Parlamento e governo hanno nel cassetto parecchie misure di intervento sul processo civile & affini. Molti le definiscono “a sostegno” della giustizia civile, noi ci si limita a segnalarle, magari con l’aggiunta di qualche analisi critica.

Gli interventi in via di approvazione sono tre, due specifici e uno generale.

Uno dei provvedimenti è il decreto legislativo di semplificazione dei riti. Forse non tutti sanno che le forme e le procedure della giustizia civile, in Italia, non seguono il medesimo rito: ci si muove, si segue un certo iter se si chiede un’esecuzione forzata, un altro se si contesta un licenziamento, un altro ancora se si deve stabilire il fallimento di una società, così via fino a 33 differenti riti.

Da anni, si va dicendo che sarebbe il caso di dare una bella sfoltita a tutte queste diverse procedure che si sono affastellate nel corso delle varie riforme le quali, a volte, anzi spesso, invece di migliorare hanno appesantito il processo e di conseguenza gli effetti sul cittadino. Adesso, dagli attuali 33 differenti riti si dovrebbe passare soltanto a…tre. Resterebbero in piedi il rito del lavoro, quello sommario e quello ordinario. L’Unione delle camere civili non è un fan del decreto, sostenendo che “accorpa ma non riforma”. Altre voci discordanti si sono alzate dal mondo del diritto (audizione di Antonio Carratta, Università Roma Tre). Nel complesso, il decreto pare molto mal fatto e poco efficace.

Un secondo campo di intervento riguarda il passaggio finale del processo, ovvero il momento della sentenza. Noto come “motivazione breve” (contenuto in un disegno di legge in discussione), il provvedimento è osteggiato dagli avvocati che si dichiarano preoccupati del fatto che il giudice sia costretto a prendere due volte in mano il fascicolo quando viene chiamato a sentenziare con una motivazione estesa.

Il meccanismo, in sintesi, è il seguente. Esauriti tutti gli adempimenti, il giudice ha 30 giorni di tempo per fissare l’udienza conclusiva. In questa occasione, presenta alle parti la sentenza con motivazione breve, naturalmente tenendo conto dei fatti rilevanti, delle fonti di prova e delle leggi vigenti. Se le parti sono insoddisfatte, possono chiedere la motivazione estesa, ma i legali hanno soltanto 15 giorni per presentare la richiesta (e il termine è perentorio). Il dubbio è che il disaccordo dell’avvocatura stia proprio in questa perentorietà dei termini imposta soltanto ai difensori e non anche al giudice.

C’è comunque, nel testo fin qui approvato dal parlamento, uno zelo eccessivo nel pretendere dalle parti di versare fin da subito il contributo previsto per l’eventuale appello persino se alla fine, visti i motivi “estesi”, si decide di rinunciare.

Il terzo intervento è la modifica che la maggioranza (Lega Nord in testa) intende apporre all’attuale norma sulla responsabilità civile del giudice. Si allarga a dismisura l’ambito di applicazione della responsabilità del giudicare, colpendo anche la “manifesta violazione del diritto” che il plenum del Csm, lo scorso 28 giugno, ha bocciato con 19 no e 4 sì dei consiglieri laici Pdl, considerandola una minaccia all’autonomia del magistrato.

Non sfugge a nessuno, infatti, che il combinato disposto dei vari provvedimenti fa rischiare la paralisi alla giustizia civile, anziché migliorarla (e tantomeno accelerarla). Con quale stato d’animo il magistrato si accingerà a sentenziare in “breve” se gli pende sul capo la spada di Damocle di una “manifesta violazione del diritto” intentabile magari da una parte in causa più forte dell’altra, come una banca o un’assicurazione o un’amministrazione pubblica?

In tutto ciò, forse consapevole delle spinose note, a ferragosto il ministro della giustizia ha parlato d’altro, ricordandosi che da anni giace l’ipotesi di riforma dei distretti giudiziari e si è giocato quella carta. Solo quella, e per ora soltanto a chiacchiere.

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