deciso un ‘collegio normale’ dopo un percorso decisionale anch’esso ‘normale’ ed ‘impregiudicato’ nelle opinioni di tutti i suoi componenti (cioè di un collegio non solo senza ‘Metta corrotto’, ma anche che operasse con gli altri due componenti non condizionati dalle opinioni di un relatore corrotto)”.
Ebbene, la trattativa – che si concluse con un tavolo di conciliazione in base al quale il gruppo Espresso e Repubblica finirono alla Cir, mentre a Mondadori andavano libri e riviste – secondo i giudici non avrebbe avuto ragione di essere: “Una corte d’Appello scevra da anomale patologie non avrebbe potuto che” confermare la validità del Lodo” e quindi mantenere Mondadori nelle mani di Cir.
Quali siano le “anomale patologie” è descritto in più passaggi della sentenza, laddove si ricostruisce la vicenda corruttiva di Metta, Acampora, Pacifico e Previti. Ma il passaggio più importante è quello dedicato a Silvio Berlusconi. Il premier, vale la pena di ricordarlo, è stato assolto dall’accusa di corruzione per prescrizione del reato. Ma questo non impedisce di affermare la sua responsabilità nella vicenda corruttiva in sede di risarcimento civile: “E’ da ritenere, incidenter tantum ed ai soli fini civilistici del presente giudizio, che Silvio Berlusconi sia corresponsabile della vicenda corruttiva per cui si procede, corresponsabilità che, come logica conseguenza, comporta, per il principio della responsabilità civile”.
Anche in questo caso, la II sezione civile di Milano ricostruisce la vicenda per delineare la responsabilità dell’allora presidente di Fininvest nella vicenda corruttiva e arriva a definire “il coinvolgimento diretto di Fininvest nella corruzione di Metta”. “E’ assolutamente improbabile – scrivono i giudici – anzi fuori da ogni plausibile logica, che nel febbraio ’91 una qualsiasi persona fisica abbia versato tre miliardi di lire di Fininvest a Previti (la famigerata tangente All Iberian, ndr.) in mancanza di una obbligazione debitoria nei suoi confronti, perché li gestisse nell’interesse della medesima Fininvest anche e soprattutto a fini corruttivi, tenendo il proprietario della società pagatrice e beneficiaria all’oscuro dell’esistenza o anche solo del fine di questa operazione; com’è ovvio che sia, nessun gestore o collaboratore, neppure al più alto livello, avrebbe mai assunto su di sé la decisione, la responsabilità ed il rischio di un’iniziativa di tale portata in mancanza di un’univoca direttiva del dominus. Salvo, appunto, elucubrare di corruttori intraprendenti ed audaci che in autonomia sottraggono tre miliardi di lire a Fininvest per consumare una corruzione “clandestina” rispetto allo stesso (per “immedesimazione organica”) soggetto pagatore e beneficiario dell’illecito, è certo, essendo il contrario addirittura irreale, che il dominus della società in persona abbia promosso ovvero consentito la condotta criminosa, concretamente realizzata con denaro suo ed a suo illecito profitto attraverso esecutori materiali a lui strettamente legati.