Tra le “disposizioni accessorie” che il Gip di Napoli Amelia Primavera aggiunge all’ordinanza di arresto nei confronti di Gianpaolo Tarantini, della moglie e di Valter Lavitola c’è anche il divieto di incontrare i rispettivi difensori fino a quando non sia stato svolto l’interrogatorio di garanzia. Il “timore” del giudice, infatti, è che gli avvocati possano accordarsi per sostenere “una versione di comodo”, essendo chiaro l’accertato “obbiettivo coinvolgimento dei difensori del Tarantini nonché di quello della persona offesa, Avv. Niccolò Ghedini (ed indipendentemente dal rilievo da attribuire a quel coinvolgimento anche all’esito delle ulteriori investigazioni che andranno espletate in questa direzione), derivante dall’essere “chiamati in causa” dal Tarantini nelle conversazioni”.
Ecco il passaggio integrale del Gip
Prescrizioni accessorie.
Le evidenziate esigenze di cautela rendono concreto ed attuale il pericolo che gli indagati, ove ammessi al colloquio con i difensori, possano precostituire una strategia comune o approntare tesi difensive di comodo.
Tanto si evince non solo dall’evidenziato pericolo di inquinamento probatorio, come sopra rilevato, ma anche dal contegno stesso di tutti i personaggi colpiti dal presente provvedimento cautelare, i quali, nel corso della lunga attività di indagine, hanno dimostrato di conoscere il modo di eludere le investigazioni, anche con contatti con appartenenti alle forze dell’ordine ed avvocati.
In particolare, l’accertato, obbiettivo, “coinvolgimento” dei difensori del Tarantini nonché di quello della persona offesa, Avv. Niccolò Ghedini (ed indipendentemente dal rilievo da attribuire a quel coinvolgimento anche all’esito delle ulteriori investigazioni che andranno espletate in questa direzione), derivante dall’essere “chiamati in causa” dal Tarantini nelle conversazioni prima esposte come soggetti a conoscenza dei cospicui, ingiustificati ed illeciti trasferimenti di danaro dal Berlusconi al Tarantini, costituisce una specifica ed eccezionale ragione di cautela che impone l’adozione della pescrizione richiesta, non potendo escludersi il pericolo che i patrocinatori – a prescindere da chi sarà nominato dagli indagati – siano veicolo di manovre inquinanti.
Tutto ciò impone, ad avviso della scrivente e su conforme richiesta del P.M., ai sensi dell’art. 104 c.p.p., la necessità di differire il diritto degli indagati a conferire con i rispettivi difensori fino all’esito dell’interrogatorio di garanzia.